Mentre in Italia prosegue il confronto sul bando-tipo nazionale per le gare delle concessioni balneari, la Spagna sembra muoversi in una direzione sensibilmente diversa: introdurre procedure competitive per i futuri affidamenti, senza tuttavia prevedere una riduzione generalizzata delle durate già consolidate delle concessioni esistenti.
Il riferimento italiano è l’articolo 9 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, che affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la predisposizione, previo parere della Conferenza Unificata, di uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento previste dalla legge n. 118 del 2022. Il MIT ha avviato il confronto con Regioni, Comuni e altri enti territoriali il 17 aprile, indicando tra i nodi centrali criteri di selezione, valutazione delle offerte e indennizzi. Il quadro italiano resta quindi orientato alla definizione di regole uniformi per l’assegnazione competitiva delle concessioni turistico-ricreative, compresa la disciplina economica del passaggio tra concessionario uscente e subentrante. Madrid, invece, cerca di sanare l’infrazione europea agendo soprattutto per il futuro: gare e fine delle proroghe automatiche per le attività economiche sul demanio, ma — secondo la posizione ufficiale del Governo — senza una decurtazione generalizzata dei termini già riconosciuti alle concessioni vigenti.
La riforma spagnola non prevede, in via generale, una cessazione anticipata delle concessioni costiere già efficaci né una riduzione automatica della loro durata. Tuttavia, il progetto introduce una disciplina transitoria per adeguare i titoli esistenti alle nuove regole, e proprio questo meccanismo rappresenta uno dei punti più discussi dell’Anteproyecto. La riforma spagnola non comporta quindi una cancellazione automatica delle attività costiere esistenti, ma modifica profondamente il modo in cui potranno essere rilasciate o proseguire le concessioni destinate ad attività economiche sul demanio marittimo-terrestre. Il nodo riguarda in particolare chiringuitos, ristoranti, servizi turistico-ricreativi e strutture stabilmente collocate sul litorale, ossia le realtà più avvicinabili, per funzione economica, agli stabilimenti balneari italiani.
La procedura d’infrazione contro la Spagna nasce dalla contestazione europea delle proroghe fino a 75 anni e dell’assenza di una selezione competitiva per le concessioni costiere destinate ad attività economiche. Dopo la messa in mora del febbraio 2023 e il parere motivato del dicembre 2024, Madrid ha scelto di intervenire con una riforma del Reglamento General de Costas, anziché riscrivere integralmente la Ley de Costas del 1988 e la riforma del 2013. Il progetto mira a prevedere che le concessioni economiche siano attribuite con procedure imparziali, trasparenti e concorrenziali, eliminando il meccanismo delle proroghe automatiche. Questa è la correzione richiesta dalla Commissione europea: chi dovrà ottenere un nuovo titolo o proseguire l’occupazione dopo la scadenza non potrà più contare sulla sola continuità dell’attività preesistente.
Ma la correzione per il futuro non coincide, almeno formalmente, con una revoca retroattiva. Nella risposta parlamentare resa dal Governo spagnolo viene affermato che la modifica «no contempla una reducción de los plazos de concesión vigentes», cioè non prevede una riduzione dei termini delle concessioni vigenti.
La distinzione fondamentale riguarda quindi due piani diversi: da una parte la durata delle concessioni già riconosciute, che non viene ridotta automaticamente; dall’altra l’applicazione della nuova disciplina ai rapporti concessori esistenti attraverso le disposizioni transitorie.
Un chiringuito o una struttura turistica con titolo efficace, durata già definita ed eventuale proroga formalmente accordata non risulta, per effetto della sola riforma, destinato automaticamente a perdere anni di concessione. Tuttavia, l’Anteproyecto introduce un meccanismo di adeguamento delle concessioni esistenti alle nuove condizioni normative. Proprio questo passaggio è stato oggetto di critiche, perché secondo alcune interpretazioni, qualora il concessionario non accetti le nuove condizioni richieste dall’Amministrazione, potrebbe verificarsi l’estinzione del titolo concessorio.
Non si tratterebbe quindi di una riduzione automatica della durata della concessione, ma di un possibile effetto derivante dall’applicazione della disciplina transitoria ai singoli rapporti. Si tratta di uno degli aspetti più controversi della riforma, sul quale il dibattito giuridico e politico spagnolo resta aperto.
Diverso è invece il caso dell’operatore che, alla scadenza del titolo, debba ottenere un nuovo affidamento, un rinnovo o un’ulteriore proroga. In quella fase l’attività economica dovrà entrare in una procedura comparativa e il concessionario uscente non potrà pretendere di continuare soltanto perché già presente sull’area. Potrà naturalmente partecipare e risultare aggiudicatario, ma senza una preferenza automatica legata alla precedente titolarità.
