“La legge di bilancio 2026 contiene una serie di emendamenti sul demanio marittimo e sugli indennizzi ai concessionari balneari presentati da senatori di maggioranza e opposizione, con particolare attenzione alla riscrittura dell’articolo 49 del Codice della navigazione e alla ripartizione dei canoni tra Stato ed enti concedenti. Tuttavia, finché non si afferma in modo chiaro e definitivo il principio che la devoluzione gratuita delle opere non amovibili costituisce una forma di esproprio senza indennizzo in contrasto con la tutela costituzionale della proprietà e con gli standard europei, il problema di fondo resterà aperto: il legislatore continuerà a muoversi per piccoli ritocchi, senza rimuovere davvero l’asimmetria tra l’obbligo di gara sulle concessioni e l’assenza di una compensazione piena e certa per gli investimenti già consolidati sulle aree demaniali.”
Emendamento Marcheschi (Fratelli d’Italia) – Gelmetti (Fratelli d’Italia)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 95-bis.
(Modifica all’articolo 49 del Codice della Navigazione e indennizzo al concessionario uscente)
1.All’articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante “Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione”, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Al termine del periodo di concessione, il concessionario uscente ha diritto a un indennizzo da parte del concessionario subentrante, determinato in misura corrispondente al valore di mercato delle opere non amovibili realizzate sul bene demaniale, purché tali opere siano state eseguite conformemente agli strumenti urbanistici vigenti e regolarmente autorizzate dall’autorità comunale competente. L’indennizzo è determinato mediante perizia giurata redatta da un tecnico abilitato nominato dall’autorità concedente, sentite le parti interessate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di determinazione, corresponsione e contestazione dell’indennizzo.»
[Romeo] (Lega), [Bergesio] (Lega), [Minasi] (Lega), [Dreosto] (Lega), [Testor] (Lega)
Aggiungere in fine i seguenti commi:
«2.bis: All’articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 nr. 327 e ss.ii.mm.- Codice della Navigazione apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole “senza alcun compenso o rimborso” sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2.bis: Per gli effetti di cui al primo comma, non si considera cessata la concessione rinnovata”.
2.ter: All’articolo 4 della legge 5 agosto 2022 nr. 118 e ss.ii.mm. dopo il comma 13 è aggiunto il seguente: “13.bis. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36”
2.quater: All’art. 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1.bis: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è devoluta all’ente concedente e deve essere destinato:
– alla copertura delle spese connesse alla gestione del demanio marittimo,
– al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di difesa delle coste e del relativo capitale naturale, individuati nell’ambito dei Piani di difesa della costa adottati dalle Regioni;
– al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione;
1.ter: Gli enti concedenti, al momento dell’accertamento del canone dovuto per l’utilizzo dei bene demaniale marittimo, fermo restando l’utilizzo dei modelli ministeriali per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell’importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportate
1.quater: Le disposizioni di cui ai commi 1 bis e 1 ter trovano applicazione previo accordo in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, capoverso 1.bis, pari a 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
[Paroli] (Forza Italia–Berlusconi Presidente–PPE), [Lotito] (Forza Italia–Berlusconi Presidente–PPE)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
“1-bis. Per le finalità di cui al comma 502 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore del turismo balneare, sono adottate le seguenti misure:
1) all’articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni – Codice della Navigazione, le parole «senza alcun compenso o rimborso» sono soppresse;
2) all’articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 il comma 8 è sostituito dal seguente: “8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l’ente concedente può, per fini di interesse pubblico e di tutela del territorio:
a) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato ai sensi dell’articolo 49 del Codice della navigazione, in assenza di diversa previsione nell’atto concessorio o di successivo atto di autorizzazione alla loro realizzazione, la demolizione a sue spese delle opere non amovibili realizzate da detto concessionario;
b) ordinare al concessionario uscente, con provvedimento motivato, il mantenimento delle opere non amovibili, affinché siano assegnate al concessionario subentrante, che dovrà corrispondere un indennizzo, calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 9.”
[Pirro] (Movimento 5 Stelle), [Damante] (Fratelli d’Italia)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 99-bis
(Misure in materia di Demanio marittimo)
1. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
1-bis: Una quota pari al 50% del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all’ente concedente e deve essere destinata:
a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo;
b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.
2. Gli enti concedenti, al momento dell’accertamento del canone dovuto per l’utilizzo dei bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal D.M. 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell’importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.

Qualsiasi nuova norma che non rispetti gli impegni presi con i concessionari, attraverso LE LEGGI italiane emanate precedentemente alla “famosa” direttiva, rimarrà una riforma monca, quindi ingiusta; non a caso, Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia, nostri principali competitor di settore, NON HANNO APPLICATO LA RETROATTIVITÀ della Bolkestein. Gare si, ma per concessioni post 2009 é senza alcun dubbio la riforma più “accettabile”, considerando anche, l’assoluta mancanza di interessi reciproci (imprese balneari da mettere a “gara”) in tutti gli altri Stati membri, la maggior parte non hanno nemmeno spiagge, Germania in primis!