La sentenza del TAR Liguria n. 1001/2025 ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni demaniali marittime ad Albenga, accogliendo il ricorso dell’AGCM e affrontando anche un’eccezione di carenza originaria di legittimazione processuale, sanata mediante l’articolo 182 del codice di procedura civile.
In un’importante ma “contro corrente” decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, pubblicata il 15 settembre 2025, è stata dichiarata illegittima la proroga delle concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativi nel Comune di Albenga. La sentenza, emessa dalla Sezione Prima del TAR, accoglie il ricorso presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro il Comune e alcuni concessionari privati, evidenziando anche la sanatoria di una carenza originaria di legittimazione processuale legata all’intervento dell’Avvocatura dello Stato.
Il Contesto: Le Proroghe delle Concessioni Balneari
Le concessioni demaniali marittime riguardano l’uso di aree costiere per attività come stabilimenti balneari, campeggi e villaggi turistici. In Italia, queste concessioni sono state spesso prorogate automaticamente, ma le norme europee (in particolare l’articolo 49 del TFUE e la Direttiva Servizi 2006/123/CE) impongono che vengano assegnate tramite gare pubbliche aperte alla concorrenza, per garantire trasparenza e imparzialità.
Nel 2021, il Consiglio di Stato (con le sentenze “gemelle” n. 17 e 18) ha fissato il 31 dicembre 2023 come termine ultimo per le vecchie concessioni, obbligando i Comuni a indire procedure selettive entro quella data. Solo in casi eccezionali, come ritardi oggettivi in una gara già avviata, è possibile una “proroga tecnica” fino al 31 dicembre 2024, secondo la legge n. 118/2022 (nella sua versione originale).
Cosa Ha Fatto il Comune di Albenga?
A fine 2023, il Comune di Albenga ha adottato due atti contestati:
- La delibera di Giunta n. 519 del 28 dicembre 2023, che dava indirizzo per prorogare le concessioni fino al 31 dicembre 2024, citando incertezze normative e la necessità di una ricognizione delle concessioni esistenti.
- La determinazione dirigenziale n. 3539 del 29 dicembre 2023, che applicava questa proroga a concessionari specifici, come Bagni Gallinara, Bagni Albenga e altri.
Il Comune ha motivato la decisione con l’incertezza del quadro legale e l’impossibilità di indire gare immediate, ma non ha avviato alcuna procedura selettiva entro il termine del 2023.
Il Ricorso dell’AGCM e la Decisione del TAR
L’AGCM ha impugnato questi atti, sostenendo che violassero le norme europee sulla concorrenza. Dopo un parere precontenzioso ignorato dal Comune, l’Autorità ha portato la questione in tribunale.
Il TAR Liguria, nella sentenza n. 1001/2025 (registro generale 599/2024), ha dato ragione all’AGCM per questi motivi principali:
- Applicazione di una Norma Abrogata: Il Comune ha citato la versione originale dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 118/2022, ma questa era già stata modificata dalla legge n. 14/2023, rendendo la proroga al 2024 non più valida.
- Mancata Proroga “Tecnica”: La proroga non era “tecnica” perché non era legata a una gara già indetta e in corso. Il TAR sottolinea che le proroghe sono ammesse solo per completare procedure avviate, non per rimandare indefinidamente le gare, e nota che altri Comuni liguri hanno invece proceduto con le selezioni pubbliche.
- Violazione del Diritto Europeo: Gli atti del Comune contrastano con i principi UE, che vietano proroghe generalizzate per non distorcere la concorrenza. Il TAR ha disapplicato norme nazionali contrarie, come il recente decreto-legge n. 131/2024 (convertito in legge n. 166/2024), che proroga le concessioni fino al 30 settembre 2027.
La Sanatoria della Carenza Originaria di Legittimazione Processuale
Un aspetto rilevante della sentenza è la gestione di un’eccezione sollevata dalla controinteressata Bagni Gallinara, che ha contestato l’inammissibilità del ricorso per carenza originaria di legittimazione processuale dell’AGCM. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge n. 287/1990, deve normalmente essere rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, ma nel ricorso iniziale ha affidato la difesa ad avvocati del libero foro senza il preventivo nulla osta dell’Avvocato Generale dello Stato, configurando tale carenza.
Il TAR, con ordinanza collegiale n. 323/2025, ha rilevato il difetto e assegnato un termine perentorio per sanarlo, ai sensi dell’articolo 182 del codice di procedura civile (nella versione modificata dalla riforma Cartabia, applicabile al processo amministrativo per rinvio dall’articolo 39 c.p.a.). L’AGCM ha ottemperato ottenendo il nulla osta necessario, con effetto sanante retroattivo. Il giudice ha respinto l’eccezione, confermando che la novella all’articolo 182 c.p.c. estende la sanatoria anche a vizi di rappresentanza tecnica (inclusa la carenza di legittimazione processuale), rendendo validi gli atti processuali fin dall’origine, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Cassazione (es. Cass. SU n. 37434/2022 e Cons. Stato n. 9391/2024). Questo ha permesso di procedere al merito, evitando che il vizio pregiudicasse l’intero ricorso.
Il TAR ha respinto anche altre eccezioni (come improcedibilità per scadenza dei termini o incompletezza dell’impugnazione), confermando l’interesse dell’AGCM a tutelare la concorrenza anche oltre la scadenza degli atti.
Conseguenze Pratiche
- Per i Concessionari: Le proroghe sono state dichiarate illegittime, quindi le concessioni di Albenga devono essere riassegnate tramite gare pubbliche. Questo potrebbe portare a cambiamenti nei gestori delle spiagge, favorendo nuovi operatori.
- Per i Comuni: La sentenza è un monito: non si possono più usare proroghe come scorciatoia. Devono avviare procedure selettive trasparenti, rispettando i termini UE.
- Impatto sul Settore: Questa decisione rafforza la linea pro-concorrenza, in linea con recenti sentenze su casi simili (es. TAR Liguria n. 199/2025 e n. 183/2025). Potrebbe accelerare le riforme nel turismo balneare italiano, influenzato dalla Direttiva Bolkestein.