Spiagge italiane, Il grande inganno: Concessioni balneari tra diritto europeo e imprenditori dimenticati: proposte concrete per uscire dall’impasse

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A cura dell’Avv. Andrea Corsini, fondatore di LaurumLegal Law Firm, e del Sig. Sabri Pinton, Responsabile Rapporti Istituzionali

“In Sintesi”

-Sig. Pinton Sabri:

Spiagge, allarme concessioni: rischio paralisi senza riforma. Appello al Governo.

La questione delle concessioni demaniali marittime torna al centro del dibattito nazionale, nel pieno delle tensioni legate all’applicazione della Direttiva Bolkestein.

Secondo Laurum Legal, il sistema italiano è oggi in una fase di stallo normativo strutturale, con effetti concreti su investimenti, occupazione e continuità dei servizi turistici.

“Non siamo più davanti a un problema teorico, ma a un rischio reale di blocco operativo del settore”, spiegano l’Avv. Andrea Corsini e Sabri Pinton.

Il nodo politico:

Il punto centrale non è più se applicare la normativa Europea, ma come farlo senza distruggere il tessuto economico esistente.

L’attuale quadro normativo:

-non tutela gli investimenti realizzati negli anni

-espone il settore a contenziosi continui,

Il risultato è un sistema in cui le gare rischiano di essere totalmente inefficaci.

La proposta:

“Equilibrio tra Europa e impresa”

Laurum Legal propone una riforma basata su una serie di punti chiave :

Concessioni di durata adeguata (12–15 anni).

Gare fondate sulla qualità, non solo sul prezzo.

Indennizzo obbligatorio per il gestore uscente.

Separazione tra Concessione e azienda.

Continuità operativa garantita

Un modello che punta a rendere sostenibile la concorrenza, evitando effetti distruttivi.

Senza correttivi, il mercato potrebbe reagire con:

ritardi nell’apertura delle strutture.

Unità del settore:

passaggio obbligato

Altro tema centrale è la frammentazione delle associazioni di categoria, che negli anni ha indebolito la capacità negoziale del comparto.

“Senza una posizione unitaria, il settore non inciderà mai davvero sulle scelte normative”, afferma l’Avv. Corsini.

Appello alle istituzioni:

Laurum Legal lancia un messaggio chiaro:

serve una riforma immediata

serve una linea tecnica, non ideologica

serve una sintesi tra diritto europeo e realtà economica.

L’Italia, dopo oltre vent’anni di rinvii, è chiamata a una scelta definitiva.

-laurum legal:

I. Chi porta questa battaglia — e perché

Non tutte le analisi giuridiche nascono nello stesso posto. Quella che state leggendo nasce dentro la categoria, non fuori da essa. Questa differenza non è retorica: è la ragione per cui le proposte che seguono sono radicate nella realtà, verificate nel diritto e immediatamente utilizzabili.

Il contributo del Sig. Sabri Pinton

Il Sig. Sabri Pinton, Responsabile per i Rapporti Istituzionali di Laurum Legal Law Firm, gestisce uno stabilimento balneare da oltre vent’anni. Quella che per altri è una questione di teoria giuridica, per lui è una realtà vissuta ogni giorno: il costo di una ristrutturazione, il peso di una stagione persa, l’angoscia di un avviso di gara ricevuto dopo aver appena finito di pagare un mutuo per ammodernare la struttura. Sa cosa significa ricevere dall’Ufficio Demanio una comunicazione che parla di procedura competitiva quando quella struttura l’hai costruita pezzo per pezzo, con vent’anni di lavoro e di rischio imprenditoriale.

