La sentenza n. 2223/2026 del Consiglio di Stato non è una decisione come le altre. A prima lettura potrebbe sembrare un semplice intervento processuale – l’annullamento con rinvio della sentenza del TAR Bologna n. 847/2025 – ma in realtà rappresenta un passaggio molto più significativo nella complessa e ancora instabile vicenda delle concessioni demaniali marittime.
Palazzo Spada, infatti, ha scelto una strada precisa: non decidere il merito.
Il Collegio ha accolto l’appello dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rilevando una violazione del diritto di difesa, e per questo ha rimesso la causa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a. . Una decisione tecnicamente corretta, ma che ha un effetto molto chiaro: tutte le questioni più delicate – dalla compatibilità delle proroghe con il diritto europeo alla stessa applicazione della direttiva Bolkestein – restano completamente sullo sfondo.
E proprio qui sta il punto.
Nel giudizio erano state sollevate in modo esplicito questioni pregiudiziali europee, sia da parte dell’AGCM sia dal concessionario coinvolto. Il Consiglio di Stato, in quanto giudice di ultima istanza, avrebbe potuto – e secondo alcuni, dovuto – attivare il rinvio alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE. E invece non lo ha fatto. La ragione formale è semplice: non essendoci stata una decisione sul merito, ma solo un annullamento con rinvio, non sussisteva l’obbligo di rimettere la questione alla Corte UE. Il Collegio ha ritenuto che la causa potesse essere definita su un piano esclusivamente interno, individuando nel vizio processuale un motivo “dirimente” capace di assorbire ogni altra questione.
Ma fermarsi a questa spiegazione sarebbe riduttivo.
Per comprendere davvero la portata della sentenza, bisogna guardare al contesto in cui è maturata. Quando il Consiglio di Stato decide, il sistema è attraversato da una serie di giudizi pendenti davanti alle Sezioni Unite della Cassazione che mettono in discussione l’intero impianto costruito dalla giurisprudenza amministrativa negli ultimi anni.
È fissata, in particolare, per il 12 maggio 2026 l’udienza sul ricorso n. 5010/2024 , che investe direttamente la sentenza n. 17/2021 dell’Adunanza plenaria. A questo si aggiungono altri ricorsi per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e, soprattutto, un regolamento di giurisdizione pendente proprio nello stesso contesto processuale . Il rischio, tutt’altro che teorico, è che le Sezioni Unite possano intervenire in modo radicale: annullando la Plenaria o, addirittura, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative alla durata delle concessioni. Se uno scenario del genere dovesse concretizzarsi, l’effetto sarebbe dirompente. Verrebbe meno il presupposto stesso su cui si fondano molte delle decisioni amministrative in materia e, soprattutto, qualsiasi valutazione anticipata sul diritto europeo rischierebbe di risultare prematura, se non del tutto inutile.
È in questo quadro che la scelta del Consiglio di Stato assume un significato preciso.
Evitare il merito, non affrontare la questione europea, non attivare il rinvio pregiudiziale: tutto converge verso una decisione che potremmo definire di “attesa consapevole”. Palazzo Spada non si sottrae al proprio ruolo, ma sceglie di non cristallizzare una posizione in un momento in cui il quadro giuridico è ancora in pieno movimento. La causa torna quindi al TAR Bologna, che dovrà riesaminarla nel merito e, se del caso, affrontare anche le questioni di diritto europeo. Ma lo farà in un contesto completamente diverso, probabilmente già influenzato dalla decisione delle Sezioni Unite. O forse non succederà nulla se la causa non verrà riassunta davanti al TAR dall’AGCM entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del Consiglio di Stato, cioè entro il 15 giugno 2026. Data entro la quale potrebbe già essere stata depositata la sentenza delle Sezioni unite della Cassazione sulla Plenaria, in un giudizio in cui, come nel regolamento di giurisdizione, l’AGCM di Rustichelli (in scadenza di mandato) ha scelto di non costituirsi
Per questo, la sentenza 2223/2026 non chiude la partita. Al contrario, la sospende.
Il vero snodo, oggi, non è a Lussemburgo ma a Roma. Prima ancora di capire se e come si applicherà la direttiva Bolkestein, sarà necessario vedere cosa dirà la Cassazione sulla Plenaria e, soprattutto, sulla giurisdizione. Solo dopo quel passaggio si potrà comprendere quale giudice sarà chiamato a decidere davvero il futuro delle concessioni balneari italiane. E solo allora, eventualmente, il confronto con la Corte di giustizia potrà diventare inevitabile.
Fino a quel momento, tutto resta in equilibrio. O, forse, sospeso.
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La magistratura in Italia fa le leggi,se le leggi europee sono da rispettare purtroppo salta il gioco
Evviva litaglia