Con l’ordinanza n. 14568 del 17 maggio 2026, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto da concessionari balneari riminesi avverso la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 17/2021, rilevando anzitutto il difetto di legittimazione all’impugnazione in capo a soggetti rimasti estranei al giudizio concluso con la decisione gravata. La Corte ribadisce infatti che il ricorso per cassazione, quale potere processuale e non azione, può essere proposto soltanto da chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio, indipendentemente dalla titolarità sostanziale del rapporto controverso.
Particolarmente significativo è il passaggio nel quale le Sezioni Unite qualificano il pregiudizio allegato dai ricorrenti come pregiudizio di mero fatto, poiché non discendente dalla diretta incidenza della sentenza impugnata sulla loro posizione giuridica, ma dalla sola “capacità persuasiva” dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria rispetto a futuri giudizi amministrativi aventi ad oggetto questioni analoghe. In tal modo, la Corte esclude che la sentenza n. 17/2021 possa essere considerata, nei confronti di terzi estranei al relativo processo, fonte di un vincolo giuridico immediatamente lesivo e perciò autonomamente impugnabile in sede di legittimità.
Il nucleo teorico più rilevante dell’ordinanza è però contenuto nell’ulteriore precisazione secondo cui “il vincolo del precedente giudiziale è solo in via di fatto”, con la conseguenza che esso “non preclude la possibilità che in un diverso giudizio possa essere sottoposto a rimeditazione e che quindi il giudice successivamente adito possa discostarsene”. La formulazione adottata dalle Sezioni Unite ridimensiona, sul piano sistematico, la tesi della sostanziale efficacia erga omnes della Plenaria n. 17/2021, almeno nella misura in cui tale efficacia venga intesa come idonea a chiudere in via definitiva ogni spazio di rivalutazione giudiziale nelle controversie successive.
Sotto il profilo processuale, la Corte aggiunge inoltre che, ove un terzo assuma di essere pregiudicato da una decisione resa inter alios, il rimedio astrattamente esperibile è l’opposizione di terzo ex artt. 108 e 109 c.p.a., non il ricorso per cassazione, che resta riservato alle parti del giudizio definito dalla sentenza impugnata. L’inammissibilità viene poi ulteriormente fondata sulla tardività dell’impugnazione, essendo stata la sentenza della Plenaria pubblicata il 9 novembre 2021 e il ricorso notificato solo il 29 febbraio 2024, dunque oltre il termine lungo di cui all’art. 92, comma 3, c.p.a.
“Tradotto in termini semplici, la Cassazione afferma che la Plenaria n. 17/2021 resta un precedente molto autorevole, ma non una decisione capace di chiudere definitivamente ogni spazio di discussione nei giudizi futuri. I concessionari che non erano parti di quel processo non possono impugnarla in cassazione solo perché temono che altri giudici la seguano. Questo perché il pregiudizio lamentato non deriva direttamente dalla sentenza, ma solo dalla sua forza persuasiva. Ed è proprio qui il punto più interessante dell’ordinanza: per le Sezioni Unite, il precedente giudiziale vincola solo in via di fatto, sicché in un diverso giudizio può essere rimeditato e persino disatteso. Ne deriva che l’ordinanza n. 14568/2026, pur senza incidere nel merito sui principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021, esclude che quest’ultima produca nei confronti dei terzi estranei al relativo giudizio un vincolo giuridico diretto e irreversibile, qualificando invece il precedente come operante soltanto in via di fatto e, perciò, ancora suscettibile di rimeditazione in successivi giudizi”.