Ho trascorso più di vent’anni dietro lo stesso bancone, sulla stessa spiaggia, con gli stessi clienti che tornano ogni estate. Ho visto le normative cambiare, le proroghe arrivare e scadere, le promesse del legislatore dissolversi. Ho imparato che in questo settore chi aspetta viene travolto, e chi agisce con strumenti giusti sopravvive. Questo documento è la sintesi di tutto ciò che avrei voluto avere in mano dieci anni fa.”— Sig. Sabri Pinton

Questa prospettiva è insostituibile. Sapere che un decreto sugli indennizzi non è stato pubblicato non è solo un dato normativo: è capire cosa significa per un operatore che ha appena effettuato una perizia asseverata aspettarsi un rimborso che non può ancora essere calcolato, perché mancano i parametri ministeriali.

Sapere che i criteri premiali di un bando devono essere formulati in termini settorialmente neutrali non è solo tecnica processuale: è la differenza tra un bando che si vince e uno che si impugna. Il Sig. Pinton porta in Laurum Legal l’unica competenza che nessun manuale può trasmettere: quella di chi ha vissuto il problema dall’interno, per decenni, con le proprie risorse in gioco.

L’errore più grave che la categoria ha commesso in questi anni è stato attendere che qualcuno risolvesse il problema dall’esterno. Il Parlamento, l’Europa, i tribunali. Nessuno lo risolve per te. Puoi vincere la gara se ti prepari. Puoi impugnare il bando se conosci i tuoi diritti. Puoi ottenere l’indennizzo se hai la perizia asseverata. Ma devi muoverti adesso, non quando arriva il bando.” — Sig. Sabri Pinton

Il contributo dell’Avv. Andrea Corsini

L’Avv. Andrea Corsini, fondatore e titolare di Laurum Legal Law Firm, ha costruito in questi anni una specializzazioneapprofondita nel diritto delle concessioni demaniali marittime, seguendo dall’interno ogni evoluzione di una materia che ha cambiato volto con ciascuna sentenza del Consiglio di Stato e con ciascuna ordinanza della Corte di Giustizia europea. Il documento che segue è il frutto di questa competenza: verificata nelle fonti, certa nelle posizioni, priva di rassicurazioni consolatorie.

Il nostro obiettivo non è dire alla categoria quello che vuole sentire. È dirle la verità — anche quando è scomoda — e offrirle gli strumenti concreti per difendersi e per vincere. Chi perde la concessione perché non aveva la perizia asseverata o perché non ha impugnato il bando viziato non può dire di non essere stato avvertito.” — Avv. Andrea Corsini

Le otto proposte contenute in questo documento — inclusa la Proposta 8 sulla prelazione condizionata agli investimenti documentati, introdotta per la prima volta nel dibattito pubblico da Laurum Legal — sono state costruite esattamente in questo spirito: verificate nel merito giuridico, testate sulla giurisprudenza più recente, pronte per essere portate in Parlamento, davanti ai Comuni e nei tribunali.

II. Trent’anni di proroghe: la storia che spiega tutto

Per decenni il sistema italiano si è fondato sul diritto di insistenza: il titolare della concessione aveva un diritto di preferenza per il rinnovo che nella prassi significava continuità automatica. Un sistema coerente, perché incentivava investimenti su orizzonti temporali lunghi. La Direttiva europea 2006/123/CE — cosiddetta Bolkestein — ha imposto il cambio: dove le risorse naturali sono scarse, come le coste, occorre una gara trasparente e niente rinnovi automatici. L’Italia ha recepito formalmente con il D.Lgs. n. 59/2010, abrogando il diritto di insistenza. Poi, invece di riformare, ha prorogato: 2010, 2012, 2018 (quindici anni in un colpo solo), 2022, 2023. L’ultimo atto è la Legge n. 166 del 14 novembre 2024: concessioni prorogate al 30 settembre 2027, gare da avviare entro giugno 2027.

