Il carnevale 2025 dei balneari rimane fuori dalle gare e dalla Bolkestein nonostante gli scherzi di Balanzone e Capitan Spaventa

di Vincenzo De Michele Come più volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue - sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. - è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue. Queste certezze interpretative non vengono messe in discussione dai recenti scherzi di Carnevale della giurisprudenza amministrativa, che svolazza tra Balanzone e Capitan Spaventa, creando sgomento e paure tra i concessionari balneari, già preoccupatissimi, come lo è chi scrive e come immaginiamo siano anche le Procure della Repubblica in Italia, dall’enorme quantità di flussi finanziari, fino ad ora segretati, messi in circolazione con fondi “pubblici” (cioè dei cittadini dell’Unione) dalla Commissione europea in favore delle associazioni ambientaliste per condizionare le scelte del Parlamento Ue sulle politiche energetiche e in favore dei giornali e dei mass media per garantire un’opinione pubblica europea favorevole alle politiche della vecchia Commissione europea. Infatti, il Consiglio di Stato – VII Sezione con le sentenze prenatalizie del 16 dicembre 2024 nn.10131 e 10132 prima e con le sentenze carnevalesche poi dell’11 febbraio 2025 nn. 1128 e 1129, ha accolto gli appelli proposti dal Comune di Monopoli ed ha confermato la disapplicazione della proroga al 31.12.2033 già concessa a concessionari balneari con atti pubblicati all’albo pretorio dell’Ente locale ai sensi dell’art.37 del codice della navigazione, norma definita «arcaica» dallo spiritoso Supremo Giudice amministrativo con conseguente disapplicazione in favore della immediata efficacia di procedure di gara come quelle introdotte nel nuovo testo dell’art.4 della legge 118/2022, come modificato dall’art.1 del d.l. n.131/2024, a prescindere dalla pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la cessazione anticipata della durata al 31.12.2023 disposta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e sostanzialmente disapplicando anche la proroga triennale fino al 30 settembre 2027 prevista dall’art.3 comma 1 della stessa legge n.118/2022, che viene considerata mera «proroga tecnica» in attesa dell’espletamento da parte degli Enti concedenti delle procedure di gara. Il citato orientamento del Balanzone di Palazzo Spada ha trovato eco nella sentenza del 19 febbraio 2025 n. 183 del Tar Liguria, nelle inusuali vesti di Capitan Spaventa, che ha rincarato la dose degli scherzi di Carnevale precisando che «La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869). Per contro, non vale ai deducenti…

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Babbo Natale regala alle imprese balneari la continuità indeterminata delle aziende e dei titoli concessori

di Vincenzo De Michele Come più volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue - sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. - è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue. La legittimazione ad un’affermazione così radicale, che smentisce la vulgata comune e anche (in parte) la disciplina vigente dal 16.9.2024 (di cui agli artt.3 e 4 della legge n.118/2022, nel testo riformato dall’art.1 del d.l. 16 settembre 2024 n.131, convertito con modificazioni dalla legge 14.11.2024 n.166, mi viene da due grandi magistrati ed eccezionali giuristi europei, il dott. Sergio Mattone e il dott. Sergio Mattarella, oltre che dal fatto che, occupandomi da tempi piuttosto recenti (giugno 2022), come dottrina, della problematica della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in mancanza di altra dottrina che si sia occupata di recente della materia, le mie tesi sono diventate dominanti ed esclusive, e, in quanto tali, si impongono alla riflessione degli interpreti e dei giuristi europei. Il compianto dott. Sergio Mattone, già Presidente titolare della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, nel presentare nell’Aula Magna “La Torre” della Suprema Corte di Cassazione la mia relazione al Convegno dal lui presieduto del 14 giugno 2012 sul tema “Il lavoro a termine nelle amministrazioni pubbliche: profili discriminatori”, organizzato da AGI, Magistratura democratica e Rivista giuridica del lavoro precisò davanti all’autorevole parterre dei presenti che lui aveva letto tutto quello che avevo scritto sulla problematica della tutela del precariato pubblico alla luce del diritto eurounitario, che avevo criticato sia la Corte costituzionale che la Corte di Cassazione per le decisioni adottate, ma che andavo attentamente ascoltato. Il Presidente della Repubblica prof. Sergio Mattarella, nella qualità di Giudice Relatore in Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale in materia di precariato pubblico scolastico sollevate dai Giudici del lavoro dei Tribunali di Roma, Lamezia Terme e Trento all’udienza pubblica del 27 marzo 2013, ha convinto il Supremo Giudice delle leggi nazionali (Presidente Gallo), all’esito della discussione, con l’ordinanza del 18 luglio 2013 n.207, a sollevare, su sollecitazione scritta e orale dell’avvocatura del libero foro, e in particolare su mio invito, la prima questione pregiudiziale Ue in sede incidentale della Corte costituzionale sull’incompatibilità con il diritto dell’Unione della normativa in materia di reclutamento del personale docente e ATA della pubblica amministrazione scolastica. La Corte costituzionale con l’ordinanza “Mattarella” n.207/2012 ha così aperto la strada alla possibilità di risolvere, per tutto il precariato pubblico, sul piano legislativo il problema della sanzione effettiva contro l’abusivo ricorso ai contratti a…