Ugento, il TAR dichiara inammissibili otto ricorsi sul Piano delle Coste: l’iter non è ancora concluso

Al momento stai visualizzando Ugento, il TAR dichiara inammissibili otto ricorsi sul Piano delle Coste: l’iter non è ancora concluso
Photo by WilliamCho on Pixabay

Otto sentenze del TAR Puglia, dalla n. 1270 alla n. 1277 del 2026, dichiarano inammissibili altrettanti ricorsi presentati da operatori balneari contro il Piano Comunale delle Coste di Ugento. La Regione aveva subordinato il proprio assenso a otto prescrizioni sostanziali che, secondo quanto ricostruito dai giudici, non risultavano ancora recepite. Il Comune deve quindi completare l’iter di pianificazione. Nessuna decisione, invece, sulle contestazioni relative al contenuto del Piano e alle ipotesi di decadenza delle concessioni.

Il Piano Comunale delle Coste di Ugento non può considerarsi definitivamente approvato ed efficace sulla base degli atti finora adottati. È questo il dato di maggiore rilievo che emerge dalle otto sentenze pronunciate dalla Prima Sezione del TAR Puglia di Lecce, che hanno dichiarato inammissibili altrettanti ricorsi presentati da operatori balneari contro lo strumento di pianificazione comunale.

Le pronunce affrontano una questione preliminare ma fondamentale: quando un Piano Comunale delle Coste può considerarsi effettivamente approvato e quando le sue previsioni sono in grado di incidere concretamente sulla posizione dei concessionari demaniali marittimi? Nel caso di Ugento, secondo i giudici, il procedimento non è ancora arrivato alla sua conclusione. Le prescrizioni formulate dalla Regione Puglia non risultano recepite e gli atti impugnati non hanno modificato le condizioni delle concessioni interessate. Di conseguenza, manca, allo stato, una lesione concreta e attuale che giustifichi l’intervento del giudice amministrativo. È importante chiarire subito un aspetto: le sentenze non hanno respinto nel merito tutte le contestazioni avanzate dagli operatori, né hanno certificato la legittimità delle singole previsioni del Piano. La decisione riguarda l’ammissibilità dei ricorsi, alla luce dello stato ancora incompleto del procedimento amministrativo.

La vicenda nasce dall’iter di formazione del Piano Comunale delle Coste disciplinato dall’articolo 4 della legge regionale pugliese 10 aprile 2015, n. 17. Dopo una prima approvazione comunale del Piano, avvenuta il 22 aprile 2023, la Giunta regionale pugliese è intervenuta con la deliberazione n. 106 del 19 febbraio 2024, relativa alla verifica di compatibilità con il Piano Regionale delle Coste.

La Regione non ha espresso un assenso incondizionato. Ha subordinato la compatibilità del Piano al recepimento delle indicazioni contenute nel verbale della riunione tecnica del 31 gennaio 2024, individuando otto prescrizioni che richiedevano modifiche sostanziali agli elaborati comunali. Il successivo passaggio ha creato il problema al centro del contenzioso. Il 31 luglio 2024, con deliberazione consiliare n. 33, il Comune di Ugento ha approvato il Piano in via definitiva. Tuttavia, secondo quanto ricostruito dal TAR, l’adeguamento alle condizioni regionali non era ancora stato completato. La differenza non è soltanto formale. L’articolo 4 della legge regionale n. 17/2015 disciplina il rapporto tra pianificazione comunale e regionale e richiede che l’approvazione definitiva avvenga nel rispetto della deliberazione regionale di compatibilità.

Per questo motivo, la successiva delibera del Consiglio comunale non è stata ritenuta sufficiente a perfezionare il procedimento.La situazione era stata inoltre formalmente contestata dalla Regione Puglia con una diffida del 25 febbraio 2026, protocollo n. 0101705/2026, relativa al mancato recepimento delle prescrizioni. Il TAR ha condiviso la ricostruzione secondo cui gli atti adottati non avevano ancora carattere definitivo e non erano in grado di produrre gli effetti propri di un Piano efficace. Nella motivazione della sentenza relativa al ricorso di Itgest S.r.l., il Tribunale ha precisato che il procedimento di approvazione del Piano Comunale delle Coste non risulta concluso, con conseguente impossibilità di attribuire valore finale ed efficacia agli atti adottati fino a quel momento. Un ulteriore elemento richiamato dai giudici è la mancata pubblicazione del Piano nel sistema WebGIS regionale del demanio marittimo, nel quale sono riportati gli altri Piani Comunali delle Coste approvati.

