Municipio Roma X, dopo gara deserta su servizi balneari Ostia 4 lotti scoperti

La gara europea per l’affidamento dei servizi sulle spiagge di Capocotta, Castel Porziano e Ostia Ponente è parzialmente andata deserta e per questo i servizi, di gestione delle spiagge e quindi di salvataggio, sono stati assegnati soltanto a Castel Porziano. Di conseguenza è stato svolto un altro bando per i sei lotti andati deserti e ne sono stati assegnati due, quindi sono quattro le aree del litorale romano disponibili e per cui non c’è un concessionario che offre i servizi balneari. È quanto emerso dall’intervento del presidente Municipio Roma X, Mario Falconi, nel corso della seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina sulle spiagge di Ostia.

“Castel Porziano e Capocotta, insieme a Ostia Ponente, sono spiagge frequentate da migliaia di romani. A luglio del 2022 abbiamo fatto una gara europea ma una parte è andata deserta. Abbiamo avuto due offerte, una idonea e l’altra no – ha detto Falconi -. Così a Castel Porziano abbiamo affidato i servizi balneari, quindi ci sono i bagnini e quant’altro. La gara europea, invece, non è andata bene per Ostia Ponente. Probabilmente chiedere più garanzie, come tre bagnini turnanti, ma è una mia ipotesi da verificare, ha reso la gara non appetibile. A Capocotta, volendo risolvere il problema dei chioschi, abbiamo dovuto fare un nuovo bando per i sei lotti andati deserti ma siamo riusciti ad assegnarne due, quindi quattro non hanno un assegnatario”, ha detto Falconi.

“Nonostante le difficoltà di personale, lamentate da tutti i presidenti di Municipio ma anche dal Campidoglio – ha aggiunto Falconi – conoscendo la situazione, ci siamo mossi attivando un tavolo, a luglio del 2022, con tutti i soggetti coinvolti per cominciare a ragionare su alcune situazioni, ad esempio Castel Porziano di cui tutti parlano ma qualcuno dimentica che è un problema irrisolto da vent’anni e per questo si sono verificati anche sequestri da parte della magistratura. Grazie a quel tavolo siamo arrivati alla firma con cui la capitaneria di porto ha affidato l’area al Municipio X di Roma”

Confermata illegittima applicazione sul lido di Roma dell’alta valenza turistica anche in virtù del forte stato erosivo.

Il tar: ‘le opere realizzate dal concessionario in diritto di superficie e ancora in concessione, non sono incamerabili’

Il Tar Lazio nel ricorso presentato dalla Società La Playa con l’avvocato Vincenzo Cellamare – Studio Zunarelli e ufficio legislativo di FederBalneari Italia, conferma l’illegittima applicazione al territorio (Roma – Ostia) di riferimento dei parametri conferiti dal Municipio X per l’alta valenza turistica attesa la non corrispondenza fattuale riguardo ad uno dei criteri di attribuzione che riguardano lo stato erosivo del litorale romano escluso dalla P.A, ma reso evidente dalle verificazioni compiute (v. anche Consiglio di Stato sentenza n. 5364/2022 del 28.06.22 VII Sez.).
Ufficio di presidenza di FederBalneari Italia ha affermato di aver espresso da sempre le proprie riserve sull’applicazione dell’alta valenza turistica alle realtà costiere italiane a forte erosione ed il tribunale romano ha finalmente confermato questa tesi accogliendola. Soddisfazione dunque anche per il diritto di superficie in continuità di concessione confermando il non incameramento di tali opere in continuità di rapporto concessorio. 
Il Tribunale Amministrativo ha altresì riconosciuto fondato il motivo di ricorso circa il mancato incameramento delle opere demaniali pertinenziali al patrimonio dello Stato in quanto realizzate su diritto di superficie in costanza di rapporto concessorio non ancora conclusosi (con la conseguenza che non si sarebbe mai verificato l’effetto acquisitivo, che si realizza solo allo scadere della concessione, mentre la proroga, che interviene prima della scadenza, opera senza soluzione di continuità; ragioni per le quali non trovava applicazione, in quelle fattispecie, la questione della proporzionalità dell’incameramento automatico allo Stato dei beni del concessionario uscente, destinati ad essere utilizzati dal concessionario entrante, oggetto della questione sollevata con l’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia nr. 8010/2022 del Consiglio di Stato).

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