La competenza esclusiva del giudice ordinario sulla legittima occupazione del demanio marittimo dei concessionari
Di Vincenzo De Michele IL COLPO DI STATO DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE CONCESSIONI BALNEARI 1. La sentenza n.3940 del 30 aprile 2024 della VII Sezione del Consiglio di Stato (Pres. Lipari, Est. Noccelli), con straordinario e ingiustificato risalto mediatico, ha ribadito la giurisprudenza granitica (o quasi) del supremo organo di giustizia amministrativa delle due sentenze “manifesto” nn.17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cui adde, Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza 27.12.2023 n.11200 e VII Sezione, sentenze 19.3.2024 nn.2662, 2664 e 2669), secondo cui, con principi che diventano leggi di rango costituzionale immodificabili: • tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono cessate alla data del 31.12.2023 e dal 1° gennaio 2024 tutte le occupazioni di suolo pubblico sono illegittime e civilmente e penalmente sanzionabili, a sensi degli artt.54 e 1161 cod.nav. con gli indennizzi previsti dall’art.8 del d.l. 400/1993; • tutte le norme di rango primario che dispongono la proroga legislativa della durata delle concessioni balneari dapprima al 31.12.2033 (art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018) o al 31.12.2023 con proroga tecnica al 31.12.2024 (art. 3 commi 1 e 3 della legge n.118/2022 nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla legge n.14/2023, di conversione del d.l. n.198/2022) o al 31.12.2024 con proroga tecnica fino al 31.12.2025 (art. 3 commi 1 e 3 della legge n.118/2022 nel testo modificato dalla legge n.14/2023, di conversione del d.l. n.198/2022) o a tempo indeterminato per la sospensione definitiva del potere di indire le gare da parte degli Enti concedenti (art.10-quater comma 3 1° capoverso del d.l. n.198/2022, inserito in sede di conversione dalla legge n.14/2023) sono leggi-provvedimento sindacabili dalla giustizia amministrativa e vanno disapplicate per contrarietà al diritto dell’Unione; • tutte le pubbliche amministrazioni (Regioni, Comuni e Autorità portuali concedenti; Capitanerie di Porto e Guardia di Finanza; Procure della Repubblica) devono eseguire gli ordini dell’Adunanza plenaria del Consiglio Stato e quindi si devono bandire immediatamente le gare per sostituire i vecchi concessionari abusivi dal 1° gennaio 2024 e – aggiungo, come effetto non calcolato dall’Adunanza plenaria che ha ipotizzato che i suoi ordini venissero eseguiti entro il 31.12.2023 - si devono accertare e comminare le sanzioni civili e penali connesse con la continuazione illegittima di demanio pubblico marittimo. 2. Gli ordini dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sono stati avallati dal Presidente della Repubblica con i due messaggi alle Camere del 24 febbraio 2023 e del 2 gennaio 2024, censurando il comportamento del legislatore e del Governo che, con le modifiche alla legge sulla concorrenza introdotte dalla legge n.14/2023, avevano neutralizzato gli effetti dei sedicenti principi supremi dell’ordinamento costituzionale, non soggetti a revisione, enunciati dalle decisioni della plenaria del 2021. 3. Viceversa la Corte costituzionale con la sentenza n.46/2022 ha citato le sentenze della plenaria del 2021 e le ha considerate tam quam non esset nella parte in cui hanno preteso di disapplicare per presunto contrasto con il diritto dell’Unione la proroga legislativa al 31.12.2033 delle concessioni demaniali marittime di cui all’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018, legittimando…