Il presidente del SIB Antonio Capacchione interviene per chiarire il contenuto della sentenzadella Cass. pen., Sez. III, n. 3657/2026, che da stamane circola con insistenza sui social e nelle chat e rischia di ingenerare confusione, anche alla luce delle recenti polemiche registrate a Spotorno.
Al contrario di “letture” forzate e chiaramente faziose si tratta di un caso particolare da non generalizzare. Riguarda una concessione dichiarata decaduta nel 2007 con sentenza definitiva della Cassazione del 2020.
La Cassazione sottolinea che “dopo la scadenza del 2007 manca, infatti, quell’atto di effettiva rinnovazione del titolo che costituisce il presupposto necessario per ritenere la concessione validamente “in essere” all’entrata in vigore del d.l. n. 194 del 2009. A ben vedere, la concessione n. 542 del 2002 si è proiettata oltre il 2007 non per effetto di un nuovo provvedimento attributivo, ma esclusivamente in forza di un tacito rinnovo” ( pag. 11).
Si tratta poi e comunque di una sentenza cautelare. Quindi provvisoria e non definitiva nel merito che conferma un orientamento già più volte manifestato in passato dalla giurisprudenza penale (v. Cass. Sez. 3 nr.15676 del 13 aprile 2022 Bagni Liggia; Cass. Sez. 3 nr. 25993 del 12 giugno 2019 ed altre analoghe ).
Per cui non si tratta di una sentenza né sorprendente e né innovativa.
Da ultimo si fa presente che l’art. 3 c.3 della legge 118/2022 prescrive che fino al 30 settembre 2027 ” l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione”. A ciò si aggiunga anche l’art. 4 comma 7 della stessa legge espressamente chiarisce che “fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327”.
forse può essere utile questo riassunto, un po’ più semplice:
– La “Bolkestein” non è una legge ma una Direttiva UE (2006/123/CE).
– In Italia è stata recepita – quindi resa obbligatoria – con il D.Lgs. 59/2010, emanato dal Governo Berlusconi IV sulla base di una delega votata dal Parlamento (maggioranza PdL–Lega).
– La Direttiva impone gare pubbliche e vieta proroghe automatiche delle concessioni.
📌 Cosa ha detto la Corte di Giustizia UE con la sentenza Promoimpresa (C‑458/14 e C‑67/15, 2016):
– le concessioni demaniali rientrano nella Direttiva 2006/123/CE;
– le proroghe automatiche sono incompatibili con il diritto UE;
– gli Stati devono usare procedure imparziali e trasparenti (gare);
– i giudici devono disapplicare le norme nazionali che prorogano automaticamente;
– la scarsità delle risorse (le spiagge non sono infinite) impone concorrenza.
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📌 Perché sono fondamentali Costa/ENEL e Simmenthal
La sentenza del processo “Costa/ENEL” del 1964, stabilisce che il diritto dell’Unione ha primato su quello nazionale:
uno Stato non può usare una legge interna per evitare l’applicazione del diritto UE.
In più, La sentenza “Simmenthal”(1978)
Stabilisce che tutti i giudici nazionali devono disapplicare subito qualsiasi legge interna incompatibile con il diritto UE, senza aspettare la Corte costituzionale o il Parlamento.
👉 In sintesi: se c’è conflitto, prevale automaticamente il diritto dell’Unione.
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📌 Conseguenze pratiche oggi:
– La Corte di Giustizia è l’organo che interpreta il diritto UE: quando c’è contrasto, prevale l’Unione.
– La Cassazione, a Sezioni Unite (sentenza 2192/2024), HA DOVUTO applicare questi principi e dichiarare inefficaci le proroghe delle concessioni… ( ma al solito qualcuno butta fumo negli occhi, dando la colpa ai giudici e all’Europa, che poi siamo noi 😁)
– Le leggi regionali che prorogano (es. Sicilia) PER FORZA vengono disapplicate dai giudici, perché questi sono obbligati a rispettare le leggi che fa lo Stato!
Quindi:
– I concessionari senza gara non hanno un titolo valido e possono subire sgombero e indennità di occupazione.
– I Comuni e i dirigenti rischiano responsabilità amministrativa e contabile.
– Lo Stato rischia sanzioni europee nell’ordine delle decine di milioni complessivi, più penalità periodiche che possono diventare molto pesanti se l’inadempienza dura nel tempo.
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📌 Riassunto strettissimo:
L’UE fece la direttiva.
Il Governo Berlusconi la rese obbligatoria in Italia.
Ora va rispettata.
Se non la si applica, le conseguenze ricadono su concessionari, Comuni e Stato.
Se mi sbaglio, correggimi🤗
Le direttive non sono retroattive, tranne in questo caso