Confermata illegittima applicazione sul lido di Roma dell’alta valenza turistica anche in virtù del forte stato erosivo.

Il tar: ‘le opere realizzate dal concessionario in diritto di superficie e ancora in concessione, non sono incamerabili’

Il Tar Lazio nel ricorso presentato dalla Società La Playa con l’avvocato Vincenzo Cellamare – Studio Zunarelli e ufficio legislativo di FederBalneari Italia, conferma l’illegittima applicazione al territorio (Roma – Ostia) di riferimento dei parametri conferiti dal Municipio X per l’alta valenza turistica attesa la non corrispondenza fattuale riguardo ad uno dei criteri di attribuzione che riguardano lo stato erosivo del litorale romano escluso dalla P.A, ma reso evidente dalle verificazioni compiute (v. anche Consiglio di Stato sentenza n. 5364/2022 del 28.06.22 VII Sez.).
Ufficio di presidenza di FederBalneari Italia ha affermato di aver espresso da sempre le proprie riserve sull’applicazione dell’alta valenza turistica alle realtà costiere italiane a forte erosione ed il tribunale romano ha finalmente confermato questa tesi accogliendola. Soddisfazione dunque anche per il diritto di superficie in continuità di concessione confermando il non incameramento di tali opere in continuità di rapporto concessorio. 
Il Tribunale Amministrativo ha altresì riconosciuto fondato il motivo di ricorso circa il mancato incameramento delle opere demaniali pertinenziali al patrimonio dello Stato in quanto realizzate su diritto di superficie in costanza di rapporto concessorio non ancora conclusosi (con la conseguenza che non si sarebbe mai verificato l’effetto acquisitivo, che si realizza solo allo scadere della concessione, mentre la proroga, che interviene prima della scadenza, opera senza soluzione di continuità; ragioni per le quali non trovava applicazione, in quelle fattispecie, la questione della proporzionalità dell’incameramento automatico allo Stato dei beni del concessionario uscente, destinati ad essere utilizzati dal concessionario entrante, oggetto della questione sollevata con l’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia nr. 8010/2022 del Consiglio di Stato).

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