La situazione che si sta creando in Liguria ha tratti sempre più paradossali. Le sentenze del TAR Liguria sui casi di Pietra Ligure e Laigueglia, hanno accolto i ricorsi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato contro le proroghe comunali, imponendo ai due enti di bandire e chiudere le gare in tempi strettissimi, entro la primavera-estate 2026.
Il risultato concreto, però, è già sotto gli occhi di tutti: sul territorio iniziano a comparire avvisi di chiusura collegati proprio all’incertezza determinata dalla conclusione dei bandi e dalla riassegnazione delle concessioni, come mostra il cartello nell’immagine, che annuncia la sospensione dell’attività di un locale insistente in area demaniale, dal 26 marzo al 21 aprile 2026, “in attesa della conclusione dei bandi in corso e la riassegnazione delle concessioni”. Ed è qui che emerge la contraddizione più forte. Perché la normativa statale vigente non è costruita per provocare vuoti gestionali o interruzioni improvvise dell’attività economica, ma per garantire continuità sino al subentro del nuovo concessionario, dentro una cornice ordinata di evidenza pubblica.
Non a caso il legislatore aveva già affermato, con una formula chiarissima, che «Le concessioni e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori», ai sensi dell’art. 10-quater, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Il principio è stato poi ribadito e rafforzato con la disciplina successiva. L’art. 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito nella legge 14 novembre 2024, n. 166, prevede infatti che «l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima fino alla stipula del nuovo titolo», formula che nelle versioni consultabili di Normattiva e dei testi coordinati compare nel passaggio: «Fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione».
In altre parole, la legge oggi non fotografa un sistema in cui, scaduto formalmente il precedente titolo, l’area debba restare necessariamente improduttiva o il concessionario uscente debba essere espulso prima del nuovo affidamento; al contrario, disciplina espressamente una continuità legittima fino al perfezionamento del nuovo rapporto concessorio.

Per questo il caso ligure rischia di trasformarsi in un cortocircuito istituzionale. Se da un lato il TAR spinge per la rapida apertura del mercato e per la disapplicazione delle proroghe comunali, dall’altro l’effetto concreto sul territorio è quello di attività che chiudono, servizi che si fermano e lavoratori che rischiano di restare sospesi proprio nel periodo di avvio della stagione turistica. È difficile sostenere che un simile esito realizzi davvero il pubblico interesse in senso sostanziale, perché il pubblico interesse non coincide con il mero azzeramento immediato del concessionario uscente, ma anche con la continuità dei servizi, la tutela dell’economia locale, l’ordinato utilizzo del bene demaniale e l’assenza di vuoti amministrativi.
Sotto questo profilo, le sentenze del TAR Liguria appaiono aver di fatto “bypassato” la logica scelta dal legislatore nazionale. Il Parlamento, infatti, aveva costruito un assetto nel quale la transizione verso le gare dovesse avvenire senza soluzione di continuità, mentre gli effetti pratici delle decisioni su Pietra Ligure e Laigueglia stanno producendo l’effetto opposto: non più continuità fino alla nuova assegnazione, ma incertezza immediata e, in alcuni casi, persino la chiusura preventiva delle attività.
E questo, oltre a non comportare automaticamente alcun vantaggio per l’amministrazione, rischia anzi di tradursi in un danno per il territorio, per l’utenza e per lo stesso interesse pubblico che la giurisdizione amministrativa dovrebbe contribuire a preservare.
Il paradosso, dunque, è tutto qui: mentre la legge consente la continuità dell’efficacia del rapporto e legittima l’occupazione dell’area demaniale da parte dell’uscente fino al nuovo titolo, in Liguria gli effetti concreti delle pronunce stanno già producendo cartelli di chiusura e stop alle attività. Una situazione che finisce per colpire non l’astratta proroga, ma il tessuto economico reale, con effetti che appaiono difficilmente compatibili con l’interesse pubblico concreto alla continuità dei servizi balneari e turistici.
In genere dal primo aprile,nel mio caso venivano assunte le persone per fare la stagione, gente che nella maggior parte dei casi,non vedevano l’ora di iniziare per ovvi motivi economici .Ora è tutto rimandato e queste persone vengono assunte da altre attività uguali alla mia, perché aperte..