Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale del Bagno Cesena e ha annullato l’esclusione dalla gara per l’assegnazione del lotto balneare, legata a un’irregolarità contributiva di appena 120 euro. La decisione è contenuta nella sentenza non definitiva n. 4370/2026, pubblicata il 1 giugno 2026, e rappresenta un passaggio importante nel contenzioso sulle concessioni di Marina di Ginosa.
La società è stata assistita dall’avv. Danilo Lorenzo, amministrativista con studio a Lecce e professionista noto nel settore del demanio marittimo e delle concessioni balneari.
Nel provvedimento pubblicato il 1 giugno 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, ha deciso in via non definitiva sul ricorso R.G. 7413/2025 relativo alla controversia tra il Comune di Ginosa e Bagno Cesena S.r.l.s. La sentenza richiama anche l’ordinanza cautelare n. 3855/2025 del 23 ottobre 2025, con cui era stata sospesa l’efficacia della decisione di primo grado del TAR Lecce n. 1202/2025 del 12 luglio 2025. Il punto centrale riguarda l’importo del debito contributivo emerso dal DURC: 117,72 euro, quindi al di sotto della soglia di 150 euro prevista dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 per escludere la gravità dello scostamento. Per il Collegio, in presenza di un importo così contenuto, non si configura una violazione grave degli obblighi previdenziali tale da giustificare l’esclusione automatica dalla gara.
La pronuncia ha un rilievo concreto per gli operatori balneari e, più in generale, per tutte le imprese che partecipano a procedure pubbliche. Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito che un’irregolarità contributiva minima non può tradursi automaticamente in una causa espulsiva quando rientra nella soglia di tolleranza fissata dalla disciplina sul DURC. Nel caso Bagno Cesena, il Collegio ha anche valorizzato la documentazione prodotta dalla società, compreso il DURC regolare del 25 marzo 2025 e il provvedimento INPS del 30 dicembre 2024 di accoglimento della rateizzazione del debito. La regolarità contributiva, quindi, non va letta in modo esclusivamente formale, ma deve essere valutata in concreto.
La vicenda si inserisce nel più ampio contenzioso sulle concessioni demaniali marittime di Marina di Ginosa, già segnato da altri passaggi giudiziari e da provvedimenti cautelari del Consiglio di Stato. Nel procedimento esaminato, il Comune aveva avviato le procedure selettive per l’assegnazione di nuovi lotti, contestando anche la posizione del concessionario uscente. Per il Bagno Cesena, la pronuncia rappresenta un risultato importante non solo sul piano processuale, ma anche su quello gestionale, perché consolida la propria posizione nella gara e apre la strada alla prosecuzione dell’attività.
Per il Bagno Cesena si tratta di una vittoria che va oltre il singolo importo contestato. La decisione del Consiglio di Stato conferma che, anche nelle gare per le concessioni demaniali, il principio di proporzionalità deve prevalere su automatismi amministrativi eccessivamente rigidi. Ed è una decisione ottenuta con l’assistenza dell’avv. Danilo Lorenzo, che da anni segue da vicino il contenzioso balneare e le questioni legate al demanio marittimo.