La Quarta Commissione del Consiglio regionale della Calabria ha licenziato lo scorso 22 aprile la proposta di legge n. 56/13^, un provvedimento d’urgenza che mira a sostenere la ripartenza degli stabilimenti balneari duramente colpiti dai recenti eventi atmosferici estremi. Il testo interviene per modificare la legge regionale n. 17/2005, introducendo misure eccezionali per le imprese che ricadono nei Comuni inseriti nell’ordinanza di stato di emergenza del 26 gennaio 2026.
L’intero impianto della proposta ruota attorno a un problema di “scarsità” fisica e contingente della risorsa spiaggia. A causa delle mareggiate, infatti, l’arenile a disposizione si è drasticamente ridotto e molti titolari non sono più in condizioni di fruire dell’area demaniale legittimamente concessa, poiché risulta danneggiata o del tutto inaccessibile.
Le deroghe per ricollocare gli stabilimenti
Per far fronte a questa sopravvenuta mancanza di spazi utili, la Regione ha previsto il rilascio di autorizzazioni e licenze suppletive valide limitatamente alla sola stagione balneare 2026. Gli operatori colpiti potranno richiedere l’assegnazione di un’area diversa da quella originaria, sfruttando le porzioni di litorale ancora intatte.
Questa ridistribuzione degli spazi su una costa ormai “scarsa” godrà di importanti semplificazioni amministrative. La diversa collocazione delle concessioni potrà avvenire anche in assenza del piano comunale di spiaggia (PCS). Inoltre, la legge consentirà di derogare alla distanza minima di 50 metri lineari che normalmente deve separare due aree adiacenti in concessione.
Per ottimizzare gli spazi rimasti, la proposta indica anche dove andranno preferibilmente posizionate queste nuove concessioni temporanee:
- Sarà privilegiata l’occupazione dell’area demaniale “interposta” o “interclusa” tra le eventuali strutture di servizio poste a monte dell’arenile e la zona a valle destinata a ombrelloni e sdraio.
- Sarà possibile spingersi fino al limite del confine demaniale o della viabilità esistente posta a monte della stessa concessione.
I requisiti per l’accesso agli spazi alternativi
Poiché la spiaggia utilizzabile è diminuita, l’accesso a questi spazi suppletivi è stato vincolato a condizioni rigorose. Il nuovo comma 9-bis stabilisce che le licenze straordinarie per il 2026 potranno essere concesse solo se l’operatore rispetta specifici requisiti di regolarità:
- Il concessionario deve essere in regola con il pagamento dei canoni demaniali marittimi e dell’addizionale regionale.
- Sull’area demaniale non devono permanere occupazioni o innovazioni abusive.
- Le strutture parzialmente danneggiate potranno essere ripristinate solo a condizione che vengano garantite in modo assoluto la sicurezza e l’agibilità dei luoghi.
Il limite del 30% per la spiaggia libera e i compiti dei Comuni
Nonostante la necessità di trovare nuovi spazi per le imprese, la Regione ha imposto un limite invalicabile per tutelare la fruizione pubblica di un bene diventato più scarso. Per ciascun comparto o zona omogenea del singolo Comune rivierasco, dovrà essere assicurata una percentuale non inferiore al 30 per cento del fronte mare destinata alla libera fruizione, calcolata sull’estensione della fascia demaniale effettivamente disponibile alla balneazione.
La gestione operativa di questa delicata redistribuzione è affidata alle amministrazioni comunali colpite dall’evento meteorico. I Comuni dovranno effettuare una ricognizione in sito delle aree e predisporre un avviso pubblico per valutare in modo contestuale le istanze degli operatori. Infine, sarà necessario redigere un’apposita planimetria eccezionale per contemperare le esigenze economiche dei balneari con il diritto alla libera fruizione degli arenili da parte dei cittadini.