Conversione in legge del d.l. 11 marzo 2026 nr. 32 recante disposizioni urgenti in materia di concessioni – Proposte di emendamenti agg: TUTTI GLI EMENDAMENTI

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Nel fascicolo degli emendamenti all’articolo 8 si fronteggiano due linee opposte: una più favorevole alla continuità d’impresa, alla pianificazione e al riconoscimento del valore aziendale, l’altra più orientata a gare rigide, nessun vantaggio per l’uscente e maggiore spazio alle spiagge libere.

Tra i firmatari compaiono la Lega con Romeo, Potenti, Bergesio, Cantalamessa, Germanà e Centinaio, il PD con Nicola Irto, Lorenzo Basso e Michele Fina, AVS con De Cristofaro, Cucchi e Magni, FdI con Rosa e Sigismondi, Forza Italia con Gasparri e Damiani, Italia Viva con Silvia Fregolent e il gruppo Nave-Croatti-Di Girolamo-Sironi, con Croatti, Di Girolamo e Sironi riconducibili al M5S. Se il criterio di lettura è l’interesse delle imprese balneari già operanti, gli emendamenti si dividono abbastanza chiaramente tra quelli più favorevoli al comparto e quelli più penalizzanti. I primi tendono a riconoscere l’impresa, a evitare vuoti amministrativi e a subordinare le gare a pianificazione e istruttoria; i secondi puntano invece a rafforzare la gara pura, a ridurre il peso dell’uscente e a vincolare di più l’uso economico della costa.

Tra gli emendamenti più favorevoli al settore spicca anzitutto l’8.9 della Lega, firmato da Massimiliano Romeo, Manfredi Potenti, Giorgio Maria Bergesio, Gianluca Cantalamessa e Antonino Germanà. Il passaggio centrale chiede che, “in sede di affidamento della concessione”, l’ente gestore dia “adeguata considerazione al valore aziendale dell’impresa”, cioè ai beni materiali e immateriali periziati ai sensi della legge 118 del 2022. È il testo più favorevole alla tesi secondo cui lo stabilimento balneare non è una mera occupazione di suolo pubblico, ma un’impresa con un patrimonio economico e organizzativo che deve pesare nella valutazione delle offerte.

Nella stessa area si collocano poi gli emendamenti 8.38 di Forza Italia e 8.39 della Lega, che legano le procedure ai piani urbanistici e ai piani di utilizzo dell’arenile. L’8.38, firmato da Maurizio Gasparri e Damiani, prevede che l’ente concedente avvii la procedura “nel rispetto dei piani urbanistici e del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo” e, nelle more, possa rilasciare “concessioni demaniali provvisorie”. L’8.39, firmato da Romeo, Cantalamessa, Potenti, Germanà e Bergesio, va nella stessa direzione e aggiunge l’obbligo di valutare “la sussistenza o meno del requisito dell’interesse transfrontaliero” e “della scarsità della risorsa naturale” con un approccio quantitativo e qualitativo.

Sempre tra i testi favorevoli al comparto va inserito l’8.42 della Lega, perché prova a proteggere la continuità materiale del servizio. L’emendamento stabilisce che i Comuni possano tener conto dell’impegno del vincitore a mantenere “senza soluzione di continuità” le opere di facile rimozione e le attrezzature già presenti sull’area demaniale alla scadenza della concessione.
È una norma molto concreta, che interessa il settore perché riduce il rischio di interruzioni, smontaggi inutili e blocchi operativi nel passaggio tra un concessionario e l’altro.

Nella fascia degli emendamenti sfavorevoli vanno poi collocati anche i testi 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13, cioè le proposte “salva-procedure” firmate rispettivamente da Sigismondi per FdI, dal gruppo Nave-Croatti-Di Girolamo-Sironi, dal PD con Irto-Basso-Fina e da Silvia Fregolent per Italia Viva. In tutti questi casi il nucleo del testo è la formula “sono fatte salve le procedure di affidamento” già esperite o avviate al momento della pubblicazione dello schema di bando. Per il comparto è un passaggio destabilizzante, perché tende ad evitare che il nuovo impianto normativo travolga iter amministrativi già in corso che non abbiano previsto specifiche misure di tutela dei concessionari uscenti, che sarebbero discriminati rispetto a quelli che non hanno ancora affrontato le nuove gare

Sulla linea degli emendamenti più penalizzanti per il settore ci sono quelli che colpiscono direttamente la posizione del concessionario uscente. Il riferimento principale è agli emendamenti 8.22 del PD8.23 di AVS e 8.24 del gruppo Nave-Croatti-Di Girolamo-Sironi, che convergono sullo stesso impianto. In questi testi si legge che “nessun punteggio premiale” debba essere attribuito all’uscente, che l’indennizzo sia limitato al “valore degli investimenti non ancora ammortizzati” e che sia esclusa “qualunque forma di prelazione”.

Per molte imprese balneari questo è il passaggio più duro dell’intero fascicolo, perché cancella il vantaggio competitivo legato alla storia aziendale e nega rilievo economico all’avviamento e al valore d’impresa. Dal punto di vista politico, questi emendamenti segnano una linea che privilegia la contendibilità della concessione rispetto alla tutela della continuità imprenditoriale.

Molto penalizzanti per il comparto sono anche gli emendamenti 8.35 del PD8.36 del gruppo Nave-Croatti-Di Girolamo-Sironi e 8.37 di AVS, perché blindano il modello della gara come unica via. I testi dicono che le procedure “si svolgono esclusivamente mediante” gara ad evidenza pubblica e che “non sono ammesse” manifestazioni di interesse prive di effettiva concorrenza, project financing con prelazione e “assegnazioni dirette, proroghe o rinnovi” fuori dal perimetro della legge 118 del 2022. Per i concessionari storici, il significato è netto: fine di ogni residuo spazio per proroghe, rinnovi impliciti o strumenti che attenuino l’impatto della gara.

Tra i testi più pesanti per il modello italiano vanno collocati anche gli emendamenti sulle spiagge libere, cioè l’8.32 del PD, l’8.33 di AVS e l’8.28 di FdI. L’8.32 e l’8.33 stabiliscono che “la quota di spiagge liberamente e gratuitamente fruibili non deve essere inferiore al 50 per cento” dell’arenile balneabile per ciascun ambito omogeneo, mentre l’8.28 di Rosa-Sigismondi fissa la soglia al “45% dell’arenile balneabile”. Sono proposte che incidono direttamente sulla quantità di costa concedibile e quindi sulla sostenibilità economica del modello balneare in molti Comuni.

