Il presidente del SIB Antonio Capacchione interviene per chiarire il contenuto della sentenzadella Cass. pen., Sez. III, n. 3657/2026, che da stamane circola con insistenza sui social e nelle chat e rischia di ingenerare confusione, anche alla luce delle recenti polemiche registrate a Spotorno.
Al contrario di “letture” forzate e chiaramente faziose si tratta di un caso particolare da non generalizzare. Riguarda una concessione dichiarata decaduta nel 2007 con sentenza definitiva della Cassazione del 2020.
La Cassazione sottolinea che “dopo la scadenza del 2007 manca, infatti, quell’atto di effettiva rinnovazione del titolo che costituisce il presupposto necessario per ritenere la concessione validamente “in essere” all’entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009. A ben vedere, la concessione n. 542 del 2002 si è proiettata oltre il 2007 non per effetto di un nuovo provvedimento attributivo, ma esclusivamente in forza di un tacito rinnovo” ( pag. 11).
Si tratta poi e comunque di una sentenza cautelare. Quindi provvisoria e non definitiva nel merito che conferma un orientamento già più volte manifestato in passato dalla giurisprudenza penale (v. Cass. Sez. 3 nr.15676 del 13 aprile 2022 Bagni Liggia; Cass. Sez. 3 nr. 25993 del 12 giugno 2019 ed altre analoghe ).
Per cui non si tratta di una sentenza né sorprendente e né innovativa.
Da ultimo si fa presente che l’art. 3 c.3 della legge 118/2022 prescrive che fino al 30 settembre 2027 ” l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione”. A ciò si aggiunga anche l’art. 4 comma 7 della stessa legge espressamente chiarisce che “fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327”.