Nelle osservazioni inviate al tavolo tecnico del 13 luglio, ITB Italia sostiene che il bando-tipo non possa essere applicato alle concessioni in essere, contesta la tesi della scadenza al 31 dicembre 2023 e chiede di rimettere al centro PUAD regionali, mappatura delle spiagge e continuità aziendale.
ITB Italia arriva al tavolo tecnico sul bando-tipo convocato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con un documento molto duro, nel quale sostiene che la legittimità delle future procedure di affidamento dipenda anzitutto dall’esistenza dei PUAD regionali e dalla coerenza dei bandi con la pianificazione dell’arenile. Secondo l’associazione, la stessa bozza MIT del 24 giugno 2026 riconosce che i bandi devono riguardare tratti omogenei di arenile ed essere coerenti con il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo o con la pianificazione urbanistico-edilizia vigente, anche per garantire equilibrio tra spiagge libere e spiagge in concessione.
Nelle osservazioni firmate dal presidente Giuseppe Ricci e dall’avvocato Vincenzo De Michele, ITB afferma che proprio questo presupposto oggi mancherebbe nella maggior parte dei Comuni costieri italiani. Il documento richiama l’articolo 6 del decreto-legge 400/1993 e l’articolo 1, comma 254, della legge 296/2006 per sostenere che il PUAD regionale non sia un elemento accessorio, ma il presupposto legittimante per nuove concessioni e per la corretta pianificazione comunale dell’arenile.
Uno dei punti centrali del testo riguarda la scarsità della risorsa naturale. ITB Italia sostiene che, alla luce della giurisprudenza europea richiamata anche nella bozza ministeriale, l’obbligo di gara non possa essere dato per scontato ma debba essere preceduto da una verifica oggettiva, trasparente e proporzionata della scarsità delle spiagge disponibili, con una valutazione nazionale e una valutazione caso per caso sul territorio comunale. Nel documento viene ricordato inoltre che il tavolo tecnico della Presidenza del Consiglio, concluso il 5 ottobre 2023, aveva indicato una quota di aree occupate in concessione pari al 33% delle aree disponibili.
ITB valorizza poi la legge della Regione Calabria n.15 del 14 maggio 2026, giudicandola coerente con questo impianto, perché impone ai Comuni una verifica preventiva della scarsità della risorsa o dell’interesse transfrontaliero certo prima di decidere se procedere con evidenza pubblica oppure con proroga delle concessioni in essere. Sempre secondo l’associazione, il fatto che il Governo non abbia impugnato la legge calabrese confermerebbe la correttezza di un approccio fondato prima sulla pianificazione regionale e poi, eventualmente, sulle gare.
Un altro capitolo delle osservazioni è dedicato alla ricognizione dei PUAD regionali, che per ITB descrive un quadro molto lontano da quello necessario per avviare procedure generalizzate. Il documento afferma che solo Liguria, Lazio, Marche e Campania avrebbero approvato un PUAD ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 400/1993, ma aggiunge che anche questi strumenti presenterebbero carenze o profili di non piena conformità. Viene inoltre sostenuto che Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Molise non abbiano adottato strumenti regionali di pianificazione costiera riconducibili al PUAD, mentre altre Regioni opererebbero con strumenti diversi o incompleti.
Sul piano giurisprudenziale, ITB prova a smontare l’impianto costruito intorno alle sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 2021. Nelle osservazioni si richiama la sentenza n.32559/2023 delle Sezioni unite della Cassazione, l’ordinanza n.14568/2026 e alcune recenti decisioni del Consiglio di Stato per sostenere che il valore “quasi legislativo” attribuito negli ultimi anni alla Plenaria sia stato progressivamente ridimensionato. L’associazione insiste anche sul fatto che la direttiva Bolkestein non sarebbe autoesecutiva e che molte concessioni, in particolare quelle iniziate prima del 28 dicembre 2009 e soltanto prorogate per legge, resterebbero fuori dal suo campo di applicazione.
Da qui discende un’altra tesi forte del documento: per ITB Italia non esiste né sul piano normativo né su quello giuridico una scadenza generalizzata delle concessioni al 31 dicembre 2023. Al contrario, l’associazione sostiene che le concessioni anteriori al 28 dicembre 2009 beneficino di una durata indeterminata o, in subordine, della proroga al 31 dicembre 2033 o ancora al 30 settembre 2027, e definisce quindi illegittima la ricostruzione che considera gli operatori come occupanti senza titolo dal 1° gennaio 2024.
Molto severo anche il passaggio contro l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. ITB accusa l’AGCM di avere spinto amministrazioni e Comuni verso gare fondate su presupposti giuridici fragili, con il rischio di produrre effetti civili, amministrativi e penali sui concessionari, svalutazione aziendale, blocco degli investimenti e una nuova ondata di contenzioso. Nel mirino finisce anche il caso Rimini, indicato nel documento come esempio di procedura “paranormale”, con richiami critici sia alla struttura del bando sia alla previsione di componenti economiche ulteriori rispetto al canone demaniale.
Nella parte finale, ITB Italia afferma che il Governo abbia fatto bene a scegliere la strada del bando-tipo prevista dall’articolo 8 del decreto-legge 32/2026, ma solo come strumento interlocutorio in un quadro normativo e giurisprudenziale ancora in evoluzione. La conclusione politica e giuridica dell’associazione è però netta: il bando-tipo, allo stato, non sarebbe concretamente applicabile alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative attualmente in corso, soprattutto a quelle anteriori al 28 dicembre 2009, e il legislatore dovrebbe recuperare pienamente la propria potestà sulla materia.
Non c’è più sordo di chi non vuol sentire. Complimenti a Ricci, e De Michelis che al suo sindacato continuano con la legge e il buon senso a far capire a questi .. cge ci governano che stiamo per fare in disastroso salto nel buoi con ste concessioni..
Mi complimento con questo sindacato. Sempre coerente, al fianco dei balneari e sostenendo la causa con competenza e cognizione di causa.