Infine, vanno considerati molto onerosi per il comparto anche gli emendamenti ambientali 8.17 di AVS8.18 del PD e 8.19 del gruppo Nave-Croatti-Di Girolamo-Sironi. In quei testi ricorrono formule come “strutture completamente amovibili”, “vietate fondazioni in cemento armato”, “Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)” e “valutazione dello stato erosivo” del tratto di costa interessato. Sono misure che rafforzano la tutela ambientale, ma che dal punto di vista delle imprese aumentano costi, vincoli tecnici e incertezza sugli investimenti futuri.

La fotografia politica finale è piuttosto chiara anche se indirizzata totalmente alle gare.


Gli emendamenti più favorevoli al settore arrivano soprattutto dalla Lega e, su alcuni punti, da Forza ItaliaFratelli d’ItaliaItalia Viva e da proposte di salvaguardia procedurale; quelli più penalizzanti portano invece soprattutto le firme del PD, di AVS e del gruppo Nave-Croatti-Di Girolamo-Sironi, cioè dell’area che punta a un sistema più competitivo, più vincolato al diritto europeo e meno protettivo verso il concessionario uscente. Italia Viva compare solo su profili circoscritti, soprattutto di salvaguardia procedurale.

Tutti gli emendamenti

Art. 8
8.1
IRTO, BASSO, FINA
Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «acquisiti i pareri dell’Autorità nazionale anticorruzione, nonché dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

8.2
NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI
Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «acquisiti i pareri dell’Autorità nazionale anticorruzione, nonché dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».

8.3
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Al comma 1, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «, acquisiti i pareri dell’Autorità nazionale anticorruzione, nonché dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,».8.4
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Al comma 1 sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti:
«Conferenza Stato-Regioni».

8.5
ROSA, SIGISMONDI
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «bando-tipo» inserire le seguenti: «conforme ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità»;
b) dopo l’ultimo periodo aggiungere, in fine, il seguente: «In caso di modifiche legislative che incidano sulla disciplina delle concessioni demaniali di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne assicura l’aggiornamento.».

8.6
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Al comma 1, dopo le parole: «uno schema di bando-tipo» inserire le seguenti: «conforme ai principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e non discriminazione sanciti dalla direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) e dagli articoli 49 e 56 TFUE, che contenga i principi e i contenuti minimi inderogabili quali la conformità al diritto europeo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiorna lo schema del bando tenendo conto della giurisprudenza in materia e degli orientamenti della Commissione europea».

8.7
IRTO, BASSO, FINA
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conforme ai principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e non discriminazione sanciti dalla direttiva 2006/123/CE e dagli articoli 49 e 56 TFUE, che contenga i principi e i contenuti minimi inderogabili indicati ai commi seguenti. Lo schema è predisposto in modo da garantire che i Comuni che vi si conformino non incorrano in violazioni del diritto dell’Unione europea e della normativa nazionale vigente. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura l’aggiornamento dello schema ogniqualvolta intervengano pronunce giurisdizionali o orientamenti della Commissione europea che ne richiedano la revisione.».

8.8
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Lo schema di bando-tipo di cui al primo periodo deve essere conforme ai principi di imparzialità, trasparenza, par condicio e non discriminazione sanciti dalla direttiva 2006/123/CE e dagli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura l’aggiornamento dello schema ogniqualvolta intervengano pronunce giurisdizionali o orientamenti della Commissione europea che ne richiedano la revisione.».

8.9
ROMEO, POTENTI, BERGESIO, CANTALAMESSA, GERMANÀ
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di affidamento della concessione, l’ente gestore deve dare adeguata considerazione al valore aziendale dell’impresa, costituito dai beni materiali e immateriali, come periziati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 9 della legge 5 agosto 2022 n. 118 ai fini della valutazione delle offerte in relazione ai piani economico finanziari.».

La finalità è quella di conservare il valore delle aziende attualmente operanti e di garantire la par condicio fra gli attuali concessionari, che in questo modo contabilizzano gli investimenti già effettuati e gli eventuali concorrenti che si trovano in posizione di vantaggio non avendo effettuato alcun investimento sull’area interessata


8.10
SIGISMONDI
Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di affidamento di cui all’articolo 4, comma 4, della legge del 5 agosto 2022, n. 118, già esperite o avviate al momento della pubblicazione dello schema di bando.».

8.11
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di affidamento di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022, già esperite o avviate al momento della pubblicazione dello schema di bando-tipo.».

8.12
IRTO, BASSO, FINA
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di affidamento di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, già esperite o avviate al momento della pubblicazione dello schema di bando.».

8.13
FREGOLENT
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le procedure di affidamento di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022, già esperite o avviate al momento della pubblicazione dello schema di bando.».

8.14
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le amministrazioni competenti provvedono, in ogni caso, all’indizione delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime entro il 30 settembre 2026.».

8.15
SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Lo schema di bando-tipo assicura, in ogni caso:
a) la previsione di criteri di valutazione dell’offerta idonei a valorizzare le specificità culturali, sociali e delle tradizioni del contesto territoriale;
b) l’impiego, in misura significativa, di personale residente nel territorio comunale o nei comuni limitrofi, quale elemento di ricaduta occupazionale locale;
c) la previsione di servizi e iniziative finalizzati alla promozione della cultura, dell’identità e delle tradizioni locali, nonché alla partecipazione della comunità residente alla fruizione degli spazi demaniali;
d) l’adozione di misure volte a garantire condizioni di accesso e fruizione dei servizi balneari in favore dei residenti, anche mediante politiche tariffarie agevolate o servizi dedicati;
e) criteri orientati alla sostenibilità ambientale e alla tutela del paesaggio costiero e alla preservazione delle specie vegetali autoctone, in coerenza con le caratteristiche del territorio.
f) la previsione di servizi a favore delle spiagge libere confinanti, con particolare riferimento alla sicurezza, alla sorveglianza, al servizio di salvataggio in mare, nonché alla pulizia quotidiana degli arenili;
g) la previsione di strutture e servizi accessibili alle persone con disabilità e alle persone con ridotta capacità motoria, garantendo l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità delle strutture, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche e della piena fruizione dell’offerta turistica.
1-ter.Le disposizioni di cui al presente comma sono definite nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa nazionale ed europea.».

