Concessioni, Riccione delibera l’avvio dei bandi entro il 31 dicembre 2024

La giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per dare avvio alle procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime individuando nel 31.12.2024 il termine di validità delle medesime al fine di dare continuità al servizio svolto.

Come è noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha escluso qualsiasi ipotesi di proroga o rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime oltre il termine del 31.12.2023, nonostante una norma dello Stato preveda che le stesse continuino ad avere efficacia  fino al 31.12.2024, e questo per consentire alle amministrazioni comunali un ragionevole lasso di tempo per intraprendere tutte le operazioni necessarie all’indizione delle procedure di gara.

“Ad oggi i decreti attuativi su come gestire queste gare non sono stati approvati ed è attivo un tavolo di confronto fra ministeri competenti e categorie economiche del settore dei balneari che, però, ad oggi non ha prodotto risultati decisivi”, osserva l’assessore al Demanio e all’Urbanistica Christian Andruccioli.

L'assessore al Demanio del Comune di Riccione Christian Andruccioli (1)

Il lavoro degli uffici del Demanio marittimo 

Il numero di stabilimenti balneari che potrebbero essere oggetto di bando di gara è molto elevato e le relative procedure di assegnazione richiedono tempo ed organizzazione degli uffici per espletarle tutte: l’amministrazione comunale di Riccione ha incaricato gli uffici del Demanio marittimo di proseguire nel lavoro, fra l’altro già avviato, di organizzazione  di tutte le attività necessarie per concludere le procedure entro il 31.12.2024, data oltre la quale le attuali concessioni demaniali non potranno più essere esercitate.

“Un settore strategico come quello balneare, decisivo per l’economia della nostra città, non può essere lasciato in balia di provvedimenti che non arrivano mai – argomenta ancora Andruccioli -. Non possiamo permetterci di navigare a vista, come invece siamo costretti, e non possiamo lasciare sul baratro centinaia di famiglie che lavorano sul demanio marittimo. Il Comune di Riccione si muoverà in stretto coordinamento con le altre amministrazioni della provincia e della regione”.

Ddl Concorrenza, +Europa: “Presentati emendamenti su concessioni balneari”

Il documento presentato da +Europa suggerisce la modifica dell’articolo 4 della legge n. 118/2022, fornendo una delega al Governo per regolare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, con l’obiettivo di conformarsi alla normativa europea, favorire la concorrenza nel settore turistico-ricreativo e sportivo, e assicurare la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Tra i principi e i criteri direttivi proposti, si elencano:

  • Criteri omogenei per l’affidamento delle concessioni e l’equilibrio tra aree demaniali concesse e aree libere.
  • Procedure selettive basate su principi di imparzialità, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.
  • Considerazione degli investimenti, valore aziendale, aspetti sociali, salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Definizione di durata delle concessioni senza proroghe o rinnovi automatici.
  • Canoni concessori considerando il pregio naturale e la redditività delle aree demaniali.
  • Clausole sociali per la stabilità occupazionale e altri criteri di selezione.

Si indica anche un periodo massimo di tre mesi per il Governo per emanare i decreti legislativi in base a questa delega, altrimenti gli enti concedenti hanno il permesso di procedere con gare d’appalto secondo gli stessi criteri.

Il testo comprende anche disposizioni sulla revisione delle normative esistenti, acquisizione di pareri e procedure per l’adozione dei decreti legislativi proposti, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Questo emendamento sembra mirare a fornire una base normativa che risponda alle richieste e alle esigenze europee per la disciplina delle concessioni demaniali, garantendo trasparenza, equità e conformità alle normative dell’Unione Europea nel settore delle attività turistiche e ricreative legate alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Il documento suggerisce la modifica dell’articolo 4 della legge n. 118/2022, fornendo una delega al Governo per regolare le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, con l’obiettivo di conformarsi alla normativa europea, favorire la concorrenza nel settore turistico-ricreativo e sportivo, e assicurare la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Tra i principi e i criteri direttivi proposti, si elencano:

  • Criteri omogenei per l’affidamento delle concessioni e l’equilibrio tra aree demaniali concesse e aree libere.
  • Procedure selettive basate su principi di imparzialità, non discriminazione, trasparenza e pubblicità.
  • Considerazione degli investimenti, valore aziendale, aspetti sociali, salute e sicurezza dei lavoratori.
  • Definizione di durata delle concessioni senza proroghe o rinnovi automatici.
  • Canoni concessori considerando il pregio naturale e la redditività delle aree demaniali.
  • Clausole sociali per la stabilità occupazionale e altri criteri di selezione.

Si indica anche un periodo massimo di tre mesi per il Governo per emanare i decreti legislativi in base a questa delega, altrimenti gli enti concedenti hanno il permesso di procedere con gare d’appalto secondo gli stessi criteri.

