La Regione Liguria ha approvato con il decreto dirigenziale n. 2276/2026, sottoscritto il 24 marzo 2026, gli adeguamenti alle linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.
L’intervento nasce per allineare la disciplina regionale alla normativa statale introdotta dall’articolo 6 del decreto-legge n. 73/2025, convertito nella legge n. 105/2025, che ha fissato la stagione balneare tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre, con possibilità per Regioni ed enti locali di anticipare o posticipare l’inizio e la fine di una settimana.
Nel confronto con Direzione Marittima, associazioni di categoria e ANCI Liguria, è stata condivisa la scelta di far coincidere in Liguria la stagione balneare, ai fini della sicurezza, con il periodo dal 15 maggio al 15 settembre. È questo il punto centrale della riforma: non sparisce la possibilità di aprire prima o dopo, ma cambia la distinzione tra attività balneare vera e propria e attività elioterapica.
In concreto, dal 1° maggio al 14 maggio resta solo la possibilità di apertura per elioterapia collegandola all’apertura dal 1° aprile (o la settimana precedentre la Pasqua) Dal 15 maggio, con l’inizio della stagione balneare, e fino al 31 maggio, gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate possono aprire con orario ridotto, dalle 10 alle 16, con obbligo di attivazione del servizio di assistenza ai bagnanti. Dal 1° giugno al 15 settembre scatta invece l’apertura senza interruzioni dalle 9 alle 19, con obbligo di servizio di salvataggio. Si ritorna all’elioterapia dal 16/09 al 31/10 di ogni anno.

Le nuove linee guida stabiliscono che i concessionari potranno scegliere tra tre modelli di apertura: apertura stagionale balneare dal 15 maggio al 15 settembre; apertura estesa dal 1° aprile, o dalla settimana precedente la Pasqua, fino al 31 ottobre; oppure apertura annuale. Durante il periodo fuori stagione balneare, quando l’impianto è aperto per attività elioterapica, dovrà rimanere aperto almeno tre giorni alla settimana, con obbligo di apertura nei festivi e prefestivi, e con orario minimo dalle 10 alle 16. È fondamentale che chi resterà aperto nei periodi al di fuori del 15/5-15/9 sia munito di autorizzazione SUAP per il periodo invernale.
Per le aperture annuali, il periodo minimo di esercizio fuori stagione è fissato in dieci mesi l’anno, con possibilità di chiusura per ferie o lavori per un massimo di 60 giorni annui fuori dalla stagione balneare. Sul piano operativo, le strutture amovibili per il passaggio dall’allestimento elioterapico a quello balneare potranno essere montate dal 1° marzo e dovranno essere completate entro il 14 maggio, mentre lo smontaggio potrà iniziare dopo il 15 settembre e dovrà terminare entro il 15 novembre.
Un altro passaggio importante riguarda l’efficacia concreta delle nuove disposizioni: la Regione precisa che questi contenuti dovranno essere recepiti nelle ordinanze balneari dei Comuni e delle Autorità Portuali. Resta inoltre fermo che, durante il periodo e negli orari di apertura ai fini balneari, l’intera organizzazione della sicurezza resta a carico del concessionario e deve essere mantenuta sempre efficiente.
La violazione ripetuta, superiore a tre volte, delle regole di apertura potrà comportare il divieto di apertura per attività elioterapica nell’anno successivo.
Chi è abbonato presso uno stabilimento non può usufruire dell’ uso della cabina prima del 15 maggio ed oltre il 15 settembre, pur avendo già pagato parte della quota stagionale? È a discrezione dei gestori dello stabilimento?
Io ho scoperto questa normativa due giorni prima del 15 di settembre avendo il nostro stabilimento appeso nei bagni un avviso.
Si sono guardati bene quando ho saldato l’abbonamento (inizio di settembre)stagionale di dirmi che dovevo lasciare libera la cabina entro il 15 settembre.
Normalmente lo stagionale inizia dal 1 o 15 giugno