8.16
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la fruizione pubblica del demanio marittimo e il diritto di accesso al mare, i bandi di gara e i provvedimenti di pianificazione degli arenili assicurano in ogni caso:
a) una quota adeguata, comunque non inferiore al 50 per cento, della superficie degli arenili dati in concessione destinata alla libera fruizione, ove compatibile con le caratteristiche morfologiche del litorale;
b) l’alternanza tra tratti di spiaggia libera e tratti oggetto di concessione;
c) il libero e gratuito accesso e transito verso la battigia e il mare, nonché l’assenza di barriere architettoniche o visive che impediscano o limitino tale accesso;
d) la presenza, anche nei tratti oggetto di concessione, di corridoi o fasce di libero passaggio e fruizione idonei a garantire l’accesso pubblico al mare;
e) la tutela dell’ecosistema costiero e la previsione di strutture amovibili o di facile rimozione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di riduzione dell’impatto antropico sugli arenili;
f) l’adozione di misure idonee per l’accessibilità e la fruizione degli arenili da parte delle persone con disabilità;
g) l’organizzazione di adeguati servizi di sorveglianza e sicurezza della balneazione;
h) la cura, la manutenzione e la pulizia degli arenili e delle aree immediatamente limitrofe per l’intero arco dell’anno;
i) la continuità occupazionale dei lavoratori stagionali, nonché forme contrattuali legali e conformi sottoscritte dai sindacati comparativamente più rappresentativi, anche per i neo assunti;
l) l’immediata decadenza della concessione in caso di abusi edilizi accertati in via definitiva;
m) l’adeguamento dei canoni di concessione indicizzandolo sulla proporzionalità diretta e sistematica degli incassi effettivi del singolo stabilimento, comunque non inferiore al 2 per cento.».

8.17
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la fruizione pubblica del demanio marittimo e il diritto di accesso al mare, il bando-tipo di cui al comma 1 e i provvedimenti di pianificazione degli arenili assicurano in ogni caso:
a) il requisito dell’utilizzo di strutture completamente amovibili e la seguente rimozione delle stesse al termine della stagione balneare o alla scadenza della concessione, a spese del concessionario;
b) il divieto di fondazioni in cemento armato e di strutture di difficile rimozione;
c) la valutazione dell’impatto sulle specie protette presenti sull’area demaniale, incluse Charadrius alexandrinus(fratino) e Caretta caretta, e sugli habitat dunali;
d) per le aree ricadenti in Siti di interesse comunitario o Zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, la subordinazione di ogni concessione all’esito favorevole della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);
e) la preferenza per tecniche di ingegneria naturalistica rispetto a opere rigide di difesa costiera;
f) la valutazione dello stato erosivo del tratto di costa interessato come presupposto dell’affidamento.».

8.18
IRTO, BASSO, FINA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il bando-tipo include tra i criteri di valutazione e le condizioni obbligatorie della concessione:
a) il requisito di strutture completamente amovibili e rimosse al termine della stagione balneare o alla scadenza della concessione, a spese del concessionario. Sono vietate fondazioni in cemento armato e strutture di difficile rimozione;
b) la valutazione dell’impatto sulle specie protette presenti sull’area demaniale, incluse Charadrius alexandrinus(fratino) e Caretta caretta, e sugli habitat dunali;
c) per le aree ricadenti in SIC o ZPS ai sensi delle direttive 92/43/ CEE e 2009/147/CE, la subordinazione di ogni concessione all’esito favorevole della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);
d) la preferenza per tecniche di ingegneria naturalistica rispetto a opere rigide di difesa costiera;
e) la valutazione dello stato erosivo del tratto di costa interessato come presupposto dell’affidamento.».

8.19
NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis.Lo schema di bando-tipo include tra i criteri di valutazione e le condizioni obbligatorie della concessione:
a) il requisito di strutture completamente amovibili e rimosse al termine della stagione balneare o alla scadenza della concessione, a spese del concessionario e sono vietate le fondazioni in cemento armato e le strutture di difficile rimozione;
b) la valutazione dell’impatto sulle specie protette presenti sull’area demaniale, incluse Charadrius alexandrinus (fratino) la Caretta caretta gli habitat dunali;
c) per le aree ricadenti in SIC o ZPS ai sensi delle direttive 92/43/ CEE e 2009/147/CE, la concessione è subordinata all’esito favorevole della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);
d) le tecniche di ingegneria naturalistica rispetto a opere rigide di difesa presenti sulla costa;
e) la valutazione dello stato erosivo del tratto di costa interessato.».

8.20
IRTO, BASSO, FINA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il bando-tipo prevede:
a) che per le aree demaniali da destinare a spiaggia libera attrezzata o a spiaggia libera con servizi, i bandi possano riservare appositi lotti alla partecipazione esclusiva degli enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) che i criteri di valutazione economico-finanziaria siano calibrati in modo da non discriminare i soggetti senza scopo di lucro, valorizzando qualità progettuale, sostenibilità ambientale e impatto sociale;
c) che le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS siano ammesse alle procedure di co-programmazione e coprogettazione ai sensi degli articoli da 55 a 57 del Codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

8.21
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Lo schema di bando-tipo di cui al comma 1 garantisce:
a) che per le aree demaniali da destinare a spiaggia libera attrezzata o a spiaggia libera con servizi, i bandi possano riservare appositi lotti alla partecipazione esclusiva degli enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
b) che i criteri di valutazione economico-finanziaria siano calibrati in modo da non discriminare i soggetti senza scopo di lucro, valorizzando qualità progettuale, sostenibilità ambientale e impatto sociale;
c) che le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS siano ammesse alle procedure di co-programmazione e coprogettazione ai sensi degli articli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.».

8.22
IRTO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Lo schema di bando-tipo assicura in ogni caso:
a) che nessun punteggio premiale sia attribuito al titolare della concessione uscente in ragione della pregressa titolarità della medesima concessione o di altra concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo;
b) che l’esperienza professionale rilevante ai fini della valutazione sia quella maturata nei settori del turismo, della ristorazione, della gestione di impianti sportivi o di aree di pubblico utilizzo, senza che sia richiesta la specifica provenienza dal settore balneare;
c) che l’eventuale indennizzo a carico del concessionario subentrante sia limitato al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, verificato da un perito indipendente nominato dall’ente concedente, con esclusione di qualunque componente a titolo di avviamento, perdita di chance o valore d’impresa;
d) che nessun criterio di valutazione tenga conto dell’entità dell’indennizzo offerto al concessionario uscente;
e) che sia esclusa qualunque forma di prelazione o riserva di proroga in favore del concessionario uscente.».

8.23
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Lo schema di bando-tipo assicura in ogni caso:
a) che nessun punteggio premiale sia attribuito al titolare della concessione uscente in ragione della pregressa titolarità della medesima concessione o di altra concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo;
b) che l’esperienza professionale rilevante ai fini della valutazione sia quella maturata nei settori del turismo, della ristorazione, della gestione di impianti sportivi o di aree di pubblico utilizzo, senza che sia richiesta la specifica provenienza dal settore balneare;
c) che l’eventuale indennizzo a carico del concessionario subentrante sia limitato al valore degli investimenti non ancora ammortizzati, verificato da un perito indipendente nominato dall’ente concedente, con esclusione di qualunque componente a titolo di avviamento, perdita di chance o valore d’impresa;
d) che nessun criterio di valutazione tenga conto dell’entità dell’indennizzo offerto al concessionario uscente;
e) che sia esclusa qualunque forma di prelazione o riserva di proroga in favore del concessionario uscente.».