Il testo comprende anche disposizioni sulla revisione delle normative esistenti, acquisizione di pareri e procedure per l’adozione dei decreti legislativi proposti, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Questo emendamento mira a fornire una base normativa che risponda alle richieste e alle esigenze europee per la disciplina delle concessioni demaniali, garantendo trasparenza, equità e conformità alle normative dell’Unione Europea nel settore delle attività turistiche e ricreative legate alle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Di seguito l’emendamento presentato da Della Vedova e Magi

La Commissione europea ha avviato ufficialmente una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia in
materia di concessioni balneari. Nel parere motivato della Commissione europea si ricorda che:

  • Il 3 dicembre 2020 la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una lettera di costituzione
    in mora in merito al quadro normativo italiano che disciplina le autorizzazioni per l’utilizzo di
    beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche e ricreative.
  • La legge 14/2023 ha modificato il comma 2 dell’articolo 3 della legge 118/2022 disponendo una
    proroga dell’efficacia delle attuali ‘concessioni balneari’ fino al 31 dicembre 2024, come regola
    generale.
  • Nonostante la suddetta proroga generale al 31 dicembre 2024 disposta dal comma 2 dell’articolo
    3 della legge 118/2022, la legge 14/2023 ha anche disposto un periodo di proroga generale delle
    attuali concessioni indefinito e potenzialmente illimitato.
  • La legge 14/2023 è stata promulgata dal Presidente della Repubblica italiana con “specifiche e
    rilevanti perplessità” proprio in merito alla nuova disciplina delle concessioni balneari.
  • Il 20 aprile 2023 la CGUE ha emesso la sentenza nella causa C-348/22 Autorità Garante della
    Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa) (ECLI:EU:C:2023:301), confermando la validità
    e l’applicabilità diretta della direttiva sui servizi al settore delle concessioni balneari e
    sottolineando che tale direttiva prevede chiaramente l’obbligo per gli Stati membri di applicare
    procedure di selezione imparziali e trasparenti ai potenziali candidati e il chiaro divieto di rinnovi
    automatici. Lo stesso approccio è stato seguito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 17/2021 e n.
    18/2021 del 9 novembre 2021.
    Dal momento che dalla pubblicazione del parere motivato decorrono due mesi per adeguarsi alle richieste
    della Commissione europea, risulta particolarmente urgente rimettere mano alla disciplina relativa alle
    concessioni balneari, lacuali e fluviali, per evitare al nostro Paese una procedura di infrazione il cui costo
    graverebbe sui cittadini contribuenti.
    L’emendamento in questione riattiva la delega al Governo già approvata con la legge annuale per il
    mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022 n. 118, proposta dal Governo Draghi, e concede tre mesi di
    tempo al Governo per emettere i decreti legislativi in materia con gli stessi criteri. L’emendamento altresì
    concede agli enti concedenti (comuni, ecc.) la facoltà di procedere comunque alle gare qualora il Governo
    non emanasse i decreti legislativi, seguendo gli stessi criteri e gli stessi princìpi desumibili dalla delega.
    Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:
    Art. 21-bis
    (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.)
  1. L’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è sostituito dal seguente:
    Art. 4
    (Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e
    fluviali.)
  2. Al fine di assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e
    fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un
    maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività economiche connessi
    all’utilizzo delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di
    protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi
    dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro delle imprese e del
    Made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro
    dell’economia e delle finanze,, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
    decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e
    semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità
    turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro,
    con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica
    navale, all’acquacoltura e alla mitilicoltura.
  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
    criteri direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:
    a) determinazione di criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di
    affidamento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e
    le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso
    e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al
    fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al
    libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
    b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di
    imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e
    adeguata pubblicità, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza;
    c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal
    presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell’impresa e dei
    beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di
    strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonché valorizzazione di obiettivi
    di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell’ambiente e della
    salvaguardia del patrimonio culturale;
    d) definizione dei presupposti e dei casi per l’eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree
    demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle
    microimprese e delle piccole imprese;
    e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle
    concessioni sulla base dei seguenti criteri:
    1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di
    imprese, anche di piccole dimensioni;
    2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori
    economici in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del
    codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
    198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile;
    3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta
    giorni;
    4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle
    condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati
    dall’offerente per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale, anche da parte dei
    soggetti con disabilità, e dell’idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul
    paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che
    preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili;
    5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario:
    5.1) dell’esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all’attività oggetto di
    concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale
    da non precludere l’accesso al settore di nuovi operatori;
    5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura
    selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il
    proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di
    avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività
    d’impresa o di tipo professionale del settore;
    6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale
    impiegato nell’attività del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell’Unione europea
    e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela
    dell’occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell’articolo 12, paragrafo 3, della
    direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
    7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario
    per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti
    autorizzati dall’ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da
    determinare in ragione dell’entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con
    divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;
    f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano
    conto del pregio naturale e dell’effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione,
    nonché dell’utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali,
    svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico;
    g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l’affidamento da parte
    del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della
    concessione e il subingresso nella concessione stessa;
    h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all’ente concedente e da
    destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di
    miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;
    i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al
    concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante;
    l) definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle
    attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive e nel rispetto
    dei principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può essere
    titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale
    o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all’ente concedente in relazione alle
    concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;
    m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai
    criteri previsti dal presente articolo;
    n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell’utilizzo del bene
    pubblico da parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente
    articolo.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni con essi
    incompatibili e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o
    non modificate.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione dell’intesa in sede di
    Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere
    del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
    di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto
    legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri delle
    Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
    termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere
    comunque adottati.
  6. Decorso il termine per l’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, agli enti
    concedenti è data in ogni caso facoltà di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle
    concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), comunque nel rispetto dei
    principi generali desumibili dal comma 2 del presente articolo.
  7. All’articolo 10-quater, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con
    modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il secondo periodo è abrogato.
  8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
    pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti
    dall’esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
    disponibili a legislazione vigente.