Il Comune dovrà pertanto completare l’attività di adeguamento, predisporre il nuovo testo e i relativi elaborati e sottoporli nuovamente alla Regione per le verifiche previste. Soltanto dopo il completamento dei necessari passaggi amministrativi e degli adempimenti di pubblicazione si potrà valutare l’effettiva conclusione del procedimento.

Il TAR ha fondato le proprie decisioni sul difetto di interesse attuale a ricorrere, richiamando i principi consolidati della giustizia amministrativa. Per poter ottenere l’annullamento di un provvedimento, infatti, non basta temere che possa produrre conseguenze negative in futuro. Occorre dimostrare che l’atto sia concretamente lesivo della propria posizione e che il suo annullamento possa procurare un’utilità effettiva. Nel caso esaminato, il Tribunale ha osservato che i concessionari continuavano a esercitare le rispettive attività alle condizioni precedenti, senza che gli atti impugnati avessero determinato modifiche immediate dei loro rapporti concessori.

Da qui la conclusione: non essendo stato perfezionato il procedimento di pianificazione e non risultando un pregiudizio attuale per i ricorrenti, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Le otto sentenze ribadiscono così la distinzione fra gli atti intermedi di un procedimento amministrativo e il provvedimento conclusivo destinato a produrre gli effetti previsti dalla legge. Questo principio può avere rilievo anche per altri Comuni costieri impegnati nella formazione dei rispettivi Piani. Non basta che un’amministrazione abbia deliberato il proprio strumento di pianificazione: occorre verificare che siano stati completati tutti i passaggi richiesti dalla disciplina applicabile.

Va però evitata una generalizzazione eccessiva. Le decisioni riguardano la specifica situazione amministrativa di Ugento e non stabiliscono automaticamente che tutti i Piani Comunali delle Coste ancora interessati da interlocuzioni regionali siano privi di efficacia. È necessario esaminare, caso per caso, la normativa applicabile, il contenuto degli atti e lo stato effettivo del procedimento. Un aspetto particolarmente importante per gli operatori riguarda il contenuto delle censure avanzate nei ricorsi. Nel caso di Itgest S.r.l., la società aveva contestato l’eccessiva indeterminatezza delle scelte pianificatorie e la previsione di ipotesi di decadenza dal rapporto concessorio ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge. Le doglianze richiamavano, tra l’altro, l’articolo 47 del Codice della navigazione e le disposizioni della legge regionale pugliese n. 17/2015.

Il TAR non ha esaminato nel merito tali contestazioni. La decisione sull’inammissibilità ha assorbito le questioni relative alla legittimità delle singole previsioni del Piano. Non è quindi possibile sostenere che i giudici abbiano riconosciuto la legittimità delle scelte comunali sulle future destinazioni delle aree demaniali o sulle cause di decadenza delle concessioni. Su questi punti, la sentenza non fornisce una risposta di merito. La pronuncia lascia inoltre aperta la possibilità di un successivo contenzioso. Il TAR precisa che i ricorrenti potranno impugnare i nuovi atti di approvazione eventualmente adottati al termine del procedimento e riproporre le censure qualora gli atti già contestati dovessero essere utilizzati dall’amministrazione come fondamento di ulteriori provvedimenti concretamente pregiudizievoli.

L’inammissibilità, dunque, non equivale a una definitiva convalida giudiziaria del Piano e non impedisce future iniziative di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti.

Le otto sentenze consegnano un’indicazione precisa sulla situazione di Ugento: il procedimento di approvazione del Piano Comunale delle Coste non risultava ancora concluso al momento esaminato dai giudici e gli atti adottati non avevano prodotto una lesione attuale delle posizioni dei concessionari ricorrenti. La partita amministrativa resta aperta. Il Comune deve completare l’adeguamento alle prescrizioni regionali e procedere secondo l’iter previsto dalla legge. Soltanto con gli atti conclusivi sarà possibile verificare il contenuto definitivo del Piano e le eventuali conseguenze per le imprese balneari. Per gli operatori, la questione non riguarda soltanto la correttezza formale della procedura, ma anche il contenuto delle regole che disciplineranno il litorale e le attività economiche insediate sul demanio marittimo.

Il dato giuridico da non perdere di vista è dunque questo: il TAR non ha stabilito che il Piano di Ugento sia legittimo nel merito, ma ha ritenuto che, allo stato del procedimento, mancassero le condizioni per esaminarne le contestazioni. Le eventuali controversie sulle singole previsioni potranno essere affrontate nelle sedi competenti quando gli atti saranno effettivamente definitivi o quando dovessero produrre conseguenze concrete sulle posizioni degli interessati.

Lascia un commento