La vicenda delle concessioni balneari di Lignano Sabbiadoro si è trasformata in uno dei casi più delicati, perché intreccia il tema dell’evidenza pubblica con una lunga serie di ricorsi amministrativi che hanno accompagnato la riassegnazione degli stabilimenti. Al centro della questione c’è il passaggio da un sistema fondato sui precedenti affidamenti a una nuova fase di gare, con effetti immediati sia sui gestori storici sia sui soggetti risultati vincitori delle procedure comunali.
Il punto di svolta è arrivato nella primavera del 2025, quando il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2907 del 4 aprile, ha ritenuto illegittima la revoca decisa dal Comune sui bandi relativi a 17 concessioni turistico-ricreative, imponendo di fatto la riattivazione del percorso selettivo. Da quel momento il confronto non si è più concentrato soltanto sulla scelta amministrativa di fermare le gare, ma si è spostato sulla legittimità dei singoli atti adottati dopo la riapertura delle procedure. In questa seconda fase sono nati i ricorsi contro proroghe dei termini, esclusioni, graduatorie e aggiudicazioni, con contestazioni diverse da lotto a lotto. Uno dei casi simbolo è stato quello dello stabilimento “Gabbiano”, dove il contenzioso ha riguardato anche la proroga del termine per la presentazione delle offerte e, successivamente, la posizione del gestore storico rispetto alla nuova aggiudicazione.
In questo contesto si colloca la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia relativa al ricorso RG 270/2025 promosso da Giancarlo Gigante. Il Collegio non ha rimesso in discussione il principio della gara, ma ha dichiarato improcedibile il ricorso contro la proroga dei termini, ritenendo decisivo il fatto che nel frattempo la procedura fosse giunta all’aggiudicazione finale e che tale atto non fosse stato impugnato nello stesso giudizio. Nello stesso quadro processuale, l’aggiudicazione del lotto risultava già intervenuta e la posizione del ricorrente non era più idonea a produrre un’utilità concreta attraverso il solo annullamento dell’atto intermedio. Sul piano generale, però, il contenzioso non si è fermato. Il 27 marzo 2026 il TAR Friuli Venezia Giulia ha rigettato le richieste cautelari in sei ricorsi riferiti a cinque concessioni, consentendo così ai nuovi concessionari di entrare nella disponibilità delle aree in tempo utile per l’avvio della stagione estiva. La stampa locale ha evidenziato che il Tribunale amministrativo, almeno in quella fase cautelare, ha escluso il rischio di un danno irreversibile immediato, osservando che le eventuali opere edilizie più rilevanti non sarebbero partite prima dell’autunno 2026.
Questa valutazione ha rafforzato la linea del Comune, che ha difeso l’interesse pubblico a chiudere le procedure e a evitare un ulteriore trascinamento delle vecchie concessioni oltre i tempi della selezione. Non tutti i filoni si sono però mossi allo stesso modo. Nel caso del “Gabbiano”, a metà marzo il TAR era intervenuto con una misura temporanea che aveva sospeso il passaggio di consegne fino alla successiva camera di consiglio, a conferma di una situazione ancora molto conflittuale su singoli stabilimenti. Il quadro che emerge è quello di una vicenda da leggere su due livelli distinti. Il primo è quello della sentenza del Consiglio di Stato, che ha riaperto in radice le gare e ha segnato il punto di non ritorno nel superamento della revoca comunale. Il secondo è quello dei ricorsi successivi davanti al TAR Friuli Venezia Giulia di Trieste, concentrati sui singoli passaggi applicativi della procedura ormai riattivata.
Per gli operatori esclusi o non risultati aggiudicatari, il terreno dello scontro si è così spostato dal piano politico-amministrativo a quello strettamente processuale. Molte delle pronunce più recenti, infatti, non affrontano più la questione generale della validità delle gare, ma verificano se il singolo ricorso sia ancora utile, se l’atto finale sia stato impugnato correttamente e se vi siano i presupposti per bloccare nell’immediato il subentro dei nuovi concessionari. È proprio in questo passaggio che si colloca il nodo degli sgomberi e delle consegne. Dopo la riattivazione delle gare e le aggiudicazioni, il problema non è stato più soltanto chi avesse ragione in astratto, ma chi dovesse materialmente gestire gli arenili nella stagione 2026, con quali tempi e con quali margini di tutela per i concessionari uscenti.
Ne deriva una fotografia chiara: la partita giuridica aperta dal Consiglio di Stato non si è chiusa con una sola sentenza, ma ha prodotto una catena di procedimenti successivi, ciascuno con un proprio oggetto e con effetti immediati sulla gestione delle spiagge di Lignano. Ed è proprio questa stratificazione di decisioni, tra revoca annullata, gare riattivate, aggiudicazioni contestate e sospensive respinte, ad aver trasformato Lignano in uno dei casi più osservati nel contenzioso sulle concessioni balneari.
Resta però un dato difficilmente ignorabile: al di là degli esiti processuali, il passaggio di consegne imposto a ridosso dell’avvio della stagione finisce per scaricare il peso maggiore sui gestori storici, costretti a sgomberare in fretta e furia strutture, attrezzature e organizzazione aziendale costruite in anni di attività. Una transizione così compressa rischia però di mettere in difficoltà anche i nuovi concessionari, perché entrare troppo tardi nella disponibilità degli arenili può compromettere l’allestimento dei servizi, la programmazione del personale e l’avvio ordinato della stagione balneare. In questo senso, il ritardo accumulato dal contenzioso non colpisce soltanto chi esce, ma può finire per mettere a rischio la piena funzionalità degli stabilimenti proprio nel momento più delicato dell’anno.
Non è possibile che in una regione ben organizzata si lascino i clienti storici già prenotati presso i vecchi concessionari nell’ assoluta incertezza e col rischio di non trovare più posto neanche negli stabilimenti vicini. Bisogna trovare una soluzione provvisoria