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Aerial view of the Marina di Pietrasanta beach in the early morning in Versilia, Tuscany, Italy

La competenza esclusiva del giudice ordinario sulla legittima occupazione del demanio marittimo dei concessionari

Di Vincenzo De Michele IL COLPO DI STATO DEL CONSIGLIO DI STATO SULLE CONCESSIONI BALNEARI 1. La sentenza n.3940 del 30 aprile 2024 della VII Sezione del Consiglio di Stato (Pres. Lipari, Est. Noccelli), con straordinario e ingiustificato risalto mediatico, ha ribadito la giurisprudenza granitica (o quasi) del supremo organo di giustizia amministrativa delle due sentenze “manifesto” nn.17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (cui adde, Consiglio di Stato, VI Sezione, sentenza 27.12.2023 n.11200 e VII Sezione, sentenze 19.3.2024 nn.2662, 2664 e 2669), secondo cui, con principi che diventano leggi di rango costituzionale immodificabili: • tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono cessate alla data del 31.12.2023 e dal 1° gennaio 2024 tutte le occupazioni di suolo pubblico sono illegittime e civilmente e penalmente sanzionabili, a sensi degli artt.54 e 1161 cod.nav. con gli indennizzi previsti dall’art.8 del d.l. 400/1993; • tutte le norme di rango primario che dispongono la proroga legislativa della durata delle concessioni balneari dapprima al 31.12.2033 (art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018) o al 31.12.2023 con proroga tecnica al 31.12.2024 (art. 3 commi 1 e 3 della legge n.118/2022 nel testo previgente alle modifiche introdotte dalla legge n.14/2023, di conversione del d.l. n.198/2022) o al 31.12.2024 con proroga tecnica fino al 31.12.2025 (art. 3 commi 1 e 3 della legge n.118/2022 nel testo modificato dalla legge n.14/2023, di conversione del d.l. n.198/2022) o a tempo indeterminato per la sospensione definitiva del potere di indire le gare da parte degli Enti concedenti (art.10-quater comma 3 1° capoverso del d.l. n.198/2022, inserito in sede di conversione dalla legge n.14/2023) sono leggi-provvedimento sindacabili dalla giustizia amministrativa e vanno disapplicate per contrarietà al diritto dell’Unione; • tutte le pubbliche amministrazioni (Regioni, Comuni e Autorità portuali concedenti; Capitanerie di Porto e Guardia di Finanza; Procure della Repubblica) devono eseguire gli ordini dell’Adunanza plenaria del Consiglio Stato e quindi si devono bandire immediatamente le gare per sostituire i vecchi concessionari abusivi dal 1° gennaio 2024 e – aggiungo, come effetto non calcolato dall’Adunanza plenaria che ha ipotizzato che i suoi ordini venissero eseguiti entro il 31.12.2023 - si devono accertare e comminare le sanzioni civili e penali connesse con la continuazione illegittima di demanio pubblico marittimo. 2. Gli ordini dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sono stati avallati dal Presidente della Repubblica con i due messaggi alle Camere del 24 febbraio 2023 e del 2 gennaio 2024, censurando il comportamento del legislatore e del Governo che, con le modifiche alla legge sulla concorrenza introdotte dalla legge n.14/2023, avevano neutralizzato gli effetti dei sedicenti principi supremi dell’ordinamento costituzionale, non soggetti a revisione, enunciati dalle decisioni della plenaria del 2021. 3. Viceversa la Corte costituzionale con la sentenza n.46/2022 ha citato le sentenze della plenaria del 2021 e le ha considerate tam quam non esset nella parte in cui hanno preteso di disapplicare per presunto contrasto con il diritto dell’Unione la proroga legislativa al 31.12.2033 delle concessioni demaniali marittime di cui all’art.1 commi 682-683 della legge n.145/2018, legittimando…

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La posizione consolidata del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 29.12.2009, che sono fuori dalla Bolkestein

1. Come più volte sottolineato1, la Commissione europea ha provocato una gravissima crisi dell’ordinamento interno per lo scontro tra le più alte istituzioni politiche e giudiziarie nazionali, con il paradosso di alcuni Comuni (Jesolo, Rimini, Genova, Venezia, ad esempio) o di alcune Regioni (Sardegna e Basilicata) che, invasi dallo spirito di crociata antibalneari promosso prima dalla Cassazione penale e poi dal Consiglio di Stato in nome di una libertà di concorrenza che in Europa nessuno applica nel settore hanno giocato o giocano a sostituirsi al legislatore nazionale come neocostituite Repubbliche sul modello di quella di San Marino. 2. La vigente legislazione nazionale prevede che le gare per l’affidamento di nuove concessioni balneari non sono previste dal codice dei contratti pubblici e dal codice della navigazione e vietate dall’art.10-quater comma 3 1° capoverso del d.l. n.198/2022 anche per la durata indeterminata delle concessioni balneari, che beneficiano comunque della proroga automatica fino al 31.12.2024 di cui all’art.3 comma 1 della legge n.118/2022. 3. La non condivisibile giurisprudenza del Consiglio di Stato dapprima con la sentenza del 27 dicembre 2023 n.11200 e poi con le sentenze del 19 marzo 2024 nn.2662, 2664 e 2669 ha ribadito la cessazione ope iudicis della durata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative al 31.12.2023, come disposto dall’art.3 comma 1 della legge n.118/2022 nel testo previgente. 3. Secondo il Consiglio di Stato, dunque, in violazione del principio di legalità e di irretroattività della norma più sfavorevole o della sua ultrattività, le concessioni balneari sono cessate di validità il 31 dicembre 2023 e, in base alla giurisprudenza attuale dei Giudici di Palazzo Spada (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza di rinvio pregiudiziale n.8010/2022 nella causa C-518/22), vi sarebbe l’immediato incameramento al demanio statale delle opere non amovibili già di proprietà dei concessionari “uscenti” ex art.49 cod.nav., e dal 1° gennaio 2024 si avrebbe un’occupazione abusiva di suolo pubblico, salvo che il Comune competente abbia disposto la proroga tecnica di cui all’art.3 comma 3 della legge n.118/2022 nel testo previgente. 4. Questa posizione interpretativo-legislativa - incostituzionale e insensata – del Supremo Giudice amministrativo che non ha alcun potere normativo e impositivo di regole primarie a tutte le pubbliche amministrazioni e a tutti gli operatori economici del settore provocherebbe, paradossalmente, se per assurda ipotesi fondata, provoca soltanto l’effetto di restituire senza soluzione di continuità e sempre a tempo indeterminato il legittimo possesso del demanio marittimo agli attuali concessionari (“uscenti” ma già “rientranti”), in virtù dell’applicazione dell’art.37 commi 1 e 2 del cod.nav., che testualmente ancora dispongono in materia di “concorso di più domande di concessione”: «1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. 2. Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili.». 5.…