Per i giudici non possono essere trattate come semplici proroghe automatiche le concessioni formate all’esito di un procedimento con avviso pubblico, pubblicazione degli atti e possibilità di domande concorrenti.
Una pronuncia di grande rilievo per il comparto balneare arriva dal TAR Lazio, Sezione V-ter, che, con sentenza resa il 10 marzo 2026 nel giudizio iscritto al n. 1427/2025, ha accolto il ricorso proposto dalla società Havana Beach s.r.l. contro il Comune di Fiumicino, annullando la determinazione dirigenziale con cui l’amministrazione aveva dichiarato ‘inesistente’ l’atto del 31 dicembre 2020 e, in sostanza, i titoli concessori estesi fino al 31 dicembre 2033. La sentenza affronta un nodo decisivo per tutto il settore: capire se tutte le concessioni con scadenza al 2033 debbano essere considerate automaticamente illegittime alla luce dei principi europei, oppure se debba essere fatta una distinzione tra le proroghe automatiche vietate e i titoli rilasciati dopo una procedura amministrativa effettiva.
Il TAR sceglie con chiarezza la seconda strada. I giudici ricordano anzitutto che le proroghe automatiche disposte per legge, in contrasto con l’art. 49 del TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono effetti giuridici e devono essere considerate tamquam non essent, secondo il solco già tracciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ma precisano subito che il caso esaminato non riguarda una mera proroga automatica. Secondo la ricostruzione contenuta in sentenza, il Comune di Fiumicino non si era limitato a “spostare” in avanti la scadenza delle concessioni già esistenti, ma aveva attivato una vera procedura evidenziale. In particolare, erano stati approvati e pubblicati una determina, un avviso pubblico, gli avvisi relativi alle domande pervenute e, successivamente, gli schemi-tipo delle nuove concessioni, con pubblicazione sia sull’albo pretorio online sia nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
Per il TAR, questi passaggi dimostrano che non si era in presenza di un titolo meramente ricognitivo della proroga legislativa, ma di un nuovo assetto concessorio formato attraverso un procedimento amministrativo dotato di una propria struttura competitiva e trasparente. È qui il passaggio più importante della decisione. Il Collegio afferma infatti che quella procedura, svolta secondo l’art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione e accompagnata da forme di pubblicità idonee ad assicurare conoscibilità generale degli atti, è compatibile con il diritto unionale. La pubblicazione non era rimasta confinata a un circuito chiuso o meramente interno, perché gli atti risultavano accessibili online attraverso l’albo pretorio e il sito istituzionale dell’ente, modalità che il TAR considera sufficienti, nel caso concreto, a garantire trasparenza e apertura al confronto concorrenziale.
Il giudice amministrativo respinge quindi l’equiparazione operata dal Comune tra queste concessioni e le proroghe automatiche bocciate dalla giurisprudenza europea e nazionale. In altre parole, la sentenza dice che non tutto ciò che arriva al 2033 è, per definizione, una proroga illegittima: bisogna verificare come quel titolo si è formato. Se il rapporto concessorio nasce o si rinnova attraverso una procedura amministrativa con pubblicità, trasparenza e possibilità di concorrenza, non può essere cancellato come se fosse una semplice estensione automatica disposta dalla legge.
Il TAR richiama anche l’art. 3 della legge n. 118 del 2022, sottolineando che la disciplina non pregiudica la validità delle procedure selettive già deliberate e la decorrenza dei relativi rapporti concessori. Per questo motivo il provvedimento comunale è stato ritenuto illegittimo: ha trattato come inesistente un titolo che, invece, era stato rilasciato all’esito di una procedura evidenziale ritenuta compatibile con il diritto europeo. L’accoglimento del primo motivo di ricorso è stato ritenuto sufficiente dal TAR, che ha quindi annullato l’atto impugnato senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi.
Sul piano pratico, la sentenza fissa un principio molto rilevante per il settore balneare: le proroghe automatiche restano fuori dal perimetro di legittimità, ma non possono essere travolte allo stesso modo le concessioni rilasciate a seguito di un procedimento comparativo realmente svolto. È una distinzione che può incidere in modo concreto sul contenzioso in corso, perché sposta l’attenzione dal solo dato finale della scadenza al 2033 alla qualità giuridica del procedimento che ha portato al rilascio del titolo.
Il messaggio del TAR è chiaro: ciò che conta non è soltanto la durata della concessione, ma soprattutto il rispetto effettivo dei principi di trasparenza, pubblicità e confronto concorrenziale.