Parigi ha trovato con Bruxelles una via per evitare gare generalizzate sulle grandi concessioni idroelettriche, mentre in Italia il quadro resta più frammentato sia sulle grandi derivazioni sia, soprattutto, sul mini-idroelettrico, dove pende ancora il giudizio della Corte costituzionale dopo il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La Francia ha scelto la continuità regolata: stop al vecchio regime concessorio, passaggio all’autorizzazione e apertura concorrenziale solo su una quota della capacità EDF. L’Italia, invece, resta dentro un assetto più esposto alle procedure competitive e alle tensioni tra Stato, Regioni, diritto UE e giurisprudenza; e sulle concessioni demaniali marittime il vincolo europeo sulle gare appare ancora più stringente.
La notizia arrivata dalla Francia merita attenzione anche in Italia perché mostra che, almeno nel settore idroelettrico, un negoziato politico-giuridico con la Commissione europea può produrre una soluzione diversa dalla gara generalizzata.
L’intesa raggiunta da Parigi con Bruxelles consente infatti di superare il regime classico delle concessioni idroelettriche: gli operatori attuali mantengono gli impianti, mentre EDF deve mettere a disposizione di terzi una quota di capacità, indicata nelle fonti consultate in 6 GW, attraverso aste regolamentate.
Per la Francia si tratta di una svolta costruita per chiudere due fronti aperti con la Commissione europea: uno legato alla posizione dominante di EDF e uno relativo alla mancata rimessa in gara delle concessioni scadute. Il punto politico più interessante è che il Sénat francese descrive questa soluzione come compatibile con la libertà degli Stati membri di organizzare il proprio settore idroelettrico, purché siano rispettate le regole europee su concorrenza e mercato interno.
In Italia, però, il quadro è molto diverso. La documentazione parlamentare della Camera ricorda che per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico il legislatore nazionale è intervenuto più volte, a partire dalla legge 205 del 2017, dal decreto-legge 135 del 2018 convertito nella legge 12 del 2019 e poi con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 118 del 2022, mantenendo al centro il tema delle procedure competitive e del ruolo delle Regioni. Per questo il “modello Francia” viene guardato con interesse, ma non coincide affatto con l’impianto normativo oggi prevalente in Italia.
C’è poi un secondo livello, ancora più delicato, che riguarda le piccole derivazioni e il mini-idroelettrico. Qui non siamo davanti a una questione già definita, ma a un nodo ancora aperto davanti alla Corte costituzionale, che con l’ordinanza n. 161 del 2024 ha rimesso alla Corte di giustizia UE tre quesiti decisivi: se la direttiva servizi si applichi anche a impianti di mera produzione di energia elettrica; se la “scarsità della risorsa” possa essere esclusa in via generale distinguendo tra grandi e piccoli impianti; se sia compatibile con il diritto UE una proroga della concessione finalizzata a far completare il periodo incentivante, nel rispetto del limite massimo dei trent’anni.
Questo passaggio è essenziale anche per il dibattito sulle concessioni, perché significa che la questione della scarsità nel mini-idroelettrico non è affatto stabilizzata. La Consulta ha infatti sospeso il giudizio sulla legge Emilia-Romagna proprio in attesa della decisione della Corte di giustizia, e ciò conferma che, almeno su questo segmento, la cornice europea è ancora sub iudice.
Nello stesso solco si colloca anche il ricorso del Governo contro la legge Veneto n. 1 del 2025, che ha prorogato fino al 31 luglio 2029 le concessioni scadute o in scadenza di piccole derivazioni, denunciando violazione della direttiva servizi, della libertà di stabilimento e della competenza statale in materia di concorrenza.
Qui va aggiunta una precisazione ulteriore. Le conclusioni dell’Avvocato generale nella causa C-653/24, depositate nel dicembre 2025 dicono che la direttiva Bolkestein non dovrebbe applicarsi alle piccole derivazioni idroelettriche in quanto l’attività principale sarebbe la produzione di un bene e non la prestazione di un servizio; ma tali conclusioni non coincidono con la sentenza della Corte e, ad oggi non risulta ancora una decisione definitiva della Corte di giustizia. Quindi la procedura, nel suo snodo decisivo, deve considerarsi ancora ferma in attesa della pronuncia del giudice europeo, dopo le conclusioni del procuratore generale/avvocato generale.
Se si passa, infine, alle concessioni demaniali marittime, il paragone diventa ancora più netto. Nelle balneari italiane la legge 166 del 2024 ha previsto la proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027 e l’avvio delle procedure di affidamento entro il 30 giugno 2027, con possibile differimento al 31 marzo 2028 in casi particolari; ma la giurisprudenza amministrativa continua a leggere il settore alla luce del principio di scarsità della risorsa e del divieto di rinnovi automatici generalizzati.
È qui che si misura la distanza vera fra i due dossier. Nel caso francese dell’idroelettrico, Bruxelles ha accettato una soluzione di continuità dell’operatore storico compensata da un diverso meccanismo concorrenziale. Nel caso delle concessioni demaniali marittime italiane, invece, il baricentro resta sull’assegnazione del titolo in presenza di risorsa scarsa, e dunque sulla necessità di procedure comparative aperte, tema che la giurisprudenza continua a presidiare con molta maggiore rigidità.
Perciò il precedente francese può essere utile come argomento politico e negoziale sull’idroelettrico italiano, soprattutto per sostenere che non esiste un solo modello europeo possibile. Ma sarebbe improprio trasformarlo automaticamente in un precedente favorevole per le concessioni balneari, dove il diritto UE e la giurisprudenza nazionale hanno costruito un percorso assai più severo sul rapporto tra scarsità del bene, concorrenza e fine delle proroghe automatiche.
La lezione francese, quindi, non è che “le gare si possono evitare sempre”, ma che l’Unione europea può accettare assetti diversi quando lo Stato costruisce una disciplina coerente, settoriale e compatibile con il mercato interno. In Italia, però, proprio il contenzioso ancora aperto sul mini-idroelettrico dimostra che il nodo della scarsità e dell’applicabilità della direttiva servizi non è ancora definitivamente sciolto neppure in quel settore. E questo rende ancora più difficile usare il caso francese come grimaldello diretto per le concessioni demaniali marittime.