Si è conclusa con dodici sentenze pubblicate dalla Prima Sezione del TAR Lecce in data 12 luglio 2025 la complessa e innovativa questione relativa alle procedure di gara bandite dal Comune di Ginosa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative agi stabilimenti balneari presenti sul territorio di Ginosa Marina nonché alla scadenza dei titoli concessori.
La vicenda nasce allorquando nell’ottobre 2024 il Comune di Ginosa, con due distinte Delibere di Giunta Comunale, aveva stabilito la scadenza dei titoli concessori in vigore al 31.12.2024 e aveva fornito indirizzo al Dirigente Comunale di avviare le procedure di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione dei lotti da adibire a stabilimento balneare ovvero a spiaggia libera con servizi. Aveva, quindi, fatto seguito la Determina Dirigenziale di approvazione dell’Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto n. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di Ginosa per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e Legge Regionale n. 17/2015.
Avverso i citati provvedimenti hanno presentato ricorso dodici concessionari balneari, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Danilo Lorenzo, i quali hanno impugnato dinanzi al TAR Lecce i predetti provvedimenti, eccependo plurimi motivi di illegittimità.
Nelle more della procedura di gara l’Amministrazione Comunale concedeva ai concessionari demaniali di occupare il bene pubblico sino al 15 settembre 2025 al fine di concludere la procedura ad evidenza pubblica; anche tale provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti. Espletata la procedura di gara, con Determina di aggiudicazione n. 733 del 28.03.2025 il Comune di Ginosa approvava la graduatoria definitiva riferita all’Avviso per la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime; seguivano ulteriori motivi aggiunti da parte dei concessionari demaniali. Le cause venivano trattenute in decisione all’udienza del 25 giugno 2025. Con sentenze pubblicate l’11 luglio 2025 la Prima Sezione del TAR Lecce (Presidente Antonio Pasca, Relatori Silvio Giancaspro, Daniela Rossi ed Elio Cucchiara) ha accolto i motivi di ricorso, pronunciando per la prima volta in materia di durata delle concessioni demaniali e legittimità dei bandi di gara e dei relativi presupposti e contenuti, alla luce della modifica normativa intervenuta a seguito della legge n. 166/2024, e sancendo principi di diritto assolutamente innovativi e idonei a incidere, ancora una volta, sulla particolare e complessa materia afferente
l’assegnazione dei beni demaniali.
In particolare il TAR Lecce ha accolto pienamente l’eccezione formulata dai concessionari, a mezzo dell’Avv. Danilo Lorenzo, riguardante l’individuazione dei lotti messi a gara in mancanza del Piano Comunale delle Coste in quanto volta a contestare in radice la possibilità stessa di procedere alla indizione della gara. In particolare il TAR Lecce ha stabilito che “L’Amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere all’indizione delle procedure di gara per l’assegnazione di tutte le concessioni demaniali marittime che interessano il territorio comunale in mancanza del PCC, avvalendosi esclusivamente degli elaborati progettuali predisposti in autonomia dall’Ufficio tecnico comunale e quindi approvati dalla Giunta comunale, senza il coinvolgimento della Giunta Regionale e del Consiglio Comunale. È evidente che l’elaborato “planimetrico di aggiornamento redatto dall’Ufficio Tecnico” è cosa ben diversa dal PCC, sia sotto il profilo dei contenuti istruttori, che sotto il profilo delle procedure e del rispetto delle competenze definite dal legislatore regionale,
sicché il relativo utilizzo ai fini dell’assegnazione delle concessioni demaniali marittime è apertamente elusivo del disposto di cui all’art. 8, comma 1, della L.R. n. 17/2015. Di qui l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del procedimento e delle competenze di cui agli artt. 4 e 8 della Legge Regionale n. 17/2015”.