8.24
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Lo schema di bando-tipo assicura in ogni caso che:
a) nessun punteggio può essere attribuito alla mera qualità di concessionario uscente;
b) resta ferma la possibilità di valorizzare, in modo non discriminatorio e su base oggettiva, elementi di affidabilità gestionale per le PMI a carattere familiare, come regolarità amministrativa, qualità dei servizi resi, sostenibilità ambientale e correttezza nei rapporti di lavoro purché tali criteri siano accessibili anche a operatori non uscenti mediante esperienze equivalenti in
settori analoghi;
c) che l’eventuale indennizzo a carico del concessionario subentrante sia limitato al valore degli investimenti non ancora ammortizzati o ivi compresi gli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati in presenza di eventi calamitosi verificati da un perito indipendente nominato dall’ente concedente, con esclusione di qualunque componente a titolo di avviamento, perdita di chance o valore d’impresa;
d) che nessun criterio di valutazione tenga conto dell’entità dell’indennizzo offerto al concessionario uscente;
e) che sia esclusa qualunque forma di prelazione o riserva di proroga in favore del concessionario uscente.».

8.25
IRTO, BASSO, FINA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il bando-tipo prevede obbligatoriamente:
a) una clausola di continuità occupazionale che riconosce priorità, in capo al concessionario subentrante, all’assunzione del personale già impiegato sulla medesima area demaniale, a condizioni contrattuali non peggiorative;
b) l’obbligo di applicare contratti collettivi nazionali di lavoro coerenti con le mansioni effettivamente svolte e di garantire la tracciabilità dei rapporti di lavoro;
c) la decadenza della concessione in caso di violazioni gravi e reiterate in materia di lavoro, ivi incluso il lavoro irregolare;
d) l’obbligo di garantire il servizio di assistenza ai bagnanti e salvamento in mare secondo gli standard del decreto ministeriale 15 giugno 2024, n. 85.».

8.26
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Lo schema di bando- tipo deve contenere:
a) una clausola di continuità occupazionale volta a garantire, in capo al concessionario subentrante, il riconoscimento di un diritto di priorità nell’assunzione del personale già impiegato presso la medesima area demaniale, con mantenimento di condizioni contrattuali ed economiche non inferiori a quelle in essere;
b) l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, pertinenti rispetto alle mansioni effettivamente svolte, nonché l’obbligo di assicurare la piena tracciabilità e regolarità dei rapporti di lavoro;
c) la decadenza dalla concessione quale effetto di violazioni gravi e reiterate della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi compreso l’impiego di lavoro irregolare o non dichiarato;
d) l’obbligo di assicurare il servizio di assistenza ai bagnanti e di salvamento in mare nel rispetto degli standard e dei requisiti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 giugno 2024, n. 85.».

8.27
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Lo schema di bando-tipo di cui al comma 1 deve in ogni caso contenere:
a) una clausola di continuità occupazionale che riconosce priorità, in capo al concessionario subentrante, all’assunzione del personale già impiegato sulla medesima area demaniale, a condizioni contrattuali non peggiorative;
b) l’obbligo di applicare contratti collettivi nazionali di lavoro coerenti con le mansioni effettivamente svolte e di garantire la tracciabilità dei rapporti di lavoro;
c) la decadenza della concessione in caso di violazioni gravi e reiterate in materia di lavoro, ivi incluso il lavoro irregolare;
d) l’obbligo di garantire il servizio di assistenza ai bagnanti e salvamento in mare secondo gli standard del decreto ministeriale 15 giugno 2024, n. 85.». 111

8.28
ROSA, SIGISMONDI
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il bando-tipo prevede l’esclusione obbligatoria dalla partecipazione dei soggetti che:
a) abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per reati ambientali, edilizi, fiscali o per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, relativi alla gestione di aree demaniali marittime;
b) siano stati destinatari, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, di revoca, decadenza o annullamento di concessioni demaniali per inadempienza degli obblighi concessori, di cui all’articolo 47 del Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
c) abbiano realizzato opere abusive non sanate sull’area demaniale, accertate in via definitiva;
d) risultino in mora nel pagamento dei canoni demaniali relativi a precedenti o attuali concessioni.”
1-ter. Il bando-tipo stabilisce che:
a) le procedure di affidamento sono precedute dalla verifica, in termini di metri lineari di costa per ciascun ambito omogeneo del Comune, del rispetto del principio di adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere attrezzate di cui all’art. 4, comma 2, legge 5 agosto 2022, n. 118 e all’art. 1, comma 254, legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) la quota di spiagge liberamente e gratuitamente fruibili non deve essere inferiore al 45% dell’arenile balneabile per ciascun ambito omogeneo del Comune, distribuite in posizioni di qualità equivalente a quelle delle aree in concessione, con larghezza sufficiente alla fruizione collettiva, esposizione solare adeguata e accessibilità garantita.».

8.29
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Lo schema di bando-tipo prevede l’esclusione obbligatoria dalla partecipazione dei soggetti che:
a) abbiano riportato condanne definitive, per reati gravi connessi alla gestione del demanio, all’ambiente, alla sicurezza sul lavoro al fisco e alla pubblica amministrazione. In caso di condanne definitive successive all’affidamento in concessione, il concessionario decade dalla stessa.
b) siano stati destinatari, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, di revoca, decadenza o annullamento di concessioni demaniali per inadempienza degli obblighi concessori (articolo 47 Codice della navigazione);
c) abbiano realizzato opere abusive non sanate sull’area demaniale, accertate in via definitiva;
d) abbiano violato in modo reiterato le disposizioni sul libero accesso alla battigia (articolo 1, commi 250-257, legge n. 296 del 2006; articolo 11, legge n. 217 del 2011);
e) risultino in mora nel pagamento dei canoni demaniali relativi a concessioni precedenti o attuali.».

8.30
IRTO, BASSO, FINA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il bando-tipo prevede l’esclusione obbligatoria dalla partecipazione dei soggetti che:
a) abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per reati ambientali, edilizi, fiscali o per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, relativi alla gestione di aree demaniali marittime;
b) siano stati destinatari, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, di revoca, decadenza o annullamento di concessioni demaniali per inadempienza degli obblighi concessori, come previsto dall’articolo 47 del Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
c) abbiano realizzato opere abusive non sanate sull’area demaniale, accertate in via definitiva;
d) abbiano violato in modo reiterato le disposizioni sul libero accesso alla battigia, come previsto dall’articolo 1, commi da 250 a 257 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall’articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217;
e) risultino in mora nel pagamento dei canoni demaniali relativi a precedenti o attuali concessioni.».

