Balneari: “I nostri sogni non crollano, ecco le motivazioni”

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Ritengo doveroso segnalare che alcune norme comunitarie e alcune sentenze della Corte di Giustizia europea, non sono state applicate correttamente.

La direttiva 2006/123, cosiddetta Bolkestein, si applica soltanto alle “autorizzazioni” che i Comuni devono rilasciare ai concessionari per esercitare le attività commerciali nell’area in concessione.

L’articolo 12, della direttiva citata, si applica “soltanto” nel caso specifico in cui tutte le spiagge balneabili dello Stato italiano siano tutte occupate da concessioni balneari.

In questo caso, si “applica la procedura di selezione tra i candidati potenziali”.

Il paragrafo 2, dell’articolo citato, prevede che “l’autorizzazione” sia rilasciata per una durata limitata “adeguata” e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare vantaggi al prestatore uscente.

La Corte UE, nella sentenza, Promoimpresa del 14 luglio 2016, in merito all’applicazione dell’art. 12, della dir. 2006/123, al punto 43 precisa che spetta al Giudice nazionale verificare “se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di “autorizzazioni” per via della scarsità delle risorse naturali e se tale requisito sia soddisfatto”.

Nella sentenza sul “rinvio pregiudiziale” del 20 aprile 2023, C-348/22, al punto 71, la Corte UE precisa che la circostanza che tale “obbligo” (obbligo di applicare una procedura di selezione) e tale “divieto” (divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione) si applichino “solo” nel caso in cui il numero di “autorizzazioni” disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali utilizzabili, le quali devono essere determinate in relazione ad una situazione di fatto valutata “dall’amministrazione competente” sotto il controllo di un giudice nazionale.

Dalla legge del 5 agosto 2022, n. 118, all’articolo 2: delega al Governo per la mappatura delle concessioni di beni pubblici.

Quindi in base alla legge sopra citata, è il Governo, quale “amministrazione competente”, a valutare in base al risultato della mappatura, se le spiagge concedibili quali risorse naturali, sono scarse.

Dalla mappatura risulta “che il 67% del litorale italiano è libero da concessioni”.

Per questo essendo le spiagge balneabili risorse naturali “non” scarse, l’articolo 12 della direttiva 2006/123, Bolkestein è “inapplicabile” alle concessioni demaniali marittime.

Inoltre, essendo le “autorizzazioni” per l’esercizio delle attività nelle concessioni demaniali “non limitate”, i Comuni per il rilascio di nuove “autorizzazioni”, devono applicare i criteri previsti dall’articolo 10 e dall’articolo 11, della direttiva 2006/123, che prevede per queste “autorizzazioni” la durata “non” limitata, come per tutte le altre attività commerciali.

La Corte di Cassazione nella sentenza del 24/10/2023 al punto 17, conclude sostenendo che “i principi di diritto nell’interesse della legge sulle questioni trattate nei restanti motivi assorbiti, sulle quali spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governoesercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti”.

Poteri normativi che il Governo ha adottato successivamente alla sentenza impugnata, in applicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 20 aprile 2023, su quesito pregiudiziale, che è legge per tutti gli Stati membri.

La lettera della Commissione Europea inviata al Governo italiano in merito al quadro normativo che disciplina le autorizzazioni per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per attività turistiche ricreative del 16/11/2023, perde la sua efficacia.

Nella sentenza della Cassazione, la Corte, ha cassato per eccesso di potere la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, per questo sono venute meno le motivazioni determinanti per la Commissione Europea, richiamate nella lettera sopra citata.

Questa è la corretta applicazione della direttiva Bolkestein e delle sentenze della Corte di Giustizia europea.

Per questo, non crollano i sogni dei balneari.

Elvo Alpigiani coordinatore Fiba Balneari Confesercenti provincia di Genova

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