Direttiva 2006/123/CE e concessioni balneari: il nodo della non retroattività

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C’è un punto, nel caos normativo e mediatico sulle concessioni balneari, che continua a essere trattato con una superficialità quasi sospetta: quello delle concessioni rilasciate prima del 28 dicembre 2009, cioè prima dell’entrata in vigore della direttiva servizi.

Da anni si ripete lo stesso mantra: tutte le concessioni devono andare a gara, senza distinzioni, senza eccezioni, senza nemmeno interrogarsi sulla loro origine. Una semplificazione che funziona bene nei titoli, ma che non regge quando si entra nel merito giuridico. A smontarla, in modo silenzioso ma molto netto, è una vicenda che a prima vista potrebbe sembrare marginale — un bar-gelateria sull’arenile dell’Isola del Giglio — e che invece ha prodotto due pronunce fondamentali: la sentenza del TAR Toscana n. 328/2015 e la sua conferma da parte del Consiglio di Stato con la n. 229/2022.

Il primo dato che emerge è già sufficiente a incrinare molte certezze. La concessione demaniale non è un semplice “permesso” né tantomeno un servizio nel senso classico del termine. In quel caso, come in molti altri, il concessionario è titolare di un vero e proprio diritto di superficie: il fabbricato adibito a bar, le strutture annesse, le aree asservite non sono beni dello Stato, ma restano di proprietà del privato finché la concessione è in essere. Non è un dettaglio tecnico. È il cuore del problema. Perché significa che il rapporto concessorio non è precario né neutro, ma incorpora diritti patrimoniali, investimenti e una stabilità che mal si concilia con l’idea di azzerare tutto e rimettere ogni cosa a gara come se si trattasse di un servizio qualsiasi.

Il Consiglio di Stato, nel 2022, conferma questa impostazione e aggiunge un passaggio decisivo: l’accessione gratuita delle opere al demanio non scatta con la semplice scadenza formale del titolo, ma solo con la cessazione effettiva del rapporto. Finché il rapporto continua, anche senza soluzione di continuità, i diritti del concessionario restano intatti.

Ed è proprio qui che la sentenza entra nel nodo vero della questione: l’applicabilità della direttiva Bolkestein.

Il Consiglio di Stato è chiarissimo. I rapporti concessori sorti prima del 28 dicembre 2009 non sono soggetti alla direttiva servizi. Non per una scelta discrezionale, ma per un principio elementare del diritto europeo: le direttive non hanno effetto retroattivo e non possono incidere su rapporti giuridici già costituiti. Non solo. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia, ricordando che non è possibile imporre nuove regole a rapporti in essere prima della scadenza del termine di recepimento. Tradotto: ciò che è nato prima resta, almeno in origine, fuori dal perimetro della Bolkestein.

Ma il passaggio più interessante — e oggi più attuale — è un altro, e riguarda una distinzione che troppo spesso viene ignorata: quella tra proroga e rinnovo. Il Consiglio di Stato afferma che quello che viene chiamato “rinnovo” può in realtà essere, sul piano sostanziale, una semplice proroga del rapporto originario, quando avviene senza soluzione di continuità. Non conta il nome dell’atto, ma la sua natura. Se il rapporto prosegue senza interruzioni, non nasce un nuovo titolo. E se non nasce un nuovo titolo, non si apre automaticamente la porta alla direttiva.

È un passaggio cruciale, perché sposta completamente il piano del discorso. Non si tratta più di stabilire se una concessione esista oggi, ma di capire che tipo di continuità giuridica ha avuto nel tempo. La recente ordinanza della Corte di giustizia del 2025 ha chiarito che le concessioni rinnovate dopo il 2009 rientrano nella direttiva al momento del rinnovo. Ma proprio qui sta il punto: la Corte parla di rinnovi, non di proroghe. E quindi, ancora una volta, tutto dipende da come si qualifica il percorso concreto di quella concessione.

Ecco perché la tesi del “tutti a gara” mostra tutta la sua fragilità. Perché mette sullo stesso piano situazioni radicalmente diverse: concessioni nate prima del 2009 e mai cessate, semplicemente prorogate, e concessioni oggetto di veri rinnovi con nuovi titoli e nuove condizioni.

Questo articolo ha un commento

  1. Claudio piras

    Tutto giusto tutto perfetto ma dimentichiamo una cosa ovvero chiudiamo la porta x non fare entrare i ladri ma questi li abbiamo già dentro casa, tutta gente ferita a rubare in qualsiasi modo e lo fanno anche nei modi più schifosi xchè sono dei ladri e vigliacchi e a questa gente bisogna trattarli come i serpenti velenosi, x evitare che mordano bisogna tagliargli la testa ed allora il problema è risolto

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