8.31
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il bando-tipo di cui al comma 1 deve prevedere l’esclusione dalla partecipazione dei soggetti che:
a) abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per reati ambientali, edilizi, fiscali o per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, relativi alla gestione di aree demaniali marittime;
b) siano stati destinatari, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, di revoca, decadenza o annullamento di concessioni demaniali per inadempienza degli obblighi concessori ai sensi dell’articolo 47 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
c) abbiano realizzato opere abusive non sanate sull’area demaniale, accertate in via definitiva;
d) abbiano violato in modo reiterato le disposizioni sul libero accesso alla battigia ai sensi dell’articolo 1, commi dal 250 al 257 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell’articolo 11 della legge 15 dicembre 2011 n. 217;
e) risultino in mora nel pagamento dei canoni demaniali relativi a precedenti o attuali concessioni.».

8.32
IRTO, BASSO, FINA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il bando-tipo stabilisce che:
a) le procedure di affidamento sono precedute dalla verifica del rispetto del principio di adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere;
b) la verifica di cui alla lettera a) è condotta in termini di metri lineari di costa per ciascun ambito omogeneo del Comune, e la quota di spiagge liberamente e gratuitamente fruibili non deve essere inferiore al 50 per cento dell’arenile balneabile per ciascun ambito;
c) le spiagge libere sono distribuite in posizioni di qualità equivalente a quelle delle aree in concessione, con larghezza sufficiente alla fruizione collettiva, esposizione solare adeguata e accessibilità garantita;
d) in caso di accertata insufficienza della quota minima, il Comune è tenuto a ridurre le aree concedibili prima di procedere all’indizione dei bandi.».

8.33
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Lo schema di bando-tipo di cui al comma 1 deve in ogni caso
garantire:
a) la verifica del rispetto del principio di adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere attrezzate di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 5 agosto 2022, n. 118 e all’articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
b) che la verifica di cui alla lettera a) sia condotta in termini di metri lineari di costa per ciascun ambito omogeneo del Comune, e la quota di spiagge liberamente e gratuitamente fruibili non sia inferiore al 50 per cento dell’arenile balneabile per ciascun ambito;
c) una distribuzione delle spiagge libere e in posizioni di qualità equivalente a quelle delle aree in concessione, con larghezza sufficiente alla fruizione collettiva, esposizione solare adeguata e accessibilità garantita;
d) che in caso di accertata insufficienza della quota minima il Comune sia tenuto a ridurre le aree concedibili prima di procedere all’indizione dei bandi.».

8.34
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente «1-bis. Lo schema di bando-tipo stabilisce che:
a) le procedure di affidamento sono precedute della verifica del rispetto del principio di adeguato equilibrio tra aree demaniali in concessione e aree libere o libere attrezzate di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 118 del 2022 e all’articolo 1, comma 254, della legge. n. 296 del 2006;
b) la verifica preventiva di un adeguato equilibrio tra aree in concessione e aree libere da misurare in metri lineari di costa e qualità effettiva della fruizione, con l’obbligo per il comune di motivare specificamente l’assetto prescelto e di garantire un incremento progressivo delle spiagge libere laddove risultino insufficienti;
c) le spiagge libere sono distribuite in posizioni di qualità equivalente a quelle delle aree in concessione, con larghezza sufficiente alla fruizione collettiva, esposizione solare adeguata e accessibilità garantita;
d) facoltà per i comuni di prevedere, per le aree da destinare a spiaggia libera attrezzata o a servizi di interesse generale, criteri e lotti funzionali che valorizzino la partecipazione degli ETS iscritti al RUNTS, in ragione dell’impatto sociale, dell’inclusione, dell’accessibilità e della sostenibilità.».

8.35
IRTO, BASSO, FINA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Il bando-tipo stabilisce che le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo si svolgono esclusivamente mediante ricorso a bandi di gara ad evidenza pubblica, con criteri oggettivi e predeterminati. Non sono ammesse:
a) procedure di “rende noto” o di manifestazione d’interesse prive dei requisiti di trasparenza, pubblicità europea e competitività previsti dalla direttiva 2006/123/CE, anche se previste da leggi regionali;
b) procedure di project financing ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che conferiscano al promotore un diritto di prelazione sulla concessione demaniale marittima;
c) assegnazioni dirette, proroghe o rinnovi in favore del concessionario in corso al di fuori delle procedure di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118.».

8.36
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Il bando-tipo stabilisce che le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo si svolgono esclusivamente mediante gara pubblica ad evidenza pubblica, con criteri oggettivi e predeterminati. Non sono ammesse:
a) la pubblicazione e le previsioni recate dal “rende noto” o le manifestazioni d’interesse prive dei requisiti di trasparenza, pubblicità e concorrenza previsti dalla direttiva 2006/123/CE, anche se previste da leggi regionali;
b) procedure di project financing di cui all’articolo 193 del decreto-legislativo del 2023 n. 36 che conferiscano al promotore un diritto di prelazione sulla concessione demaniale marittima;
c) le assegnazioni dirette, proroghe o rinnovi in favore del concessionario in corso al di fuori delle procedure di cui alla legge n. 118 del 2022.».

8.37
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo del bando-tipo di cui al comma 1 si svolgono esclusivamente mediante gara ad evidenza pubblica, con criteri oggettivi e predeterminati. Non sono in ogni caso ammesse:
a) procedure fondate su meri avvisi di indagine di mercato o manifestazioni di interesse che non si configurino come procedure di gara ad evidenza pubblica, ovvero che non assicurino adeguati livelli di trasparenza, pubblicità a livello europeo e confronto concorrenziale, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2006/123/CE e alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici, anche se previste da leggi regionali;
b) procedure di finanza di progetto ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 che conferiscano al promotore un diritto di prelazione o comunque una posizione di vantaggio idonea a pregiudicare la parità di trattamento tra gli operatori economici nell’assegnazione della concessione demaniale marittima;
c) assegnazioni dirette, proroghe o rinnovi in favore del concessionario uscente al di fuori delle procedure di cui alla legge 5 agosto 2022 n. 118.».

8.38
GASPARRI, DAMIANI
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. L’ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui all’articolo precedente nel rispetto dei piani urbanistici e del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6 comma 3 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con la legge 4 dicembre 1993 nr. 494 conformi al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
1-ter. L’ente concedente che non è dotato dei piani di cui al comma precedente avvia la procedura di adozione o di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione e programmazione territoriale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’ente concedente, nelle more dell’approvazione dello strumento di pianificazione e programmazione territoriale, può garantire la continuità del servizio procedendo al rilascio di concessioni demaniali provvisorie di cui all’articolo 10 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952 n. 328, in favore dei concessionari che ne facciano espressamente richiesta.
1-quater. Nella redazione dei piani di utilizzazione dell’arenile di cui al primo comma l’Ente concedente ha l’obbligo di valutare, sulla base di una adeguata istruttoria alla luce di una esaustiva motivazione, la sussistenza o meno del requisito dell’interesse transfrontaliero e della scarsità della risorsa naturale della costa regionale destinabile a tale di tipo di concessioni, in base ad un approccio che deve essere quantitativo e qualitativo.».

