L’analisi non lascia spazio a dubbi: la Sentenza Promoimpresa (2016) è un gigante dai piedi d’argilla. Fondata su quesiti incompleti, ha generato un mostro giuridico che ignora i Trattati e il diritto interno. Ecco la radiografia dei 12 Errori Capitali che viziano l’attuale gestione del comparto balneare.
I “Nuovi” Pilastri: Il Tradimento del Diritto e dei Trattati
1. La Coesione Territoriale (Art. 174 TFUE)
L’Unione deve promuovere la coesione economica, sociale e territoriale. Sradicare le imprese balneari locali significa distruggere l’identità dei territori costieri, violando il mandato del Trattato che impone di ridurre il divario tra le regioni e tutelare le zone con svantaggi naturali o demografici.
2. Il Divieto di Armonizzazione nel Turismo (Art. 195 TFUE)
È l’errore più macroscopico. Il TFUE vieta espressamente l’armonizzazione forzata nel settore del Turismo. La Bolkestein, essendo una direttiva di armonizzazione, non può legalmente “entrare” nel settore turistico-balneare senza violare la gerarchia delle fonti europee.
3. La Natura del Bene (Art. 28 Codice della Navigazione)
Il diritto italiano parla chiaro: le spiagge sono BENI del demanio marittimo. Non sono servizi. L’attività balneare è l’occupazione di un bene per finalità turistiche, non una prestazione di servizi fornita per conto della Pubblica Amministrazione.
4. Esclusione dell’Uso del Suolo (Considerando 9 – Dir. 123/06)
Il testo stesso della Direttiva Bolkestein, al Considerando 9, chiarisce che la direttiva non si applica ai requisiti relativi all’uso e sviluppo delle terre, quali sono appunto le concessioni di beni demaniali ad uso turistico-ricreativo. Perché è stata applicata forzatamente alle spiagge, che sono terre demaniali?
5. Esclusione delle Autorizzazioni Individuali (Considerando 19 – Dir. 123/06)
Il Considerando 19 specifica che la direttiva non riguarda i sistemi di autorizzazione individuale, quali sono appunto le autorizzazioni balneari individuali. Si tratta di una smentita testuale che i giudici europei hanno scelto di ignorare.
6. Il “Peccato Originale” della Natura del Rapporto
Si ignora la causa CO.GE.P. (C-174/06), dove la Commissione stessa definì le concessioni balneari come locazioni di beni. Trasformarle d’ufficio in “appalti di servizi” è un falso ideologico giuridico.
I Pilastri Tecnici e Temporali
7. Vigenza Temporale e Retroattività
La Bolkestein (Art. 44) entra in vigore il 28.12.2009. Applicarla a diritti e titoli nati decenni prima è un atto di barbarie giuridica che calpesta il principio di non retroattività delle norme.
8. Lo Scudo dei Pubblici Poteri: La deroga intoccabile (Art. 51 TFUE)
Il concessionario balneare non offre solo svago, ma esercita funzioni sovrane: la sicurezza della navigazione e il salvataggio delle vite umane. Si tratta di attività che partecipano direttamente all’esercizio dei pubblici poteri. Ai sensi dell’Art. 51 TFUE, tali funzioni sono tassativamente escluse dalle norme sulla libertà di stabilimento e sulla concorrenza. Applicare la Bolkestein qui significa violare i Trattati e mettere a rischio la sicurezza pubblica.
9. Il Divieto di Disapplicazione Automatica
Non si può disapplicare una legge dello Stato per una direttiva (Art. 12 Bolkestein) priva di effetti diretti in materia di concessioni di beni. La disapplicazione selvaggia ha creato un vuoto normativo e un caos sociale senza precedenti.
10. Tutela della Proprietà e Indennizzo (Art. 17 Carta di Nizza)
Mettere a gara le aziende senza riconoscere il valore dell’avviamento e degli investimenti è un esproprio illegittimo. Viola il diritto fondamentale alla proprietà e il legittimo affidamento garantito dall’ordinamento UE.
11. Il Paradosso della Scarsità (Art. 12)
La Direttiva impone gare solo se la risorsa è scarsa. Con migliaia di chilometri di costa ancora disponibili per nuovi investimenti, la risorsa “spiaggia” in Italia non è scarsa. L’esproprio degli operatori storici è dunque privo di base logica e giuridica.
12. L’Errore Fatale: Sito vs Servizio (D.Lgs. 79/2011)
L’uso e lo sviluppo delle Terre non è un Servizio.
La giurisprudenza UE frana su un concetto elementare: l’insanabile distinzione tra il sito (l’area demaniale) e l’attività (l’impresa). Se la gestione dei servizi turistici è già stata pienamente liberalizzata dal Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), l’insistenza ossessiva della Bolkestein sulle concessioni rivela il suo vero, unico obiettivo: il controllo del demanio marittimo.
Rimodulare arbitrariamente il “contenitore” (la spiaggia) per fagocitare il “contenuto” (l’impresa) non è un errore veniale: è l’atto di forza con cui si tenta di scardinare la sovranità nazionale. Il lavoro, il sudore e il valore generato da generazioni di famiglie vengono così STRAPPATI ai legittimi proprietari per diventare un BANCHETTO servito su un piatto d’argento ai giganti della finanza speculativa.
Conclusioni: L’Alibi è Crollato
Non è europeismo, non è concorrenza: è un esproprio sistemico condotto con precisione chirurgica. Vogliono mettere all’asta le concessioni balneari per servire su un piatto d’argento alla grande finanza speculativa il lavoro, la storia e il valore che hanno creato le piccole imprese balneari con i sacrifici delle loro famiglie.
È questa l’Italia, in concertazione con l’Unione Europea? Quella che mangia il lavoro delle famiglie per nutrire la grande finanza?
Sono d’accordo e noi che abbiamo lavorato una vita rendendo il turismo un’eccellenza non ci meritiamo questo abuso