L’ordinanza pubblicata oggi dal TAR Toscana sul ricorso dell’Autorità Antitrust contro il Comune di Forte dei Marmi non riguarda solo le concessioni balneari, ma anche – e soprattutto – chi può davvero rappresentare l’AGCM in giudizio.
Il tribunale richiama la recente sentenza n. 11 del 2 ottobre 2025 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha escluso la possibilità di “aggiustare” in corsa una procura sbagliata nel processo amministrativo, e chiede alle parti di spiegare se e come questi principi si applichino al caso Antitrust–Forte dei Marmi.
L’AGCM ha impugnato la delibera con cui la Giunta di Forte dei Marmi ha disposto l’estensione delle concessioni demaniali marittime a fini turistico‑ricreativi fino al 31 dicembre 2024, nell’ambito dell’attuazione della legge sulla concorrenza 2021.
Comune, concessionari e stabilimenti balneari intervenuti ad opponendum hanno però eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’Autorità non avrebbe rispettato le regole che consentono alle amministrazioni statali di rivolgersi ad avvocati del libero foro, in particolare il previo parere previsto dall’art. 5 del regio decreto n. 1611/1933.
La “procura alle liti” è il documento con cui una parte autorizza un avvocato a rappresentarla in giudizio: senza una procura valida, il ricorso è come se non fosse stato proposto dalla persona o dall’ente giusto.
Nel processo civile esiste una norma, l’art. 182, comma 2, c.p.c., che consente al giudice di dare un termine per rimediare a certe irregolarità di procura o di rappresentanza, evitando che l’errore formale faccia saltare l’intero processo.

La Plenaria n. 11/2025 ha stabilito che nel processo amministrativo quella “rete di sicurezza” dell’art. 182, comma 2, c.p.c. non si applica: la disciplina della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è considerata completa e autosufficiente. Ne discende un principio molto netto: se la procura manca, è nulla o conferisce lo ius postulandi in modo non conforme alle regole del c.p.a., il ricorso è inammissibile e il vizio non può essere sanato successivamente con una nuova procura o con atti di ratifica.
Nel caso AGCM–Forte dei Marmi, il TAR prende atto che la contestazione principale delle controparti non riguarda il merito della concorrenza, ma il fatto che l’Autorità avrebbe agito tramite un avvocato esterno senza aver rispettato tutte le condizioni formali previste per attribuirgli il potere di rappresentarla in giudizio. Proprio perché la Plenaria ha escluso ogni sanatoria dei vizi di procura, il collegio toscano chiede alle parti di depositare memorie su due punti: se i principi della sentenza n. 11/2025 valgano anche per questo giudizio e se, alla luce dell’art. 5 r.d. 1611/1933 e dell’art. 21‑bis della legge n. 287/1990, lo ius postulandi sia stato o meno conferito correttamente al difensore dell’AGCM.
Cosa cambia in concreto per AGCM e Comuni
Per l’AGCM significa che ogni ricorso amministrativo richiede un controllo rigidissimo su delibere interne, pareri necessari e testo della procura speciale rilasciata al legale esterno: un errore formale può bastare alle controparti per chiedere l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di correzione in corso di causa.
Per Comuni e altri enti che si difendono contro impugnative dell’Autorità, si apre invece uno spazio processuale importante: oltre al merito (concorrenza e proroghe), diventa centrale verificare se la catena di legittimazione dell’avvocato dell’AGCM sia impeccabile, perché dopo la Plenaria un vizio di procura può chiudere il caso prima ancora di entrare nel merito.