La proposta è finalizzata ad assicurare che l’assegnazione dei lotti di demanio marittimo possaavvenire solo su un progetto conforme alla pianificazione urbanistica.

8.39
ROMEO, CANTALAMESSA, POTENTI, GERMANÀ, BERGESIO
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. L’ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui al comma precedente nel rispetto dei piani urbanistici e del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6 comma 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con la legge 4 dicembre 1993, n. 494 conformi al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
1-ter. L’ente concedente, nelle more dell’approvazione dello strumento di pianificazione e programmazione territoriale, al fine di garantire la continuità del servizio, può valutare di procedere al rilascio di concessioni demaniali provvisorie di cui all’articolo 10 del Regio decreto 30 marzo 1942, n.327, in favore dei concessionari che ne facciano espressamente richiesta.
1-quater. Nella redazione dei piani di utilizzazione dell’arenile di cui al comma 1-bis, l’ente concedente ha l’obbligo di valutare, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, la sussistenza o meno del requisito dell’interesse transfrontaliero della scarsità della risorsa naturale della costa regionale destinabile a tale di tipo di concessioni, in base ad un approccio che deve essere quantitativo e qualitativo.»

La proposta è finalizzata ad assicurare che l’assegnazione dei lotti di demanio marittimo possaavvenire solo su un progetto conforme alla pianificazione urbanistica.


8.40
NAVE, DI GIROLAMO, SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Lo schema di bando-tipo di cui al comma 1 e la conseguente
procedura di affidamento delle concessioni demaniali sono coerenti con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.».

8.41
IRTO, BASSO, FINA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Il bando-tipo prevede che le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo si svolgono esclusivamente mediante ricorso a bandi di gara ad evidenza pubblica, con criteri oggettivi e predeterminati.».

8.42
ROMEO, BERGESIO, POTENTI, CANTALAMESSA, GERMANÀ
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi nei confronti dell’utenza, nonché la tutela del bene demaniale ai fini ambientali e di sicurezza, i Comuni tengono conto, fra i criteri di gara, dell’impegno da parte del concorrente, qualora risulti vincitore, a mantenere in uso, senza soluzione di continuità, le opere di facile rimozione, se realizzate nel rispetto della normativa edilizia, nonché le attrezzature già presenti sull’area demaniale alla scadenza della concessione.».


Lo scopo delle proposte è quello di favorire e garantire la continuità del servizio indispensabile oltre che opportuno anche per la tutela della pubblica incolumità esposta al rischio per l’interruzione del servizio di salvataggio.

8.43
CANTALAMESSA, CENTINAIO, BERGESIO, POTENTI, GERMANÀ
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità e la qualità dell’offerta turistico-ricettiva, nonché di promuovere forme integrate di fruizione del litorale, l’amministrazione competente può prevedere nella predisposizione del bando di cui al comma 1, criteri di premialità a favore delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ubicate in posizione confinante con l’area
demaniale marittima oggetto della concessione, qualora, previa verifica della sussistenza di condizioni di infungibilità funzionale, l’accesso alla spiaggia costituisca elemento integrante e qualificante dell’offerta turistico-ricettiva.
1-ter. Tali criteri di premialità sono definiti sulla base di parametri oggettivi, misurabili e verificabili, connessi alla qualità e alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura ricettiva confinante, con particolare riferimento:
a) alla sussistenza di investimenti connessi alla fruizione dell’arenile;
b) al livello di integrazione funzionale tra servizi balneari e servizi di ospitalità;
c) alla dotazione infrastrutturale e ai servizi accessori a favore dell’utenza;
e) alla capacità di garantire una gestione coordinata e migliorativa dell’offerta turistica complessiva dell’area e della fruizione del bene demaniale.
1-quater. La premialità è attribuita entro limiti tali da non determinare effetti distorsivi della concorrenza e nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.».

Le proposte si presume chieste dagli albergatori, sono finalizzate ad assicurare una premialità e una tutela specifica al sistema alberghiero.


8.44
POTENTI, GERMANÀ
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1.bis. All’articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Una quota pari al 50 per cento del canone dovuto ai sensi del comma 1 è attribuita all’ente concedente e deve essere destinata:
a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo;
b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.
1-ter Gli enti concedenti, al momento dell’accertamento del canone dovuto per l’utilizzo dei bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal decreto ministeriale 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell’importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.
1-quater Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Gli emendamenti prevedono l’assegnazione del 50 % del canone agli enti concedenti da destinare a opere di pubblica utilità.


8.45
FREGOLENT
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1.bis All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Una quota pari al 50 per cento del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all’ente concedente e deve essere destinata:
a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo,
b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.
1-ter. Gli enti concedenti, al momento dell’accertamento del canone dovuto per l’utilizzo dei bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal decreto ministeriale 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell’importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.
1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.46
NAVE, CROATTI, DI GIROLAMO, SIRONI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. «All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Una quota pari al 50 per cento del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all’ente concedente e deve essere destinata:
a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo,
b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.
1-ter. Gli enti concedenti, al momento dell’accertamento del canone dovuto per l’utilizzo dei bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal decreto ministeriale 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell’importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.
1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.47
IRTO, BASSO, FINA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
1-bis. Una quota pari al 50 per cento del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all’ente concedente e deve essere destinata:
a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo,
b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso
tra cui i piani di sicurezza della balneazione.
1-ter. Gli enti concedenti, al momento dell’accertamento del canone dovuto per l’utilizzo dei bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal decreto ministeriale 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell’importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.
1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

8.48
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis All’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Una quota pari al 50 per cento del canone dovuto ai sensi del comma 1, è attribuita all’ente concedente e deve essere destinata:
a) alla copertura delle spese amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo;
b) al finanziamento o al cofinanziamento di interventi di manutenzione delle aree costiere e opere di difesa della costa;
c) al miglioramento della fruibilità delle aree demaniali di libero uso tra cui i piani di sicurezza della balneazione.
1-ter. Gli enti concedenti, al momento dell’accertamento del canone dovuto per l’utilizzo dei bene demaniale marittimo, ferme restando le modalità di riscossione previste dal decreto ministeriale 19 novembre 2015 per la quota erariale, provvedono alla riscossione dell’importo di cui al comma precedente mediante le procedure previste dai singoli ordinamenti, incassando le somme in apposito capitolo con il vincolo di destinazione sopra riportato.
1-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1-bis, pari
a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.”.».

