Di Danilo Lorenzo
Concessioni demaniali e bandi di gara: arriva una svolta radicale dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima di Lecce) in materia di concessioni demaniali marittime.
Con sentenze tutte pubblicate in data 3 novembre 2026 il TAR Lecce (Presidente Pasca, Relatore Cucchiara), nell’accogliere una serie di ricorsi proposti da alcuni concessionari demaniali di Castellaneta marina, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Danilo Lorenzo, ha annullato la procedura di gara indetta dal Comune di Castellaneta per la riassegnazione delle spiagge.
La vicenda parte nel maggio 2025 allorquando sono stati presentati, da parte dei titolare di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ubicate nel territorio del Comune di Castellaneta, una serie di ricorsi innanzi al TAR Lecce avverso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94/2025 (atto di indirizzo operativo post-Decreto Legge n. 131/2024) e la Determinazione Dirigenziale n. 904/2025 (approvazione del primo
schema di bando di gara e relativi allegati tecnici/economici). Venivano inoltre impugnati, in via derivata, gli atti presupposti tra cui le linee guida del supporto tecnico per il Piano Comunale delle Coste (D.G.C. n. 66/2024 e n. 254/2024).
Con Determinazione Dirigenziale datata 21.05.2025 l’Amministrazione Comunale disponeva la sospensione temporanea della procedura di gara e con essa del termine per la presentazione delle offerte, sino al 18.09.2025. Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale del 17.09.2025 veniva adottato un elaborato planimetrico, dando atto “che lo stesso deve essere assunto come riferimento per il redigendo Piano Comunale delle Coste (PCC), con la contestuale modifica della procedura relativa alla assegnazione in concessione delle aree demaniali marittime”.
Con Determinazione Dirigenziale datata 16.10.2025 il Comune di Castellaneta approvava le modifiche allo schema di bando di gara e relativi allegati per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, individuando i lotti oggetto della procedura comparativa sulla base del predetto elaborato grafico.
Avverso i predetti provvedimenti i ricorrenti, sempre con l’Avv. Danilo Lorenzo, proponevano motivi aggiunti, sollevando una serie di criticità in merito alla legittimità della procedura di gara sotto diversi aspetti, compresa la mancata individuazione dei lotti sulla base di una preventiva pianificazione comunale secondo le norme vigenti. All’esito del processo, i Giudici Amministrativi salentini, accogliendo le doglianze sostenute
dai concessionari ricorrenti, hanno introdotto un principio giurisprudenziale di notevole importanza: le gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime non possono tradursi in “soluzioni gestionali improvvisate” che aggirano i doverosi strumenti di pianificazione del territorio.
La novità giuridica: stop ai bandi senza Piano Comunale delle Coste
Il TAR Lecce ha pienamente recepito le tesi difensiva sostenuta dai concessionari ricorrenti, decretando l’illegittimità della scelta del Comune di Castellaneta di procedere alla indizione delle gare per l’assegnazione dei lotti costieri in assenza di un preventivo Piano Comunale delle Coste (PCC) regolarmente approvato secondo le disposizioni vigenti. Il Tribunale Amministrativo salentino ha chiarito che il rispetto delle Direttive europee e l’obbligo di avviare le gare non possono diventare un pretesto per scavalcare le competenze e le garanzie procedurali stabilite dalla legge regionale (L.R. Puglia n. 17/2015).
I meri “elaborati grafici di aggiornamento” predisposti in autonomia dagli uffici tecnici non possono sostituire una reale pianificazione costiera. Nel corso dell’articolato e complesso iter processuale, le tesi sostenute dai ricorrenti hanno costretto l’Amministrazione comunale a capitolare anche sul fronte della sostenibilità pratica dei lotti messi a bando. A seguito di una mirata istruttoria tecnica disposta dal TAR Lecce nel corso del giudizio, è emerso che il Comune non è stato in grado di dimostrare la reale adeguatezza dei nuovi lotti rispetto a elementi cruciali quali:
- la reale funzionalità degli accessi pubblici al mare.
- l’adeguatezza delle reti tecnologiche e dei servizi idrico-fognari (o delle soluzioni
- alternative praticabili).
- la presenza di adeguate aree di parcheggio a supporto delle attività turistiche.
Le sentenze del TAR Lecce rappresentano, quindi, una novità rilevante nel panorama giuridico delle procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali; in un periodo di profonda incertezza per gli operatori balneari le decisioni del TAR Lecce pongono un freno rigoroso ai bandi estemporanei e tracciano una linea invalicabile per tutti i Comuni d’Italia che intendono avviare le procedure comparative senza una preventiva e
rigorosa mappatura e pianificazione del territorio costiero. “Le decisioni assunte dal TAR Lecce contribuiscono a tracciare un ulteriore elemento di
ordine e chiarezza nel delicatissimo settore del demanio marittimo” – dichiara l’avvocato Danilo Lorenzo – “Il TAR ha sancito che la concorrenza è un mezzo e non il fine ultimo.
Non si possono bandire gare al buio sacrificando la corretta e preventiva pianificazione del territorio, l’ambiente, la concedibilità dei lotti, l’inquadramento dei servizi pubblici essenziali. Queste sentenze rappresentano una tutela importante per i concessionari uscenti e sanciscono la obbligatorietà che ogni procedura di gara sia preceduta da una corretta pianificazione territoriale finalizzata non solo ad individuare i lotti concedibili ma anche la sussistenza o meno della risorsa naturale scarsa, che rappresenta passaggio obbligatorio della pianificazione a monte di ogni procedura di gara.
Tanti, pertanto, gli spunti di interesse e di riflessione di queste importantissime statuizioni del TAR Lecce e tanti ancora gli elementi da chiarire in questa delicatissima fase giuridica, primo fra tutti la necessità che la preventiva pianificazione territoriale sia anche finalizzata a stabilire la sussistenza o meno di una risorsa naturale scarsa che rappresenta presupposto indispensabile per procedere alle gare, come sancito dalla Corte di Giustizia Ue nelle sentenze di aprile 2023 e luglio 2026”.
Mi chiedo: ma perché quando tutta Italia sta aspettando una soluzione univoca, ci deve essere sempre qualche comune che fa il “furbo” e tenta di fare il passo in avanti???? Mistero!!!! “A pensare male ci si azzecca sempre!!!!