Vent’anni nel settore mi hanno insegnato che ogni proroga annunciata come soluzione definitiva era in realtà un rinvio del problema. Ciascuna di esse è costata alla categoria anni di incertezza e milioni di investimenti fatti senza sapere se sarebbero stati recuperati. Adesso il tempo delle proroghe è finito davvero. Chi non si prepara perde.” — Sig. Sabri Pinton

Il Decreto Legge n. 32 dell’11 marzo 2026, in conversione al Senato (AS 1832, termine il 10 maggio 2026), delega al Ministero delle Infrastrutture la predisposizione di un bando-tipo nazionale. Alla data del presente documento, né il bando-tipo né il decreto interministeriale sui criteri di calcolo degli indennizzi — dovuto entro il 31 marzo 2025 — sono stati adottati. Ogni gara bandita in questa condizione è giuridicamente vulnerabile a una specifica impugnazione. Chi non la utilizza lascia sul tavolo uno strumento di difesa prezioso.

III. La giurisprudenza: certezze, svolte e un’ordinanza da usare con precisione

L’obbligo di gara come certezza consolidata

Il 9 novembre 2021 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 17 e 18) fissa il punto di non ritorno: le proroghe legislative sono incompatibili con la Bolkestein e devono essere disapplicate. La Corte di Giustizia UE del 20 aprile 2023 (causa C-348/22, AGCM c. Comune di Ginosa, rinvio del TAR Puglia sezione di Lecce) conferma: l’obbligo di gara si applica e i Comuni devono disapplicare le proroghe anche senza un nuovo intervento del legislatore. Il Consiglio di Stato non ha lasciato varchi: sentenze Sez. VII nn. 4479-4481 del 20 maggio 2024, n. 3940 del 30 aprile 2024, n. 1688 del 26 febbraio 2025. Quest’ultima afferma espressamente che l’illegittimità delle proroghe «costituisce ormai acquisizione consolidata della giurisprudenza di questo Consiglio». È un dato incontrovertibile.

La sentenza n. 18/2021 dell’Adunanza Plenaria è stata annullata dalle SS.UU. della Cassazione (n. 32559 del 23 novembre 2023) per motivi di giurisdizione, senza toccare i principi di merito. La sentenza n. 17/2021 rimane pienamente vincolante.

L’ordinanza CGUE del 4 giugno 2025 — causa C-464/24 («Balneari Rimini»): una leva da usare bene

Il 4 giugno 2025 la Corte di Giustizia ha emesso un’ordinanza — pronuncia di un collegio ristretto di tre giudici ai sensi degli artt. 53, par. 2, e 99 del Regolamento di procedura, forma distinta dalla sentenza in composizione ordinaria — nella causa C-464/24, su rinvio del Giudice di Pace di Rimini. La Corte ha stabilito che le concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28 dicembre 2009 e mai rinnovate con un nuovo atto concessorio — bensì solo prorogate per legge — non rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva Bolkestein.

Questa è la leva giuridica più importante che la categoria abbia oggi a disposizione. Ma va usata con precisione chirurgica, non come argomento generico. La sua portata è limitata a una categoria specifica di concessioni: quelle iniziate prima del 28 dicembre 2009 e non rinnovate formalmente con un nuovo titolo concessorio. Ogni concessione rinnovata con un atto formale successivo a quella data rientra nella Bolkestein, indipendentemente da quando sia stata originariamente rilasciata. Il confine non è la data di origine della concessione: è l’esistenza o meno di un rinnovo formale dopo il 28 dicembre 2009.

Quando ho letto l’ordinanza C-464/24 la prima cosa che ho fatto è stata verificare le date della mia concessione. Non basta che la concessione sia antica: bisogna che non sia mai stata rinnovata con un nuovo titolo. È una distinzione che la metà dei gestori non conosce. Scoprirla sotto la pressione di un bando imminente può essere devastante. Per questo la verifica va fatta adesso, con un legale.” — Sig. Sabri Pinton

Avvertenza tecnica: la giurisprudenza italiana è divisa sull’interpretazione di C-464/24. Una parte dei giudici la legge come conferma dell’obbligo di gara; altra parte come esclusione delle concessioni pre-2009 dalla Bolkestein. Il secondo orientamento è quello più aderente al tenore letterale dell’ordinanza, ma il contenzioso è aperto. Usare questo strumento richiede una memoria difensiva tecnica e specifica, non un semplice richiamo al precedente.