La Spagna prova quindi a preservare, come regola generale, i rapporti già consolidati e contemporaneamente a chiudere la porta alle proroghe automatiche destinate a prolungare indefinitamente il rapporto nel futuro. Tuttavia, questa impostazione deve essere letta insieme alla disciplina transitoria dell’Anteproyecto, che introduce un possibile elemento di modifica dei rapporti esistenti. È un tentativo di soddisfare Bruxelles sul terreno dell’accesso al mercato senza trasformare l’adeguamento europeo in una cancellazione generale delle concessioni già perfezionate.
Il tema delle proroghe fino a 75 anni resta centrale. La Ley 2/2013 ha previsto un regime straordinario per molte concessioni storiche, soprattutto quelle anteriori alla Ley de Costas del 1988. Il Tribunal Supremo, con la sentenza n. 3705/2025, ha rafforzato l’interpretazione secondo cui la proroga rappresenta continuità del diritto concessorio, subordinata alle verifiche ambientali previste dalla disciplina costiera. Quella pronuncia non chiude l’infrazione europea e non vincola la Commissione: il fascicolo INFR(2022)4121 riguarda infatti la concorrenza e la trasparenza nell’attribuzione dei titoli per attività economiche. Tuttavia, l’indirizzo del Supremo rende più difficile, sul piano interno, una soluzione fondata sulla revoca indiscriminata delle proroghe già accordate.Non è quindi corretto sostenere che Madrid stia riducendo tutte le concessioni costiere prorogate fino a 75 anni. Più precisamente, la riforma non introduce una riduzione automatica generalizzata delle durate, ma modifica il quadro futuro degli affidamenti e prevede un meccanismo transitorio che potrebbe incidere sui singoli rapporti concessori.
Proprio perché non è prevista una cessazione automatica e generalizzata dei rapporti in essere, non risulta previsto un sistema di indennizzi generalizzati assimilabile a quello italiano discusso per il concessionario uscente. La riforma non è strutturata come un esproprio, una revoca anticipata o un’immediata perdita dell’azienda da parte dell’attuale titolare. L’ordinamento spagnolo conosce comunque il rescate della concessione per ragioni di interesse pubblico, attraverso uno specifico procedimento che può comportare un’indennità per beni e investimenti non ancora ammortizzati.
Ma non è questa la strada scelta per l’adeguamento alla Commissione europea: il rescate è una misura individuale e anticipata, non l’effetto automatico della riforma sulle concessioni turistico-ricreative. Restano possibili interventi sui singoli titoli per ragioni proprie, quali decadenza, inosservanza delle condizioni concessorie, vincoli ambientali, ridefinizione del demanio o inefficacia della proroga. Si tratta però di vicende puntuali e non della conseguenza automatica del nuovo regolamento.
Il confronto con l’Italia si concentra quindi soprattutto sul trattamento del pregresso. In Italia, il bando-tipo nazionale è pensato come modello per uniformare i futuri affidamenti, le modalità di valutazione delle offerte e il tema degli indennizzi, nell’ambito delle procedure previste dalla legge n. 118 del 2022. In Spagna, invece, l’impostazione governativa dichiarata è diversa: gara pubblica quando occorrerà attribuire un nuovo titolo per un’attività economica, ma nessuna riduzione generalizzata del termine delle concessioni già efficaci. Resta tuttavia aperto il confronto sulla disciplina transitoria, perché sarà proprio l’applicazione concreta delle nuove regole ai singoli titoli a determinare l’effettivo impatto della riforma sugli operatori già presenti sul demanio.
Finché il titolo resta valido, il concessionario conserva la posizione giuridica già riconosciuta; dopo la scadenza, l’accesso al demanio dovrà confrontarsi con le nuove regole della concorrenza e della selezione pubblica.
W La legge bolkestein e l’onestà e l’uguaglianza 🏝️🏖️🏝️🤽🌊🤽🏖️🚣🏊🤽🏖️
E giusto che anche l’Italia faccia come la Spagna.
In Italia succede l’opposto,. Questo perché? In Italia i Comuni non applicano correttamente la direttiva Bolkestein e le sentenze della Corte UE, perché vogliono gestire loro il demanio marittimo, lacuale e fluviale. Approvano atti amministrativi illegittimi, questo, per liberare il litorale balneabile dalle concessioni demaniali in essere.
La retroattività della Bolkestein è la cosa più illegale che questa europa (minuscolo) potesse fare