8.49
DE CARLO, SIGISMONDI
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalla situazione geopolitica internazionale, per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il canone dovuto per l’utilizzo di aree e pertinenze del demanio marittimo è ridotto, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2027, ad euro 2.500 annui.
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, nei limiti di 2,5 milioni di euro per l’anno 2026 e di 5 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, per le rispettive annualità, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato – provvede al monitoraggio dell’attuazione del comma 1-bis al fine di salvaguardare il rispetto dei predetti limiti.».

8.50
GASPARRI, DAMIANI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: “3-ter. Le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 possono essere modificate per esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti e per eventi naturali
straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto della concessione.”».


La proposta è diretta ad permettere di concordare il rilascio di una nuova concessione in sostituzione della vigente in presenza di eventi sopravvenuti e imprevisti che alterano l’economia del rapporto concessorio analogamente a quanto previsto dall’articolo 189 del dlgs nr.36/2023.

8.51
ROMEO, CANTALAMESSA, POTENTI, GERMANÀ, BERGESIO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All’articolo 4, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: “anche su istanza di parte”, sono sostituite con le seguenti: “sulla base dei piani urbanistici e del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6 comma 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con la legge 4 dicembre 1993 nr. 494 conformi al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”».

La proposta è finalizzata ad assicurare che l’assegnazione dei lotti di demanio marittimo possaavvenire solo su un progetto conforme alla pianificazione urbanistica.

8.52
ROMEO, POTENTI, BERGESIO, CANTALAMESSA, GERMANÀ
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«All’articolo 4, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
“g-bis) non è consentita l’applicazione dell’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, nella presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, del medesimo decreto legislativo”».

La proposta di emendamento sono volte a limitare la partecipazione alle gare alle aziende fornite della necessaria professionalità escludendo ATI e l’avvalimento.


8.53
GASPARRI, DAMIANI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis: non è consentita l’applicazione dell’articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 2023 nr. 36 né la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 65 comma 2 del medesimo decreto legislativo”».

La proposta di emendamento sono volte a limitare la partecipazione alle gare alle aziende fornite della necessaria professionalità escludendo ATI e l’avvalimento.


8.54
GASPARRI, DAMIANI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 6 dell’articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118 dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: “m-bis: l’impegno a garantire la continuità dei servizi”».

Lo scopo della proposta è quello di favorire e garantire la continuità del servizio indispensabile oltre che opportuno anche per la tutela della pubblica incolumità esposta al rischio per l’interruzione del servizio di salvataggio.


8.55
GASPARRI, DAMIANI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Dopo l’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è aggiunto
il seguente: “Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative)

  1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico – ricreative in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono autorizzati ad includere nelle proposte di PEF il valore dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono l’azienda che insiste sulle concessioni medesime determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto all’albo nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.”».
    La finalità è quella di conservare il valore delle aziende attualmente operanti e di garantire la par condicio fra gli attuali concessionari, che in questo modo contabilizzano gli investimenti già effettuati e gli eventuali concorrenti che si trovano in posizione di vantaggio non avendo effettuato alcun investimento sull’area interessata

8.56
POTENTI, GERMANÀ
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All’articolo 1, comma 572, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, le parole: “portuale e” sono soppresse». Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di diritti di imbarco portuale di passeggeri».

8.57
POTENTI, GERMANÀ
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al primo
periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “e di quelle relative alle aree e beni demaniali marittimi ricompresi nella circoscrizione territoriale delle Autorità di Sistema Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii.” ».

8.58
POTENTI, GERMANÀ
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis All’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dopo secondo periodo è aggiunto il seguente: “Per le concessioni relative alle aree e beni demaniali marittimi ricompresi nella circoscrizione territoriale delle Autorità di Sistema Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm. e ii., le Regioni determinano l’ammontare dell’imposta in misura non superiore al 5 per cento del canone di concessione annuo.”».

8.59
ROMEO, CANTALAMESSA, POTENTI, BERGESIO, GERMANÀ
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, nell’ambito della
riorganizzazione del settore di cui all’articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, al Codice della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, aggiungere in fine il seguente comma: “Il concessionario di un’area demaniale per uso turistico ricreativo deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e può essere concessionario fino ad un massimo di tre aree demaniali nello stesso territorio regionale.”
b) all’articolo 45 bis, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sopprimere la parola: “altresì”;
c) all’articolo 46, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: “L’autorizzazione può essere rilasciata per le concessioni ad uso turistico ricreativo, dopo 5 anni dal loro rilascio.”;
d) all’articolo 49, comma 1, dopo le parole: “atto di concessione”, inserire le seguenti: “e per le concessioni turistico ricreative rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009”. »
La proposta tende a rafforzare la figura del concessionario quale fiduciario dello Stato non facilitando la cessione ad altri dell’ effettiva gestione della concessione. Analogamente a quanto prescritto dall’articolo 119 del Codice dei contratti pubblici ex dlgs nr. 36/2023.

8.0.1
GASPARRI, DAMIANI
Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis. (Modifiche al Codice della navigazione)

Al Codice della navigazione, di cui al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 aggiungere infine il seguente comma: “Il concessionario di un’area demaniale per uso turistico ricreativo deve esercitare direttamente l’attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altre tre aree demaniali nello stesso territorio regionale”.
b) all’articolo 45-bis, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sopprimere la parola: “altresì”;
c) all’articolo 46, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: “L’autorizzazione può essere rilasciata per le concessioni ad uso turistico ricreativo dopo cinque anni dal loro rilascio.”».

La proposta tende a rafforzare la figura del concessionario quale fiduciario dello Stato nonfacilitando la cessione ad altri dell’ effettiva gestione della concessione. Analogamente a quanto prescritto dall’articolo 119 del Codice dei contratti pubblici ex dlgs nr. 36/2023.


8.0.2
GASPARRI, DAMIANI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Modifiche all’articolo 49 del Codice della navigazione)

All’articolo 49, comma 1, del Codice della navigazione, di cui al
Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo le parole: “atto di concessione”,
inserire le seguenti: “e per le concessioni turistico ricreative rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009”.».

E’ una indispensabile modifica all’articolo 49 del Codice della navigazione per chiarisce la non gratuità della devoluzione allo Stato delle concessioni turistico ricreative sorte anteriormente al 31 dicembre 2009 essendo all’epoca irragionevole, e quindi non richiesto, un “patto contrario” per la vigenza del cd diritto di insistenza.


8.0.3
CENTINAIO, CANTALAMESSA, BERGESIO, POTENTI, GERMANÀ
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disciplina delle concessioni demaniali marittime caratterizzate da infungibilità funzionale e utilizzo accessorio da parte di strutture turistico-ricettive frontiste)

1) Nel rispetto dei principi di cui alla direttiva 2006/123/CE, nonché dei principi di concorrenza, trasparenza, pubblicità e non discriminazione, è riconosciuta la possibilità di destinare una quota limitata delle aree demaniali marittime a uso funzionale e accessorio delle strutture turistico-ricettive alberghiere ubicate in posizione frontista.