La sentenza CGUE del 5 febbraio 2026 — causa C-810/24 (Urban Vision c. Comune di Milano)

La Corte di Giustizia, con sentenza del 5 febbraio 2026, ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto. La sentenza chiude definitivamente la porta a qualsiasi formula di project financing con prelazione come strumento alternativo per la gestione delle concessioni. Chi ha ricevuto proposte in tal senso da consulenti o da Comuni deve sapere che questo meccanismo è oggi illegittimo per espressa pronuncia della Corte.

Il parere del Consiglio di Stato n. 750 del 22 luglio 2025 sugli indennizzi

Il Consiglio di Stato ha espresso parere sostanzialmente negativo sullo schema di decreto ministeriale per la quantificazione degli indennizzi: insufficienza dell’istruttoria normativa; esclusione del valore di avviamento aziendale come incompatibile con l’art. 12 della Bolkestein; carenze formali nel concerto ministeriale. Il parere è vincolante per la logica interna del procedimento e blocca di fatto l’adozione del decreto nella versione attuale. Ogni gara pubblicata senza questi parametri è impugnabile.

Il dato che cambia la narrativa

Su oltre seicento Comuni costieri, a giugno 2025 soltanto ventisei avevano pubblicato bandi. Al Municipio X di Ostia, dove trentuno gare si sono già concluse, il 70% delle concessioni è stato riassegnato agli stessi gestori uscenti. La concorrenza non spaventa chi ha lavorato bene e si è preparato. Spaventa chi arriva al bando senza documentazione, senza perizia, senza piano di investimenti. Questo numero è la più eloquente risposta a chi sostiene che la gara sia necessariamente la fine degli stabilimenti storici.

IV. Otto proposte concrete — la piattaforma di Laurum Legal

Queste proposte non sono wishful thinking. Sono costruite sul diritto vigente, testate sullagiurisprudenza più recente, e alcune sono già state adottate — in tutto o in parte — nelle procedure che hanno funzionato meglio. Laurum Legal le presenta come piattaforma unitaria da portare al Governo, al Parlamento e ai Comuni, con la consapevolezza dei limiti di ciascuna e senza promettere l’impossibile.

Proposta 1 — Criteri premiali obbligatori e uniformi

La legge deve fissare criteri nazionali vincolanti per tutti i bandi: almeno il 65% del punteggio agli elementi qualitativi (capacità gestionale, investimenti negli ultimi dieci anni in strutture turistico-ricreative, occupazione, accessibilità, sostenibilità ambientale); non più del 15% al canone; il 20% al piano di investimenti futuri. Un bando che premia solo il canone più alto non è una gara: è un’asta mascherata da procedura pubblica.

Compatibilità con il diritto UE — COMPATIBILE CON RISERVE: I criteri devono essere formulati come “capacità tecnica nella gestione di strutture turistico-ricreative”, non come “esperienza balneare”. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2907/2025) ha escluso i criteri settorialmente specifici al comparto balneare. La distinzione è sottile ma determina la tenuta del bando in sede contenziosa.

Proposta 2 — Preferenza residuale a parità di punteggio per le concessioni pre-2009

Per le concessioni iniziate prima del 28 dicembre 2009, escluse dalla Bolkestein per effetto dell’ordinanza C-464/24, la norma deve prevedere una preferenza residuale esplicita a parità di punteggio per il gestore uscente in regola con tutti gli obblighi di legge. Per le concessioni post-2009, questo meccanismo è vietato dall’art. 12, par. 2, della Bolkestein e non può essere introdotto in nessuna forma esplicita.

Compatibilità con il diritto UE — DIFFERENZIATA PER CATEGORIA: Pre-2009: difendibile, fuori dal divieto europeo. Post-2009: vietato. La distinzione non è una scelta: è il diritto vigente.

