Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione di Latina interviene con una sentenza destinata a incidere in modo significativo sulla gestione delle strutture leggere negli stabilimenti balneari, accogliendo il ricorso proposto dalla Gra.Lo. Blumarine s.r.l. contro il Comune di Sperlonga e annullando un’ordinanza di demolizione relativa a un gazebo e a un telo ombreggiante installati su area demaniale marittima in concessione.
La vicenda prende avvio dall’ordinanza n. 4 del 15 aprile 2025, con cui il Comune aveva imposto alla società, titolare di concessione per stabilimento balneare con bar-ristoro, la rimozione di due manufatti ritenuti abusivi. Si trattava, in concreto, di un gazebo aperto su tutti i lati, appoggiato sul terrazzo dello stabilimento a servizio dell’attività di somministrazione, e di un telo ombreggiante collocato sull’arenile tra le cabine e il muro del lungomare, sotto il quale venivano depositate attrezzature da spiaggia. Entrambe le strutture erano in legno, facilmente amovibili e prive di chiusure laterali o volumi autonomi.
La società ha impugnato l’ordinanza sostenendo che le opere rientrassero nel regime dell’edilizia libera e che, pertanto, non fosse necessario alcun permesso di costruire. Il Comune, pur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Già in sede cautelare il TAR aveva sospeso l’efficacia dell’ordine di demolizione, rilevando come fosse “dubitabile l’esigenza di munirsi di titolo edilizio” e sottolineando il grave pregiudizio che sarebbe derivato dalla rimozione delle strutture nel pieno della stagione balneare. In sede di merito, il Collegio ha confermato integralmente tale impostazione.
La sentenza richiama l’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, che include tra gli interventi realizzabili in edilizia libera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali e le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, come tende e coperture leggere, purché non determinino la creazione di nuovi volumi o spazi chiusi stabili. Il gazebo e il telo ombreggiante in questione, per caratteristiche costruttive e funzionali, rientrano pienamente in tale categoria: strutture leggere, prive di autonomia funzionale, non stabilmente infisse al suolo e incapaci di determinare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio.
A rafforzare questa conclusione interviene anche il cosiddetto “Glossario dell’edilizia libera” (d.m. 2 marzo 2018), che annovera espressamente tra le opere eseguibili senza titolo i gazebo di limitate dimensioni non stabilmente infissi al suolo e le coperture leggere di arredo, comprese tende e pergotende.
Il TAR esclude inoltre che si possa parlare di “costruzione” ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia: manca qualsiasi modifica stabile dello stato dei luoghi. E, anche qualora si fosse ritenuta necessaria una comunicazione di inizio lavori, la sanzione demolitoria sarebbe risultata comunque illegittima, essendo prevista per interventi soggetti a permesso di costruire.
Particolarmente significativo è il passaggio dedicato alla natura demaniale dell’area. Il Collegio chiarisce che, nel caso del demanio marittimo, l’art. 24 del d.P.R. n. 328/1952 richiede una concessione suppletiva solo in presenza di variazioni dell’estensione dell’area concessa, delle opere assentite o delle modalità di esercizio. Nulla di tutto ciò ricorreva nella fattispecie: il gazebo non ampliava il terrazzo, il telo non estendeva l’arenile assentito, e l’attività svolta restava quella autorizzata dalla concessione.
Infine, sotto il profilo paesaggistico, le opere sono state ritenute riconducibili alle ipotesi di esonero previste dal d.P.R. n. 31/2017 per i manufatti amovibili a servizio della balneazione e delle attività turistico-ricreative.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza comunale e condannando il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese di giudizio.
La decisione ribadisce un principio di grande rilievo per il settore balneare: le strutture leggere, amovibili e prive di volume, funzionali all’attività oggetto di concessione, non possono essere assimilate a nuove costruzioni e non richiedono permesso di costruire né concessione demaniale suppletiva, né – nei casi espressamente previsti – autorizzazione paesaggistica. Un chiarimento che rafforza la certezza del diritto in un ambito spesso segnato da interpretazioni restrittive e contenziosi frequenti.