Mondello, il TAR respinge la cautelare dell’Italo Belga: resta efficace la decadenza della concessione

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Il TAR Sicilia, sede di Palermo, ha respinto la domanda cautelare proposta dalla Mondello Immobiliare Italo Belga contro il decreto con cui la Regione Siciliana ha dichiarato la decadenza delle concessioni demaniali marittime relative alla spiaggia di Mondello, lasciando quindi ferma, in questa fase, l’efficacia del provvedimento del 26 febbraio 2026.
La decisione riguarda soltanto la fase cautelare e non definisce ancora il giudizio di merito, ma produce un effetto immediato molto chiaro: la società non ottiene la sospensione urgente della decadenza.

Uno dei passaggi centrali dell’ordinanza riguarda la verifica della legittimazione attiva della ricorrente, cioè della sua effettiva titolarità del rapporto concessorio fatto valere in giudizio. Su questo punto il Collegio si richiama all’orientamento secondo cui le proroghe generalizzate delle concessioni demaniali marittime, se incompatibili con il diritto europeo, devono essere disapplicate, salvo il caso di proroghe realmente tecniche e puntualmente giustificate. In questa prospettiva si indebolisce la tesi della società, che aveva sostenuto di essere ancora titolare delle concessioni in forza della proroga fino al 30 settembre 2027.

Il TAR ritiene inoltre che, anche a prescindere dai profili preliminari, le doglianze della ricorrente non appaiano prima facie fondate. L’ordinanza valorizza il fatto che il provvedimento regionale sia sorretto da una pluralità di motivi, che la società abbia partecipato al procedimento con memorie e audizione, e che le contestazioni mosse dall’amministrazione siano state già rappresentate nella fase procedimentale. Un punto particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra la concessionaria e la G.M. Edil s.r.l. Dalla ricostruzione contenuta nell’ordinanza emerge che non si sarebbe trattato di un affidamento occasionale o limitato alla sola pulizia dell’arenile, ma di una esternalizzazione reiterata di attività più ampie legate all’allestimento e al disallestimento dei lidi, sviluppatasi in più annualità e, almeno in parte, anche durante la stagione balneare. Il Collegio attribuisce rilievo anche al provvedimento di prevenzione collaborativa adottato dalla Prefettura nei confronti della G.M. Edil, inserendo questo elemento nel quadro complessivo del venir meno del rapporto fiduciario che caratterizza le concessioni demaniali marittime.

L’ordinanza affronta poi anche il rapporto con Mida s.r.l., osservando che la disapplicazione delle proroghe generalizzate inciderebbe sulla possibilità di ritenere protratta oltre il 31 dicembre 2023 la relativa subconcessione.
In ogni caso il TAR evidenzia che il collegamento tra concessione e rapporto con Mida era regolato da pattuizioni privatistiche e che l’autorizzazione amministrativa indicava espressamente come termine finale proprio il 31 dicembre 2023, rendendo difficile sostenere un affidamento qualificato su una prosecuzione automatica. Quanto alla proporzionalità della misura, il Collegio ritiene che la valutazione complessiva degli inadempimenti contestati non appaia manifestamente irragionevole e che la decadenza rientri nell’ambito della discrezionalità amministrativa propria di questo tipo di provvedimenti.
Il TAR aggiunge che la previa diffida non era necessaria in presenza di inadempimenti ritenuti gravi e che neppure il rilascio, poco prima della decadenza, di un’autorizzazione per la pulizia dell’arenile costituisce un indice di contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Da qui la conclusione cautelare: l’istanza viene respinta e le spese della fase sono compensate. La vicenda, però, non si chiude qui sul piano processuale, perché resta aperto il seguito del contenzioso nelle sedi successive.

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