Proposta 3 — Durata minima di quindici anni

Una concessione di cinque anni non consente l’accesso al credito bancario, non incentiva assunzioni stabili, non produce ammortamento degli investimenti strutturali. La legge deve fissare una durata minima garantita di quindici anni per tutte le concessioni affidate tramite gara, con possibilità di estensione a venti anni per chi documenta un piano di investimenti rilevanti. Nessun bando comunale potrà derogare in peius.

Compatibilità con il diritto UE — COMPATIBILE: La Bolkestein richiede solo una durata “limitata adeguata” senza fissare un minimo. Quindici anni sono giuridicamente sostenibili se motivati sui tempi di ammortamento degli investimenti tipici del settore.

Proposta 4 — Indennizzo certo e garantito

Il decreto ministeriale sui criteri di calcolo degli indennizzi doveva essere pubblicato entro il 31 marzo 2025: non lo è. Ogni gara bandita senza questi parametri è impugnabile. L’indennizzo deve coprire gli investimenti non ammortizzati e la remunerazione degli ultimi cinque anni, con garanzia di pagamento anticipato da parte del Comune. L’avviamento aziendale è escluso dal perimetro ammissibile per espressa posizione del Consiglio di Stato (parere n. 750/2025) e della Commissione UE (lettera 7 luglio 2025, Ares(2025)5434411): presentarlo come diritto esigibile nell’immediato sarebbe disonesto verso gli operatori.

Ho visto troppi colleghi scoprire all’ultimo momento che l’indennizzo che si aspettavano era la metà di quello che pensavano, perché non avevano la perizia asseverata o perché non sapevano cosa comprendeva. La perizia non è una formalità: è il documento su cui si calcola quello che ti spetta. Chi non la ha oggi sta lasciando soldi sul tavolo.” — Sig. Sabri Pinton

Compatibilità con il diritto UE — PARZIALMENTE PROBLEMATICA: Investimenti non ammortizzati e remunerazione quinquennale: compatibili con il diritto europeo, tutelati dalla Legge n. 166/2024. Avviamento aziendale: escluso da CdS parere n. 750/2025 e Commissione UE. Garanzia statale: da strutturare con attenzione per evitare profili di aiuto di Stato ex art. 107 TFUE.

Proposta 5 — Clausola sociale obbligatoria per i lavoratori

Il nuovo concessionario deve assumere il personale dipendente del gestore uscente per almeno ventiquattro mesi a condizioni equivalenti o migliorative. La violazione documentata deve essere causa di decadenza automatica dalla concessione. Questa misura tutela 300.000 lavoratori stagionali che rischiano di essere la vittima invisibile della transizione.

Il bagnino che lavora sulla stessa spiaggia da vent’anni non ha colpe nella vicenda delle proroghe. Non può essere lui a pagare il prezzo di un sistema che lo Stato ha gestito male. La clausola sociale non è una concessione alla categoria: è giustizia elementare per chi lavora.” — Sig. Sabri Pinton

Compatibilità con il diritto UE — PIENAMENTE COMPATIBILE: Art. 57 D.Lgs. 36/2023. Già prevista nello schema di bando-tipo del D.L. 32/2026. È la proposta giuridicamente più solida del documento.

Proposta 6 — Nessuna gara senza Piano delle Coste approvato

Mettere a gara un tratto di costa senza una mappatura precisa delle aree concedibili, delle spiagge libere da garantire e delle infrastrutture pubbliche minime è giuridicamente inaccettabile e praticamente irresponsabile. La legge deve vietare le gare in assenza di Piano delle Coste approvato, con quota minima di spiagge libere non inferiore al 25%. Termini perentori per l’adozione (90 giorni) e meccanismo sostitutivo statale in caso di inerzia comunale.

Compatibilità con il diritto UE — LEGITTIMA: Il requisito della pianificazione preventiva è riconosciuto dal diritto interno ed europeo. La proposta è solida a condizione che sia accompagnata da termini perentori che impediscano l’uso del Piano come pretesto di ritardo.

