All’inizio del nuovo anno arriva dal TAR Emilia-Romagna una sentenza che, apparentemente, parla di baseball e fiumi, ma che nasconde un paradosso giuridico dirompente per l’intera questione balneare. La decisione sullo Stadio di Rimini, nel tentativo di salvare una concessione pubblica, finisce per scontrarsi frontalmente con il testo stesso della legge che pretende di interpretare.
La vicenda è nota: un’associazione sportiva gestiva uno stadio di baseball sul fiume Marecchia. Scaduta la concessione, il Comune ha chiesto il rinnovo diretto. L’associazione si è opposta invocando la Legge 118/2022 (quella sulla Concorrenza): “serve la gara per tutti”. Il TAR ha detto no, salvando il Comune.
Ma è il perché a lasciare sbigottiti.
Il cuore del problema è un passaggio della sentenza che farà discutere. I giudici scrivono testualmente che le norme sulle gare riguardano “le concessioni del demanio marittimo ed in particolare quelle balneari“.
Peccato che l’art. 4 della Legge 118/2022 dica l’esatto opposto. La norma cita testualmente le concessioni: “demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e SPORTIVE”.
Siamo di fronte a un’acrobazia logica sorprendente: pur citando la legge, il TAR decide che la parola “fluviali” non conta, o conta solo se il fiume tocca il mare (appellandosi all’art. 28 del Codice della Navigazione). In pratica, i giudici hanno riscritto la geografia normativa: un’attività “sportiva” su demanio “fluviale” (come il baseball sul Marecchia) viene esclusa dalla legge sulla concorrenza, nonostante la legge stessa la includa letteralmente.
A smentire ulteriormente la costruzione giuridica del TAR interviene la fonte primaria del nostro ordinamento, che i giudici sembrano aver dimenticato. L ‘articolo n. 822 – Demanio pubblico – del Codice Civile, vigente dal 19.04.1942, recita testualmente: “Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.”
Il Codice Civile mette dunque sullo stesso identico piano giuridico (“fanno parte del demanio pubblico”) sia “il lido del mare” che “i fiumi, i torrenti, i laghi”. Creare una distinzione oggi per sottrarre i fiumi alle regole della concorrenza, quando il Codice li unifica nel medesimo articolo e la Legge 118 li cita entrambi espressamente, appare come un evidente errore di diritto.
La contraddizione esplode se guardiamo alla giurisprudenza europea. La famosa sentenza “Ginosa” della Corte di Giustizia UE non fa distinzioni tra acqua salata e dolce quando si tratta di risorse scarse e attività economiche.
L’affermazione del TAR appare quindi come una forzatura per creare un doppio binario:
- Per i Balneari: Applicazione rigorosissima ed estensiva della Direttiva (anche dove la scarsità non è provata).
- Per gli Enti Pubblici: Interpretazione creativa per escluderli dalle gare, ignorando che la legge cita espressamente le attività “sportive” su demanio “fluviale”.
Viene spontaneo chiedersi: chi emette queste sentenze conosce davvero il perimetro della norma che sta applicando? Dire che la Bolkestein riguarda “solo il mare” quando la norma di recepimento elenca fiumi e laghi denota una confusione preoccupante.
Tuttavia, in questo caos interpretativo c’è uno spiraglio paradossale.
Il TAR richiama il principio della Corte Costituzionale del 2015: la Bolkestein si applica solo alle concessioni che riguardano “una risorsa naturale scarsa che presupponga la valenza economica e lucrativa del suo sfruttamento”.
Nel caso del fiume, i giudici concludono che la concessione non era “economicamente contendibile” ma funzionale alla tutela idraulica. Hanno usato il criterio economico per salvare lo stadio.
Ma qui sta il punto debole: il TAR presume la scarsità per i balneari senza mai verificarla, mentre la esclude a priori per il fiume nonostante la legge dica il contrario. Un sillogismo che salta un passaggio cruciale: la verifica effettiva della scarsità.
Questa sentenza del 2 gennaio 2026 ci lascia con una lezione amara ma utile. Ci ricorda che l’applicazione della Bolkestein in Italia rischia di diventare “a geometria variabile”: rigorosa per i privati sulla costa, flessibile per il pubblico sui fiumi.
Non sarà facile, ma i balneari ora hanno un argomento in più. Se il TAR può dire che un fiume non è demanio soggetto a gara nonostante la legge dica “fluviale”, allora un concessionario può legittimamente chiedere: “Dimostrami che la mia spiaggia è una risorsa scarsa. Dimostrami l’interesse transfrontaliero. E soprattutto, applicate la legge per quello che dice letteralmente, non per quello che volete che dica”.
Perché il diritto non può funzionare a corrente alternata: o la Legge 118 vale per tutti i “fluviali e marittimi” come c’è scritto, o la sua interpretazione attuale è viziata da un pregiudizio di fondo.

Non so se ora che i buoi sono scappati si potra chiudere la stalla ….troppi nemici …il governo dovrebbe prendere l”a vacca per i balotti fare una legge nazionale ed andare in quek posto ….agli euripei.
Ogni organo giudicante ha il suo modo di vedere le cose.
Ogni associazione balneare ha il suo modo di interpretare le leggi.
Soltanto lo stato non ha modo di fare una legge che metta tutti sullo stesso piano.
Le Regioni hanno il diritto dovere di riconoscere se le proprie coste sono risorse scarse o meno