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Castel Porziano, assegnate concessioni balneari a 5 chioschi

Nella giornata di oggi Roma Capitale ha aggiudicato, in tempi rapidissimi, i cinque chioschi delle spiagge libere di Castel Porziano. Si tratta della prima gara pubblica mai svolta nella storia di Castel Porziano, un passaggio fondamentale per garantire ai cittadini e ai turisti la piena fruibilità del litorale romano già a partire dai prossimi giorni. Le concessioni, assegnate attraverso una procedura pubblica chiusa nella serata di lunedì 30 giugno, garantiranno servizi essenziali come il salvataggio a mare, la sicurezza, l’accessibilità per le persone con disabilità, zone d’ombra attrezzate, servizi igienici, somministrazione di alimenti e bevande, oltre a servizi a pagamento come il noleggio di lettini e ombrelloni. Alla gara hanno partecipato 13 soggetti, tutti ammessi alla valutazione tecnica ed economica. Hanno partecipato sia gli attuali gestori uscenti sia nuovi soggetti, tra cui cooperative sociali e associazioni sportive dilettantistiche con specificità nella promozione di attività sportive e sociali sul territorio. Sono risultati aggiudicatari: - lotto 1: Paradise Beach di A. & G. srl- lotto 2: Ditta individuale Frisoni Annamaria- lotto 3: ASD Happy Surf One (nuovo ingresso)- lotto 4: Sunny Srl- lotto 5: Seven Gate srl Gli uffici stanno procedendo alle assegnazioni formali dei cancelli nel minor tempo possibile per consentire, fin da subito, il ripristino delle condizioni di piena godibilità dell’area. "Chi oggi urla al degrado o parla di abbandono del litorale dovrebbe informarsi prima di parlare. Le spiagge di Castel Porziano - afferma Andrea Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale - sono aperte e i cartelli che segnalano l’assenza temporanea del servizio di salvataggio – previsti dalle norme – sono presenti come da ordinanza. Chi dice il contrario, mente. Sul litorale di Ostia abbiamo ereditato una situazione ferma da anni e in pochi mesi abbiamo fatto partire gare, selezionato progetti di qualità tra le oltre 200 proposte progettuali pervenute, oggi riapriamo anche le spiagge libere di Castelporziano con tutti i servizi. Mentre altri cercano visibilità, noi restituiamo diritti. Il litorale di Roma è stato per troppo tempo ostaggio di rendite e silenzi. Noi lo stiamo, pezzo dopo pezzo, ridisegnando con trasparenza, coraggio e serietà. Questa è la differenza tra chi governa e chi urla. Ringrazio tutto il personale e gli uffici che hanno reso possibile questo risultato in tempi record. E lo dico con chiarezza: non ci faremo fermare. Continueremo con grande impegno a lavorare ogni giorno per questa stagione e per il futuro del mare di Roma".

Balneari, la Corte Costituzionale boccia la legge regionale Toscana

“No a premi e indennizzi speciali per concessionari, tutela libertà concorrenza e criteri scelta titolari è solo statale” La Corte costituzionale, con la sentenza numero 89, depositata in data odierna, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, commi 3 e 4, e 3 della legge della Regione Toscana numero 30 del 2024, in quanto incidenti sull’assetto concorrenziale del mercato balneare. Le disposizioni regionali, impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel modificare la precedente legge della Regione Toscana numero 31 del 2016 – spiega la Consulta in una nota -, prevedevano infatti specifici criteri e condizioni in base ai quali svolgere le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, fra cui, in particolare, un criterio di premialità per la valutazione dei concorrenti nonché modalità per la determinazione di un indennizzo a favore del concessionario uscente.La Corte, pur riconoscendo che la disciplina delle concessioni balneari investe diversi ambiti materiali di competenza regionale, ha tuttavia ricordato che quest’ultima, allorché influisca sulle modalità di scelta del contraente e incida sull’assetto concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali, deve cedere il passo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, come accaduto nel caso all’esame. Le argomentazioni della Regione Toscana a sostegno del proprio intervento normativo, fondate sull’inerzia del legislatore statale nel disciplinare il settore delle concessioni demaniali marittime e sulla necessità di tutelare l’affidamento degli operatori, non sono state ritenute dalla Corte idonee a giustificare l’invasione da parte del legislatore regionale di un ambito di competenza statale esclusiva, essendo peraltro già rinvenibili nell’ordinamento principi e altri indici normativi di derivazione europea utili all’esperimento delle gare da parte delle amministrazioni comunali. (Comunicato ufficiale della Corte Costituzionale) Spiegazione della sentenza La Corte Costituzionale, con la sentenza deliberata il 9 aprile 2025 nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2 (commi 3 e 4), 3 e 4 della legge della Regione Toscana n. 30 del 29 luglio 2024, che modificava la precedente legge regionale n. 31 del 2016 in materia di concessioni demaniali marittime. Di seguito, si riepilogano i principali elementi della decisione.Motivazione della sentenzaLa Corte ha fondato la propria pronuncia sulla violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione italiana, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Le disposizioni regionali impugnate sono state ritenute lesive di tale competenza, poiché interferivano direttamente con l’assetto concorrenziale del mercato delle concessioni demaniali marittime, un ambito riservato alla legislazione statale.Questioni preliminari Cessazione della materia del contendere:La Regione Toscana aveva eccepito che l’entrata in vigore del decreto-legge n. 131 del 2024 (convertito nella legge n. 166 del 2024), successiva alla legge regionale impugnata, avesse reso inefficaci le disposizioni contestate, determinando la cessazione della materia del contendere. La Corte ha respinto questa tesi, rilevando che: Le norme regionali non erano state abrogate formalmente. Esse avevano ricevuto applicazione nel frattempo, come dimostrato dall’avvio di procedure selettive per nuovi concessionari balneari…