Proposta 7 — Portare in Europa la questione della parità di trattamento

La Spagna garantisce per legge concessioni demaniali marittime fino a settantacinque anni, prorogabili di altri settantacinque, senza procedure di infrazione europee. L’Italia è sotto pressione per proroghe di pochi anni. Questa asimmetria deve essere portata formalmente al Parlamento Europeo, con interrogazioni agli europarlamentari italiani di ogni schieramento e con il supporto dell’ordinanza CGUE C-464/24. Se la Corte ha escluso le concessioni pre-2009 dalla Bolkestein, la Commissione deve spiegare su quale base continua a esercitare pressione sull’Italia per quella categoria.

Compatibilità con il diritto UE — POLITICAMENTE FONDATA: L’asimmetria è documentata. L’argomento è più solido se fondato sull’ordinanza C-464/24 piuttosto che sulla semplice comparazione con il sistema spagnolo. Da portare nelle sedi europee con dati precisi, non come lamentela generica.

Questa è la proposta che Laurum Legal introduce per la prima volta nel dibattito pubblico sulle concessioni balneari. Nasce dalla constatazione diretta — verificata in oltre vent’anni di gestione sul campo dal Dott. Pinton — che il sistema attuale non distingue tra chi ha investito e chi non ha fatto nulla. Chi ha speso nell’ultimo quinquennio per ristrutturare, rendere accessibile, installare fotovoltaico, ampliare i servizi, si trova alla stessa partenza di chi ha lasciato la struttura degradare. Questa non è concorrenza: è una distorsione che non premia né la qualità né l’interesse pubblico.

Ho investito 180.000 euro nella mia struttura negli ultimi cinque anni. Nuovi spogliatoi, impianti nuovi , sostenibilità, tecnologia, percorso accessibile per i disabili, nuovi servizi. L’ho fatto perché credevo nel mio lavoro e nei miei clienti. Adesso mi dicono che nella gara valgo quantochi non ha fatto nulla. Questo non è un mercato: è una beffa. La proposta che abbiamo costruito con l’Avv. Corsini nasce esattamente da questa esperienza. E funziona, perché è fondata sul diritto — non sulla speranza.” — Sig. Sabri Pinton

Per le concessioni iniziate prima del 28 dicembre 2009 (fuori dalla Bolkestein)

Il concessionario uscente che abbia effettuato investimenti documentati e asseverati nella struttura per un importo non inferiore al dieci per cento del valore catastale della concessione nei cinque anni antecedenti alla scadenza — e che sia in regola con tutti gli obblighi di legge — ha diritto di esercitare la prelazione sull’offerta dell’aggiudicatario provvisorio, dichiarando di accettarne integralmente le condizioni entro il termine perentorio indicato dal bando. Il fondamento è l’ordinanza CGUE C-464/24: poiché queste concessioni non rientrano nell’art. 12 della Bolkestein, il divieto di accordare vantaggi al prestatore uscente non si applica. Il modello è già presente nell’ordinamento italiano per gli impianti sciistici (L.R. Marche n. 22/2001, art. 10; L.P. Bolzano n. 1/2006; L.R. Lazio n. 59/1983).

Per le concessioni iniziate dopo il 28 dicembre 2009 (soggette alla Bolkestein)

La prelazione tecnica è vietata. Ma è possibile e doveroso introdurre un punteggio premiale specifico per gli investimenti documentati negli ultimi cinque anni. Il criterio va formulato come «capacità tecnica dimostrata nella gestione di strutture turistico-ricreative complesse, con documentazione degli investimenti effettuati in strutture analoghe nell’ultimo quinquennio». Formulazione aperta a qualsiasi candidato, ma che strutturalmente favorisce chi ha gestito quella specifica struttura. Il punteggio premiale per investimenti documentati superiori a una soglia proporzionata al valore dell’area deve pesare per non meno del 25% del punteggio tecnico.

La formulazione del criterio deve indicare “investimenti in strutture turistico-ricreative” e non “investimenti in stabilimenti balneari”. Il CdS (sentenza n. 2907/2025) ha escluso i criteri settorialmente specifici al comparto balneare. Una formulazione errata espone il bando a impugnazione con alta probabilità di successo.

