Tar Lecce: chi non smonta le strutture balneari non rischia di perdere la proprietà privata.


Con sentenza n. 1485 del 18.10.2021 la I Sezione del TAR Lecce, Pres. Anto￾nio Pasca, Est. Maria Luisa Rotondano, ha accolto il ricorso di uno stabili￾mento balneare di Gallipoli, difeso dagli Avv.ti Leonardo Maruotti e France￾sco G. Romano, proposto avverso un atto con cui il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di proprietà privata  sulla quale sono state realizzate le strutture dello stabilimento balneare e,  inoltre, aveva irrogato una sanzione pecuniaria pari a € 20.000,00.
In particolare, il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita dell’area poiché il titolare del lido non aveva smontato le strutture nel periodo inver￾nale.
Diversamente, il Tribunale salentino ha affermato che il titolare di un per￾messo di costruire contente la prescrizione dello smontaggio delle strutture  durante il periodo invernale, qualora le opere non vengano rimosse a seguito  dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione, non può essere destinatario di un provvedimento con il quale il Comune acquisisce gratuitamente al  proprio patrimonio l’area sulla quale sono ubicate, in quanto, in tali casi, non si è in presenza delle ipotesi contemplate dall’art. 31 del Testo Unico  Edilizia.
Nello specifico, il Tar Lecce, aderendo alle tesi degli Avvocati Francesco G.  Romano e Leonardo Maruotti, ha statuito che “essendo le opere edilizie amo￾vibili (e “ripetibili”) in questione assistite da titolo edilizio unico/permanente  (quindi, vigente e non già “a termine”), con la previsione (solo) di modalità di esercizio/prescrizione periodica di smontaggio (c.d. “stagionalità”, senza  menzione alcuna di scadenza del titolo edilizio), non è configurabile, in caso  di inadempimento di questa specifica prescrizione, la sanzione automatica (e,  peraltro, definitiva) dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, non
rientrandosi nello specifico e circoscritto ambito di operatività dell’art. 31 del  d.P.R. n. 380/2001 (“Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire,  in totale difformità o con variazioni essenziali”), a fronte, per contro, di  un’ingiunzione di ripristino/smontaggio delle ridette opere edilizie stagionali amovibili, ontologicamente “a termine” (considerata, appunto, la indiscussa  previsione/possibilità di ripristino in coincidenza con l’inizio di ogni stagio￾ne balneare).
L’incongruenza è vieppiù evidente laddove l’atto contestato risulti adottato in  un momento in cui la struttura può restare installata (come, appunto, nel ca￾so di specie, in cui l’ordinanza gravata è stata emanata il 23 aprile 2020, nel  corso della stagione balneare 2020)”.
La pronuncia riveste particolare interesse sia poiché il ricorrente potrà con￾tinuare nei prossimi anni a svolgere la propria attività – essendo stato an￾nullato dal Tar anche il rigetto della Scia di apertura dello stabilimento bal￾neare – sia perché l’imprenditore ha ottenuto anche l’annullamento della  sanzione di € 20.000,00, infine perché costituisce un importante precedente  in quanto chiarisce che, per coloro non hanno ottemperato all’obbligo di  smontaggio, non vi è il rischio di perdere la proprietà dell’area dove insiste il  bene.