La non scarsità di risorse nel Comune di Manduria, i dati reali

Di Newsbalneari Con Sentenza n. 2192 del 01/03/2023, il Consiglio di Stato Sez VI, si è pronunciato, incidentalmente, sulla recente miniproroga approvata dal Parlamento dichiarando che dovrà essere disapplicata. La Camera di consiglio del Consiglio di Stato per questa sentenza si è tenuta il 16 febbraio. Quindi 8 giorni prima della entrata in vigore della legge 14 del 24 febbraio 2023 il Consiglio di Stato ha già preannunciato la sua disapplicazione. A noi interessa però questo passaggio della sentenza: Relativamente al secondo profilo basta richiamare le affermazioni delle menzionate sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021 secondo cui: << nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione>>. Considerato che, ai fini di stabilire l’entità della risorsa in questione, occorre aver riguardo alla situazione del territorio comunale (Corte Giust. UE, 14/7/2016, in cause riunite C-458/14 e 67/15) e che, come emerge dalle stesse affermazioni dell’appellante incidentale, nel Comune di Manduria l’arenile concedibile per finalità turistico ricreative è di appena 3 km, di cui 500 mt già assegnati in concessione, deve ritenersi che nel detto comune sia dimostrata la scarsità del bene di che trattasi. Tuttavia, l’attendibilità di tale assunto può e deve essere verificata alla luce dei dati oggettivi disponibili nei singoli contesti territoriali. Il caso del Comune di Manduria (TA) offre un chiaro esempio di scostamento tra la narrazione giurisprudenziale e la realtà fattuale. Tale affermazione appare in palese contrasto con quanto emerge dal Piano Comunale delle Coste (PCC) di Manduria, adottato in attuazione della L.R. Puglia n. 17/2015, e sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. Il documento ufficiale rileva infatti che: la lunghezza complessiva del litorale comunale è pari a 16,47 km², non 3 km; la superficie totale del demanio marittimo comunale è di 719.156 m²³; le concessioni demaniali in essere sono 15, delle quali 13 a uso turistico-ricreativo (solo 7 per stabilimento balneare), per una superficie complessiva pari a 6.101,87 m²⁴. L'area demaniale disponibile è pari a 719.156mq su cui insistono soltanto 7 OTTO concessioni demaniali a scopo turistico ricreativo (stabilimenti balneari) per un'occupazione pari a 3.082 mq. A livello regionale il numero di concessioni per chilometro di costa è 1,11, mentre il rapporto tra l’area delle superficie date in concessione e l’area demaniale è 0,09. A Manduria Il rapporto tra numero di concessioni e lunghezza del litorale compreso tra 0 e 1 come si evince dai grafici allegati. Occorre precisare che nel Piano Comunale delle Coste (PCC) di Manduria è riportata un’indicazione più restrittiva rispetto al 30% regionale, in cui si specifica che la quota massima di area demaniale concedibile per stabilimenti balneari è pari al 40% della sola “linea di costa utile”, non del demanio complessivo. Nel PCC si stabilisce che: "le aree destinate a stabilimenti balneari non possono eccedere il 40% della linea…

Il Consiglio di Stato si esprime dichiarando illegittima la proroga delle concessioni al 2024

Di Antonio Capacchione Con Sentenza n. 2192 del 01/03/2023, il Consiglio di Stato Sez VI, si è pronunciato, incidentalmente, sulla recente miniproroga approvata dal Parlamento dichiarando che dovrà essere disapplicata. La sentenza così infatti recita:" In conclusione giova soltanto soggiungere che, sulla base di quanto affermato dall’Adunanza Plenaria, con le ricordate sentenze nn. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell’art. 1 della L. n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va, conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato.". Quindi con questa sentenza il Consiglio di Stato ribadisce quanto deciso con le sentenze dell'Adunanza plenaria per cui dev'essere disapplicata qualsiasi proroga (anche di un solo giorno!) diversa da quella da essa stessa stabilita. Piccolo particolare sulla cd lentezza giudiziaria. La Camera di consiglio del Consiglio di Stato per questa sentenza si è tenuta il 16 febbraio. Quindi 8 giorni prima della entrata in vigore della legge 14 del 24 febbraio 2023 il Consiglio di Stato ha già preannunciato la sua disapplicazione. Più che tempestiva diremmo preventiva! Trova ulteriore conferma la fondatezza di quanto da noi ripetutamente chiesto anche in sede di Audizione presso le Commissioni del Senato sul cd _milleproroghe. È non solo opportuno ma anche necessario che il Parlamento sollevi conflitto di attribuzione contro le sentenze dell'Adunanza plenaria davanti alla Corte Costituzionale. Diversamente il Governo e il Parlamento sono stati privati delle loro esclusive prerogative legislative in materia. Insomma in questo Paese chi legifera sulle concessioni demaniali il Parlamento o il Consiglio di Stato?