“Governo proceda con urgenza con mappatura senza attendere sentenza Corte di Giustizia”

La direttiva Bolkestein non c’entra con le imprese balneari.

“La decisione del Parlamento italiano di tutelare le imprese balneari non deve rimanere priva di seguito. Mentre si annunciano decisioni della Corte di giustizia europea, ed altri organismi nel nostro Paese continuano a discettare in maniera fantasiosa, il Governo e il Parlamento devono assumere iniziative affinché la salvaguardia di un settore strategico, per la nostra economia, prevalga su interpretazioni errate ed infondate della direttiva Bolkestein o su decisioni cervellotiche di organismi italiani o internazionali.

La direttiva Bolkestein non c’entra con le imprese balneari. La tutela della continuità di queste aziende è fondamentale per la nostra economia. Pertanto credo che dobbiamo assumere delle iniziative, in particolare attraverso il governo, per dare seguito a quanto la Camera e il Senato hanno votato. Abbiamo più che ragione nel sostenere questa scelta che ha molte motivazioni giuridiche e amplissime motivazioni di natura economica e sociale. Peraltro bisogna realizzare la famosa mappatura. Per verificare come la risorsa spiaggia non sia scarsa e ci sia ampio spazio per nuove imprese. Questo adempimento è urgente perché deve anche servire a evitare ulteriori decisioni arbitrarie.

Quindi nessuna attesa passiva nella data del 20 aprile, ma operosa attività sia di chi deve fare la mappatura, sia di chi deve difendere le libere e sovrane scelte del Parlamento della Repubblica Italiana”.

Milleproroghe, le modifiche in materia di concessioni demaniali

Autore: Cristiano Tomei CNA

Di seguito la ricostruzione dei provvedimenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, contenuti nella LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14  (approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica nonchè promulgata dal Presidente della Repubblica) recante la

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative.”


ART. 8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;


b) all’articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 -bis. Fino all’adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.  

Dopo l’articolo 10 sono inseriti i seguenti:

Art. 10 -quater (Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali).

— 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero del turismo, da rappresentanti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro per gli affari europei, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore. Ai componenti del tavolo non spettano rimborsi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere delle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali, elaborati ai sensi all’articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.

3. Ai fini dell’espletamento dei compiti del tavolo tecnico di cui al comma 1, ai commi 3 e 4 dell’articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: “31 dicembre 2024”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) , della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori».


All’art.12 è inserito:

6 -sexies. All’articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

c) al comma 3, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”».


Per cui la legge 5 agosto 2022, n. 118 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, negli articoli di interesse per il settore delle concessioni demaniali ad uso turistico e ricreativo, reca le principali seguenti sostanziali modifiche apportate in fase di conversione:


A. all’art.2: il Governo è delegato ad adottare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori;


B. fino all’adozione dei decreti legislativi [stabiliti nella legge annuale per il mercato e la concorrenza], è fatto divieto agli enti concedenti di procedere all’emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti  relativi a concessioni demaniali, marittime, fluviali e lacuali ad uso turistico – ricreativo e sportivo  nonchè dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione;


C. le suddette concessioni  [di cui alle lett. A e B] continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2024 se il termine previsto è anteriore a tale data;

D. In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024 [pendenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura] e ai fini dell’espletamento dei compiti del tavolo tecnico [vedi comma 1, Art. 10 – quater Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198] l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale è comunque legittima anche in relazione all’ articolo 1161 del codice della navigazione [Abusiva occupazione di spazio demaniale];

E. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali che una volta acquisiti i dati relativi a tutti i rapporti concessori in essere – elaborati secondo quanto stabilito dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 5 agosto 2022, n.118)- definisce i criteri tecnici per determinare la sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera;

F.  sono abrogati:

a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell’ art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145;

b) il comma 2 dell’ art.182 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

c) il comma 1 dell’art. 100 del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126