La perizia asseverata sugli investimenti è già un documento che ogni operatore deve predisporre ai sensi della Legge n. 166/2024 per il calcolo dell’indennizzo. Il suo utilizzo come criterio di attribuzione del punteggio non comporta alcun onere aggiuntivo: è lo stesso documento che diventa lo strumento decisivo sia per vincere la gara sia per esercitare la prelazione.

Compatibilità con il diritto UE — APPLICABILE IN FORMA DIFFERENZIATA: Prelazione per concessioni pre-2009: fondata sull’ordinanza CGUE C-464/24, richiede norma di legge esplicita. Punteggio premiale per concessioni post-2009: difendibile nei limiti del parere AGCM AS1930/2023, con formulazione settorialmente neutrale. Entrambi richiedono supporto legale specializzato nella redazione delle memorie difensive.

V. Cosa fare adesso — tre azioni immediate, nessuna scusa

Il dibattito sulle riforme è necessario. Ma non può diventare un alibi per l’inazione individuale. Indipendentemente da ciò che farà il Parlamento nelle prossime settimane, ogni operatore deve compiere adesso tre azioni concrete. Chi non le compie già oggi ha meno probabilità di vincere la gara e meno diritti da far valere.

Prima azione — Verifica della situazione nel proprio Comune: Accertare con un legale se è già stato pubblicato un bando o un pre-avviso di gara; se è stato approvato un Piano delle Coste; se sono pervenute richieste di messa a gara da parte di terzi o dell’AGCM. Le fonti informali non bastano.

Seconda azione — Perizia tecnico-contabile asseverata: Commissionare immediatamente una perizia asseverata sugli investimenti effettuati negli ultimi dieci anni. È il documento centrale per partecipare alla gara con il massimo punteggio, per ottenere l’indennizzo in caso di mancata riassegnazione e — per le concessioni pre-2009 — per esercitare la prelazione condizionata prevista dalla Proposta 8. Chi non lo ha ancora fatto è già in ritardo.

Terza azione — Verifica della regolarità: Verificare la piena regolarità contributiva, fiscale e antimafia dell’impresa. Qualsiasi irregolarità, anche minore e risalente nel tempo, è causa di esclusione automatica dalla gara. Sanarla adesso costa incomparabilmente meno che farlo sotto la pressione di un bando imminente.

Ogni estate ho visto colleghi rimandare queste verifiche di un anno in un anno. “Aspettiamo di vedere come va”. Adesso non c’è più tempo per aspettare. Il primo Comune che pubblica il bando nella tua zona ti dà sessanta giorni per partecipare. Se in quei sessanta giorni non hai la perizia, non hai il piano di investimenti e hai una posizione previdenziale non in regola, sei fuori. Fine. Laurum Legal è qui per evitare che questo accada.” — Sig. Sabri Pinton

VI. Il messaggio politico: regole giuste, non privilegi

Il messaggio della categoria deve essere ripetuto con coerenza in ogni sede istituzionale, senza retorica corporativa e senza autocommiserazione. Non chiediamo l’eterno: chiediamo regole giuste che riconoscano chi ha investito e chi ha lavorato. Non temiamo la concorrenza: temiamo una concorrenza strutturata male, che premia il capitale finanziario invece della qualità del servizio. Non vogliamo bloccare la modernizzazione: vogliamo che avvenga nel rispetto di chi ha costruito, con il proprio lavoro e i propri risparmi, il turismo balneare italiano.

Il 70% delle assegnazioni di Ostia agli stessi gestori è la risposta più eloquente a chi sostiene che la gara sia la fine degli stabilimenti storici. La strategia vincente è prepararsi a vincere la gara, non ad attenderla. Significa avere il business plan, il piano investimenti, la documentazione tecnica. Significa sapere quando impugnare un bando illegittimo. Significa avere un legale che conosce questa materia nei suoi minimi dettagli — e che la conosce dall’interno.

