Tar Lecce riafferma validità concessioni demaniali marittime anche dopo il 31 dicembre 2023

Con un recentissimo decreto, pubblicato in data 21/12/2023, il Presidente del TAR Lecce, dott. Antonio Pasca, pronunciandosi su un ricorso promosso dall’Avv. Francesco Baldassarre, che patrocinava gli interessi di un imprenditore del settore nautico-turistico, ha sospeso l’efficacia di un provvedimento adottato da un Comune della Provincia di Lecce, che sanciva la scadenza di una concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo al 31/12/2023, sulla scorta dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle note sentenze nn. 17 e 18 del 2021. Com’è noto, il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, con le citate sentenze, ha statuito la inefficacia della proroga legislativa sino al 31/12/2033 delle concessioni demaniali e l’obbligo per le amministrazioni di indire procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni.

Avv. Francesco Baldassarre

Il Tar Lecce, pronunciandosi per la prima volta dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 32559 del 23/11/2023, ha ricordato che la sentenza n.18 dell’Adunanza Plenaria è stata dichiarata nulla dalla Cassazione per aver denegato la tutela giurisdizionale e per violazione del principio del contraddittorio, avendo estromesso dal giudizio alcune associazioni di categoria di balneari, e quindi anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria n.17/2021, sebbene non cassata dalla Suprema Corte perché non era oggetto d’impugnazione, è affetta dai medesimi vizi radicali ed insanabili della sentenza annullata poiché fondata sulla medesima motivazione.
Inoltre il Presidente del TAR Lecce nel provvedimento giudiziario cautelare osserva che le due pronunce dell’Adunanza Plenaria, nella parte in cui affermano che “le norme legislative nazionali che in futuro dovessero disporre la proroga automatica non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”, sono da ritenersi nulle per violazione dell’art. 34, co. 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”, regola che vale per il sindacato giurisdizionale sull’esercizio dei poteri amministrativi, e dunque a maggior ragione deve trovare applicazione rispetto ad atti legislativi non ancora emanati.

Il Tar Lecce, commenta l’Avv. Francesco Baldassarre, ancora una volta distinguendosi nel panorama giurisprudenziale nazionale per la novità e la profondità delle argomentazioni giuridiche delle sue pronunce, nel recente provvedimento cautelare richiama l’attenzione sulla circostanza che nel nostro ordinamento costituzionale tutti i poteri dello Stato, ivi compreso il potere giurisdizionale, sono soggetti al primato della legge, e dunque sono tenuti ad applicarla, e non è consentito neppure all’Autorità giudiziaria dichiarare inefficaci norme legislative che ancora non sono state emanate. Al Legislatore, dunque, l’ultima parola su questa querelle infinita.

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