Gaeta, il TAR dichiara improcedibile il ricorso Antitrust sul project financing a Serapo

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Sentenza n. 1185/2026: il giudizio si chiude in rito, la delibera comunale resta efficace. Due modelli a confronto per assegnare le spiagge: finanza di progetto a Gaeta, gara per 74 concessioni a Terracina.

Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro il Comune di Gaeta. La sentenza n. 1185/2026 è stata pubblicata il 6 novembre 2026. Il ricorso (n. 6/2026) è stato deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre.

Che cosa contestava l’Antitrust

L’AGCM aveva impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 10 giugno 2025. Con quell’atto il Comune di Gaeta aveva riconosciuto il pubblico interesse della proposta di project financing presentata da Hotel S****o. La proposta, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 36/2023, riguarda la realizzazione in concessione di servizi e opere di pubblico interesse, con affidamento di una concessione demaniale marittima turistico-ricreativa in località Serapo.

Il ricorso colpiva anche gli atti presupposti:

  • la delibera di Giunta n. 143 del 19 giugno 2024;
  • la determinazione dirigenziale n. 13 del 10 gennaio 2025;
  • la determinazione n. 554 del 20 maggio 2025, adottata dopo il parere dell’Autorità del 18 febbraio 2025 ai sensi dell’art. 21-bis della legge 287/1990.

Perché il ricorso è improcedibile

Il collegio non è entrato nel merito. Con l’ordinanza n. 293/2026 aveva ordinato all’Autorità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i titolari di concessioni demaniali turistico-ricreative e sportive in essere a Gaeta. Per l’elevato numero di destinatari aveva autorizzato la notifica per pubblici proclami, cioè la pubblicazione degli atti sul sito del Comune.

L’ordinanza fissava due termini perentori di dieci giorni. Il primo valeva per inviare gli atti al Comune, il secondo per depositare la prova dell’avvenuta pubblicazione. Il TAR rileva che l’Autorità non ha depositato alcuna prova, neppure indiretta, né dell’invio né della pubblicazione, e non ha presentato memorie per spiegare il motivo. Secondo l’art. 49, comma 3, del codice del processo amministrativo, la mancata integrazione tempestiva comporta la definizione in rito del giudizio, ai sensi dell’art. 35.

Alla richiesta di rimessione in termini, avanzata dal difensore dell’Autorità solo in udienza, il collegio ha risposto che mancavano elementi oggettivi a sostegno. Ha aggiunto che, anche ammettendo l’inerzia del Comune, l’Autorità non risulta aver mandato alcun sollecito. Le spese sono state compensate “in ragione della peculiarità della fattispecie”. Il Comune di Gaeta non si è costituito; in giudizio ha resistito la sola società, assistita dagli avvocati Alfredo Zaza D’Aulisio e Giovanni Maiello.

Che cosa significa (e che cosa no)

Per effetto della pronuncia la delibera n. 40/2025 e gli atti presupposti restano efficaci e l’iter può proseguire. Però il TAR non ha stabilito che il modello Gaeta sia conforme alle regole sulla concorrenza. La sentenza chiude il giudizio senza accertare né la legittimità né l’illegittimità degli atti.

Sul punto vale ricordare il precedente. Nel settembre 2025 lo stesso TAR di Latina aveva annullato la delibera del Consiglio comunale di Gaeta su un altro project financing a Serapo, a favore di un concessionario uscente. L’AGCM aveva già contestato la linea del Comune. Secondo la ricostruzione della stampa locale, l’Autorità temeva che si impedisse il confronto competitivo su risorse demaniali scarse. Il quadro giurisprudenziale è quindi tutt’altro che uniforme.

Come funziona la finanza di progetto

Il project financing, nell’ambito del partenariato pubblico-privato, permette di realizzare opere e servizi di pubblica utilità con capitali privati, con il rischio operativo a carico dell’imprenditore. Il Correttivo (d.lgs. 209/2024) ha riscritto l’art. 193 in otto fasi, dalla manifestazione di interesse alla gara. Il promotore presenta progetto di fattibilità, bozza di convenzione e piano economico-finanziario asseverato. Se l’ente li dichiara di pubblico interesse, vengono posti a base di gara.

Sul fronte europeo, la Corte di Giustizia UE (sentenza del 5 febbraio 2026, C-810/24) ha ritenuto incompatibile con il diritto dell’Unione il diritto di prelazione del promotore. Il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 7394 dell’8 ottobre 2026) ha chiarito che il PEF può essere asseverato anche da un professionista persona fisica, ma la norma non lo impone . Chi sostiene il project financing ne sottolinea la capacità di riqualificare il litorale. I critici, Antitrust compresa, ne temono l’effetto sulla concorrenza.

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