Parimenti è stata totalmente accolta l’eccezione fondata sulla censura volta a denunciare le carenze del bando quanto alla previsione della remunerazione degli investimenti effettuati dai concessionari uscenti, in elusione dei principi stabiliti dall’art. 4, commi 4 e 9, della Legge n. 118/2022, come modificato dalla Legge 14.11.2024, n. 166. Nelle sentenze in commento si legge che “Né si può sostenere che l’obbligo in questione sia inutilmente gravoso e/o comunque elusivo delle prescrizioni dell’ordinamento dell’Unione Europea in materia di indizione delle gare pubbliche, dal momento che si tratta di un adempimento che risponde a criteri di giustizia ed equità sostanziale ed è comunque correlato a una sequenza procedimentale predeterminata, quanto a presupposti (decreto ministeriale volto a definire i criteri per quantificare l’“equa remunerazione” degli investimenti) e relativi termini”.
I profili di illegittimità innanzi detto hanno comportato la illegittimità, in via derivata, dei successivi sviluppi della procedura concorsuale; ciò ha giustificato l’accoglimento delle doglianze sollevate dai concessionari di Ginosa con il conseguente annullamento sia del bando di gara e sia del successivo provvedimento di aggiudicazione. Da ultimo i Giudici Amministrativi Salentini hanno anche sancito la illegittimità del provvedimento comunale con il quale è stato ritenuto di confermare la titolarità delle concessioni in favore degli originari concessionari sino alla data del 15.09.2025 o, comunque, alla “data che sarà indicata nell’ordinanza balneare 2025”, anziché fino all’assegnazione delle nuove concessioni demaniali. In particolare, gli atti con i quali è stata confermata la validità delle concessioni demaniali sino al 15.09.2025 sono stati ritenuti in contrasto rispetto alle norme valevoli in materia e sono stati, pertanto, ritenuti illegittimi in quanto “la durata della concessione di titolarità della ricorrente avrebbe dovuto essere prorogata non soltanto sino al 15 settembre 2025, ma sino al momento di
effettiva stipulazione dell’atto volto a regolare il nuovo rapporto concessorio risultante dalla conclusione della procedura di gara, fermo il limite massimo del 30 settembre 2027”.
Assolutamente importante e del tutto innovativa è la pronuncia in questione, laddove è stato affermato che “Il Collegio non ritiene che le disposizioni degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 7, della Legge n. 118/2022 (nel testo attualmente vigente) presentino ragioni di contrasto con le previsioni della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE tali da imporne la disapplicazione. A tale proposito il Collegio ritiene che la compiuta lettura del complesso normativo e giurisprudenziale di riferimento consenta di concludere per la compatibilità delle disposizioni introdotte a mezzo del d.l. n. 131/2024 con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea”. Tale assunto si basa sulla corretta applicazione e interpretazione della proroga disposta dal legislatore dei titoli concessori sino al 30.09.2027, trattandosi di proroga tecnica finalizzata a consentire alle Amministrazioni Comunali l’avvio e la conclusione delle procedure di gara per l’assegnazione dei beni demaniali in
concessione e non di una mera e incondizionata proroga, come precedentemente disposto dal legislatore”.
Questo il commento dell’Avv. Danilo Lorenzo che ha difeso dodici concessionari demaniali di Ginosa: “Si tratta di importantissime sentenze rese dal TAR Lecce in una complicata e complessa materia. All’esito di una serie di processi caratterizzati da notevoli elementi di difficoltà tecnico/giuridica, ancora una volta i Giudici Amministrativi Salentini hanno magistralmente e autorevolmente sciolto una serie di dubbi interpretativi sorti a seguito della modifica della legge n. 118/2022 operata dalla legge n. 166/2024, fornendo chiari e convincenti parametri di corretta applicazione della legge, anche al fine di dare certezza alla materia e consentire alle Amministrazioni Comunali di procedere secondo criteri di legalità, giustizia ed equità. Si conferma l’autorevolezza del TAR Lecce che per l’ennesima volta è stato autore di una storica sentenza
destinata a rimanere negli annali della giurisprudenza in materia di demanio marittimo”.
Un TAR quello di Lecce, che, dovrebbe essere condiviso da tutti, in special modo dal CDS, affinché la Giustizia italiana possa essere un po’ più credibile; non soltanto per quanto riguarda queste ultime “considerazioni”, bensì anche tutte le precedenti relative alla questione balneari; a mio modestissimo avviso, INDISCUTIBILI.