E c’è un ultimo argomento, che appartiene al registro della parità di trattamento: se la Spagna può avere concessioni di settantacinque anni senza procedure di infrazione, e l’Italia viene messa sotto pressione per proroghe di pochi anni, qualcosa nel sistema di applicazione del diritto europeo non funziona nel modo in cui dovrebbe. Chiederlo apertamente, nelle sedi opportune, con dati e documenti alla mano, non è anti-europeismo: è il diritto elementare di ogni imprenditore di pretendere che le regole valgano per tutti allo stesso modo.

Ho visto questo settore attraversare vent’anni di incertezza, promesse mancate e proroghe che spostavano il problema senza risolverlo. Adesso le regole del cambiamento si stanno scrivendo. O ci sediamo al tavolo con proposte concrete e competenza giuridica, o ci ritroviamo con bandi scritti da altri che non ci rappresentano. Laurum Legal ha scelto di sedersi al tavolo.” — Sig. Sabri Pinton

Fonti normative e giurisprudenziali verificate

NORMATIVA EUROPEA: Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein), artt. 12 e 44 | Direttiva 2014/23/UE, art. 3 | Artt. 49 e 56 TFUE | Art. 1 Protocollo 1 CEDU.

NORMATIVA ITALIANA: Codice della Navigazione, artt. 36 e 49 | D.Lgs. n. 59/2010 | L. nn. 25/2010, 221/2012, 145/2018, 118/2022, 14/2023, 166/2024 | D.L. n. 32/2026 (in conversione al Senato, AS 1832, termine 10 maggio 2026) | D.Lgs. n. 36/2023, art. 57 | L.R. Marche n. 22/2001, art. 10 | L.P. Bolzano n. 1/2006 | L.R. Lazio n. 59/1983.

GIURISPRUDENZA CGUE: C-458/14 e C-67/15 (Promoimpresa, 14 luglio 2016) | C-348/22 (AGCM c. Comune di Ginosa, 20 aprile 2023) | C-598/22 (SIIB c. Comune di Rosignano Marittimo, 11 luglio 2024; EU:C:2024:597: dichiara LEGITTIMA la cessione gratuita delle opere non amovibili alla scadenza) | Ordinanza C-464/24(4 giugno 2025; ex artt. 53 par. 2 e 99 Reg. Proc.; esclude le concessioni iniziate prima del 28 dicembre 2009 e mai rinnovate dalla Bolkestein) | C-810/24 (Urban Vision c. Comune di Milano, 5 febbraio 2026: dichiara incompatibile la prelazione nel project financing).

GIURISPRUDENZA CONSIGLIO DI STATO: Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 | Sez. VI n. 2192/2023 | Sez. VII n. 3940 del 30 aprile 2024 | Sez. VII nn. 4479, 4480, 4481 del 20 maggio 2024 | Sez. VII n. 1688 del 26 febbraio 2025 | Sez. VII n. 2907 del 4 aprile 2025 | Sez. I parere n. 750 del 22 luglio 2025 | Ordinanza Sez. VII del 24marzo 2026.

GIURISPRUDENZA TAR: TAR Campania Sez. VII n. 365 del 14 gennaio 2025 | TAR Liguria Sez. I n. 183 del 19 febbraio 2025 | TAR Liguria nn. 111-113/2026 del 2 febbraio 2026 | TAR Abruzzo (Pescara) ord. caut. n. 9/2026 del 20 gennaio 2026 | TAR Lombardia n. 2106/2019 | TAR Lazio Latina n. 701/2025.

AUTORITÀ INDIPENDENTI E ISTITUZIONI UE: AGCM parere AS1930/2023 (Bollettino n. 49, 27 dicembre 2023) | Commissione UE lettera INFR(2020)4118, Ares(2025)5434411, 7 luglio 2025 | Corte dei Conti Emilia-Romagna, delibera n. 15/2026/PAR del 26 febbraio 2026 | SS.UU. Cassazione n. 32559 del 23 novembre 2023.

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