2) Qualora, previa verifica della sussistenza di condizioni di infungibilità funzionale, l’accesso alla spiaggia costituisca elemento integrante e qualificante dell’offerta turistico-ricettiva, l’amministrazione competente può riservare a tali strutture una porzione dell’area oggetto di concessione non superiore a un quinto della superficie complessiva.

3) La quota di cui al comma 2:
a)è destinata esclusivamente alla fruizione da parte della clientela della struttura alberghiera;
b) è assegnata mediante procedimento amministrativo fondato su criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati;
c) è subordinata alla verifica della: (i) contiguità territoriale tra struttura alberghiera e area demaniale; (ii) integrazione funzionale della spiaggia nell’offerta turistica; (iii) sussistenza di investimenti specificamente connessi alla fruizione dell’arenile; (iv) assenza di alternative equivalenti idonee a garantire il medesimo livello di servizio turistico.

4) La restante quota, pari ad almeno i quattro quinti della superficie disponibile, è assegnata mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale ed eurounitaria vigente.

5) L’utilizzo della quota riservata:
a) non comporta rinnovi automatici né attribuisce diritti di esclusiva a carattere perpetuo;
b) è soggetto a durata limitata, proporzionata agli investimenti effettuati e comunque non eccedente i limiti previsti dalla
normativa vigente;
c) è revocabile in caso di perdita dei requisiti o di utilizzo difforme dalle finalità di cui al presente articolo.

6) Restano ferme, la libera fruizione della battigia e i limiti relativi alla percentuale minima di spiagge libere, nonché le disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica e demaniale;

7) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del turismo, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri attuative e le modalità di verifica degli investimenti, nonché gli standard minimi del servizio turistico integrato.».

Le proposte si presume chieste dagli albergatori, sono finalizzate ad assicurare una premialità e una tutela specifica al sistema alberghiero. Gli emendamenti prevedono l’assegnazione del 50 % del canone agli enti concedenti da destinare a
opere di pubblica utilità.


8.0.4
GASPARRI, DAMIANI
Dopo l’articolo inserire il seguente
«Art. 8-bis.
(Disposizioni sulle concessioni demaniali interessate dagli eventi meteorologici)

1) In ragione dei danni alla fascia costiera provocati dal processo di progressiva erosione della costa, nonché dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno colpito in particolare il territorio della regione Calabria, della regione Autonoma della Sardegna e della regione Siciliana a gennaio 2026, per i quali è stato dichiaro lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministeri 26 gennaio 2026, al fine di incentivare immediati interventi di messa in sicurezza e mitigazione dell’erosione costiera, anche con investimenti privati a medio termine che consentano il regolare avvio delle attività turistiche estive, le parti dei rapporti di concessione delle suddette aree demaniali marittime, possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso l’estensione della durata del rapporto, valutando i singoli casi in relazione ai danni subiti e comunque per un periodo non superiore a ulteriori cinque anni, in modo da assicurare il graduale recupero del bene danneggiato e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2) La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per gli interventi di ripristino delle aree demaniali idonei a garantire condizioni di sicurezza agli utenti e ai minori ricavi dovuti alla potenziale riduzione del numero delle presenze.

3) La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.».

Le proposte di emendamento sono finalizzate a incentivare la ricostruzione delle aziende distrutte dal recente ciclone e più in generale a causa degli eventi metereologici sempre più numerosi e frequenti che, anche attraverso il fenomeno erosivo, riducono la spiaggia, base produttiva aziendale


8.0.5
ROMEO, CANTALAMESSA, POTENTI, GERMANÀ, BERGESIO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di dissesto idrogeologico)

1) In ragione dei danni alla fascia costiera provocati dal processo di progressiva erosione della costa, nonché dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno colpito in particolare il territorio della regione Calabria, della regione Autonoma della Sardegna e della regione Siciliana a gennaio 2026, per i quali è stato dichiaro lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministeri 26 gennaio 2026, al fine di incentivare immediati interventi di messa in sicurezza e mitigazione dell’erosione costiera, anche con investimenti privati a medio termine che consentano il regolare avvio delle attività turistiche estive, le parti dei rapporti di concessione delle suddette aree demaniali marittime, possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso l’estensione della durata del rapporto, valutando i singoli casi in relazione ai danni subiti e comunque per un periodo non superiore a ulteriori cinque anni, in modo da assicurare il graduale recupero del bene danneggiato e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

2) La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per gli interventi di ripristino delle aree demaniali idonei a garantire condizioni di sicurezza agli utenti e ai minori ricavi dovuti alla potenziale riduzione del numero delle presenze.».

Le proposte di emendamento sono finalizzate a incentivare la ricostruzione delle aziende distrutte dal recente ciclone e più in generale a causa degli eventi metereologici sempre più numerosi e frequenti che, anche attraverso il fenomeno erosivo, riducono la spiaggia, base produttiva aziendale


8.0.6
TUBETTI, FAROLFI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni per l’esercizio del servizio di interesse generale di manovra ferroviaria nei porti interni)

1)Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci nei porti interni ubicati sulla rete centrale transeuropea dei trasporti (TEN-T) e non ricadenti nella circoscrizione delle autorità di sistema portuale nonché al fine di ridurre le emissioni connesse all’attività di movimentazione delle merci in tali porti, fino al 31 dicembre 2030 è assegnato un contributo, nel limite di 500.000 euro annui, in favore degli operatori concessionari del servizio di manovra ferroviaria che operano al servizio dell’area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dalla autorità concedente.

2) I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma 1, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito del servizio di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.

3) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1, nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma 2.

4) Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.7
POTENTI, GERMANÀ
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti)

All’articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge 27 dicembre2024, n. 202, convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026″».

8.0.8
ROssO
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti)

All’articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026″».

8.0.9
SIRONI, DI GIROLAMO, NAVE
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti)

All’articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con la legge del 21 febbraio 2025, n. 15, sostituire le parole: “30 giugno 2026” con le seguenti: “31 dicembre 2026″».

8.0.10
FREGOLENT
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti)

All’articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge., 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026″».

8.0.11
IRTO, BASSO, FINA
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti)

All’articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026″».

8.0.12
DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti)

All’articolo 7, comma 4-duodecies, del decreto-legge, 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: “30 giugno 2026” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026″».

8.0.13
LIRIS, SIGISMONDI
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 833, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n.160)

La disposizione di cui all’articolo 1, comma 833, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che sono esenti dal pagamento del canone o del tributo in essi previsti le occupazioni effettuate dallo Stato, ivi incluse quelle poste in essere dai concessionari dello Stato o da altri soggetti pubblici, dovendosi intendere queste ultime come occupazioni materialmente e giuridicamente riferite a un interesse dello Stato.».

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