La sentenza del TAR Liguria n. 313/2026, pubblicata il 17 marzo 2026 e relativa al ricorso n. 1093/2025 sul caso Loano, segna un punto che va ben oltre il singolo contenzioso e che riguarda una concessione demaniale marittima di soli 51 mq destinata a dehors pertinenziale di un ristorante sul lungomare.
Sul piano processuale, però, emerge un primo dato decisivo: il TAR non entra nel merito della questione, dichiarando il ricorso “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”. Il ricorso, presentato da Elio Mastella, titolare del locale “Basilico”, mirava all’annullamento della delibera della Giunta comunale del 18 giugno 2025 che aveva previsto la messa a gara dei dehors. Tuttavia, il giudice amministrativo ha ritenuto che, nelle more del giudizio, l’interesse concreto alla decisione fosse venuto meno, pur riconoscendo la correttezza dell’azione amministrativa e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali.
Non solo: la sentenza valorizza espressamente il quadro regolatorio adottato dal Comune di Loano, in particolare la delibera consiliare n. 22 del 30 settembre 2025, che stabilisce che l’assegnazione degli spazi destinati a dehors debba avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.
È in questo contesto che si inserisce il passaggio più rilevante. Perché qui non si parla di stabilimenti, di grandi porzioni di arenile o di asset strategici del turismo costiero, ma di un semplice dehors di 51 metri quadrati, pertinenziale a un ristorante affacciato sul lungomare. Eppure anche questo, secondo il TAR, diventa “risorsa scarsa” e dunque oggetto di gara pubblica.
È il passaggio chiave: la scarsità non è più una condizione da verificare, ma una formula automatica che si applica a tutto ciò che insiste sul demanio marittimo, indipendentemente da dimensioni, funzione e rapporto con l’attività economica esistente.
E qui il ragionamento si ribalta. Per anni si è sostenuto che il problema fossero i balneari, che la spiaggia fosse una risorsa limitata da aprire al mercato, che occorresse rompere i legami consolidati con il territorio in nome della concorrenza. Ma se oggi anche un dehors accessorio a un ristorante diventa oggetto di contendibilità, allora è evidente che il tema non riguarda più una specifica anomalia del settore balneare: riguarda una visione complessiva del demanio in cui qualsiasi spazio economicamente utilizzabile viene trasformato in oggetto di gara.
Ma il punto più clamoroso arriva subito dopo, ed è qui che la costruzione comincia a scricchiolare.
Dalla ricostruzione della sentenza emerge infatti che il ricorrente aveva sostenuto l’esistenza di un vincolo pertinenziale tra il proprio esercizio e l’area demaniale, tale da giustificare un’assegnazione diretta. Tesi espressamente respinta dal TAR, che ha invece affermato la contendibilità del bene da parte di una pluralità di operatori economici.
Eppure, mentre si afferma con forza il principio della concorrenza, il Comune stabilisce che alla gara possano partecipare solo soggetti in “prospicienza” o comunque entro un raggio limitato (i noti 30 metri).
Non tutti, dunque. Non il mercato nel suo complesso. Solo chi è già lì, accanto.
Il TAR non mette in discussione questo aspetto, anzi lo ritiene compatibile con il modello adottato. Ma allora la domanda è inevitabile: se la risorsa è davvero scarsa e deve essere assegnata secondo i principi eurounitari di apertura del mercato, perché limitarne l’accesso a una cerchia ristrettissima di soggetti?
Dov’è la concorrenza quando la platea è predefinita in base alla distanza geografica?
Il risultato è un evidente corto circuito. Da un lato si invoca la scarsità per giustificare la gara, dall’altro si costruisce una gara che esclude a priori la maggior parte degli operatori economici.
Non è più assegnazione diretta, ma non è neppure concorrenza piena: è una procedura formalmente competitiva ma sostanzialmente chiusa, cucita su misura di chi è già insediato.
E, paradossalmente, proprio questa limitazione territoriale finisce per riconoscere implicitamente ciò che si nega in teoria, cioè il valore del legame tra attività economica e area demaniale di riferimento.
Il confronto con il settore balneare, a questo punto, è inevitabile. Ai concessionari si è detto che il rapporto con il territorio non conta, che l’affidamento maturato nel tempo è irrilevante, che la concorrenza deve essere piena e aperta. Qui invece la concorrenza viene invocata, ma immediatamente ridimensionata entro un perimetro ristretto.
Due pesi e due misure, difficili da ignorare.
La sentenza di Loano, forse involontariamente, ha il merito di portare tutto questo alla luce. Dimostra che la “scarsità” è diventata un grimaldello universale, capace di estendersi ben oltre il comparto balneare, ma anche che la sua applicazione concreta è tutt’altro che lineare.
Si proclama una concorrenza assoluta e poi la si restringe; si nega il rilievo del territorio e poi lo si reintroduce sotto forma di limite geografico.
È una costruzione che regge sul piano formale, ma che sul piano sostanziale mostra crepe sempre più evidenti.
E allora la domanda finale è inevitabile: siamo davvero di fronte a un’applicazione coerente dei principi europei, o piuttosto a un uso selettivo e adattabile della concorrenza?
Perché se anche un dehors diventa “risorsa scarsa”, ma la gara resta chiusa a chi sta entro pochi passi, il rischio è che la concorrenza finisca per essere evocata più come slogan che come reale criterio di assegnazione.
In materia di concessioni demaniali marittime, la qualificazione di un bene come “risorsa scarsa” non può essere fondata su una presunzione generalizzata legata alla sola ubicazione in area turistica, ma richiede una verifica concreta e oggettiva; risulta pertanto contraddittoria l’imposizione di procedure ad evidenza pubblica giustificate dalla scarsità quando l’accesso alla gara sia contestualmente limitato a una platea territorialmente ristretta di operatori, poiché tale limitazione svuota il presupposto stesso della contendibilità.