Il carnevale 2025 dei balneari rimane fuori dalle gare e dalla Bolkestein nonostante gli scherzi di Balanzone e Capitan Spaventa

di Vincenzo De Michele

  1. Come più volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue – sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. – è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue.
  2. Queste certezze interpretative non vengono messe in discussione dai recenti scherzi di Carnevale della giurisprudenza amministrativa, che svolazza tra Balanzone e Capitan Spaventa, creando sgomento e paure tra i concessionari balneari, già preoccupatissimi, come lo è chi scrive e come immaginiamo siano anche le Procure della Repubblica in Italia, dall’enorme quantità di flussi finanziari, fino ad ora segretati, messi in circolazione con fondi “pubblici” (cioè dei cittadini dell’Unione) dalla Commissione europea in favore delle associazioni ambientaliste per condizionare le scelte del Parlamento Ue sulle politiche energetiche e in favore dei giornali e dei mass media per garantire un’opinione pubblica europea favorevole alle politiche della vecchia Commissione europea.
  3. Infatti, il Consiglio di Stato – VII Sezione con le sentenze prenatalizie del 16 dicembre 2024 nn.10131 e 10132 prima e con le sentenze carnevalesche poi dell’11 febbraio 2025 nn. 1128 e 1129, ha accolto gli appelli proposti dal Comune di Monopoli ed ha confermato la disapplicazione della proroga al 31.12.2033 già concessa a concessionari balneari con atti pubblicati all’albo pretorio dell’Ente locale ai sensi dell’art.37 del codice della navigazione, norma definita «arcaica» dallo spiritoso Supremo Giudice amministrativo con conseguente disapplicazione in favore della immediata efficacia di procedure di gara come quelle introdotte nel nuovo testo dell’art.4 della legge 118/2022, come modificato dall’art.1 del d.l. n.131/2024, a prescindere dalla pubblicazione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando la cessazione anticipata della durata al 31.12.2023 disposta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 e sostanzialmente disapplicando anche la proroga triennale fino al 30 settembre 2027 prevista dall’art.3 comma 1 della stessa legge n.118/2022, che viene considerata mera «proroga tecnica» in attesa dell’espletamento da parte degli Enti concedenti delle procedure di gara.
  4. Il citato orientamento del Balanzone di Palazzo Spada ha trovato eco nella sentenza del 19 febbraio 2025 n. 183 del Tar Liguria, nelle inusuali vesti di Capitan Spaventa, che ha rincarato la dose degli scherzi di Carnevale precisando che «La disapplicazione investe oggi anche l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori (sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869). Per contro, non vale ai deducenti invocare un accordo tra lo Stato italiano e la Commissione europea, secondo cui le Amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027: e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto; sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di Giustizia in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative (CGUE, sez. V, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa e Melis; id., sez. III, 20 aprile 2023, causa C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), essendo la Curia europea l’organo deputato all’interpretazione autentica del diritto eurounitario, con effetti vincolanti sia nei confronti delle autorità nazionali che delle altre istituzioni dell’Unione».
  5. Balanzone e Capitan Spaventa hanno il grande merito, però, nella gioiosa insensatezza degli svolazzi paragiuridici brillantemente confezionati che, se non fosse periodo di Carnevale, andrebbero considerati una gravissima e ingiustificata invasione del potere legislativo e di quello esecutivo: hanno tacitato con le loro grida manzoniane gli strilloni dell’indennizzo secondo il valore aziendale da riconoscere ai concessionari uscenti in caso di aggiudicazione della gara ad un nuovo concessionario, che spingono sul Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti perché adotti al più presto il decreto ministeriale previsto dal riformato art. 4 comma 9 della legge n.118/2022 ad integrare l’indennizzo già previsto dalla norma.
  6. E’ vero che Capitan Spaventa è stato subito sconfessato dal solito anonimo portavoce della Commissione europea, che ha confermato l’esistenza dell’accordo tra l’Istituzione Ue e il Governo italiano in sede di predisposizione dell’art.1 del salva-infrazioni (d.l. 16 settembre 2024 n.131), che ovviamente non può essere un accordo scritto perché la Commissione europea non ha alcun ruolo di legislatore nell’Unione e, a maggior ragione, non può influire o condizionare o addirittura dettare le regole al legislatore nazionale, né può mettere la c.d. “bollinatura” al testo normativo, come qualche buontempone di giurista, nelle vesti sempre carnevalesche liguri di Baciccia della Radiccia e del suo fidato amico Barudda, deve aver suggerito al tribunale amministrativo ligure, che ha risposto con superiore arguzia.
  7. Vi è da dire che il Consiglio di Stato nelle citate sentenze nn.10131 e 10132/2024 e nn. 1128 e 1129/2025 e il TAR Liguria con la sentenza n.183/2025 non fanno alcun cenno alla pendenza in subiecta materia delle due cause pregiudiziali proposte dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 161/2024 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna e dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza del 26 giugno 2024 in causa C-464/24 Balneari Rimini, il cui esito interpretativo da parte della Corte di giustizia Ue potrebbe portare ad escludere l’applicabilità alla proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative della direttiva 2006/123/CE e, in particolare ma non esclusivamente, di quelle concessioni balneari che sono iniziate prima del 28 dicembre 2009 e che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 24 comma 3-septies del decreto-legge n. 113/2016 ancora in vigore e mai disapplicato dai giudici amministrativi nell’esercizio di un’attività giurisdizionale che, appunto, provoca ingerenza nel potere legislativo e in quello esecutivo.
  8. Queste “dimenticanze” di Balanzone e Capitan Spaventa, a causa delle “dimenticanze” di Baciccia della Radiccia e Barubba, vanno rimosse, in preparazione della Pasqua di resurrezione non solo di nostro Signore, ma anche del diritto costituzionale e di quello europeo.
  9. In primo luogo, con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale del 26 giugno 2024 nella causa C-464/24 Balneari Rimini il Giudice di pace di Rimini ha proposto alla Corte di giustizia dell’Unione i seguenti quattro quesiti, che si fondano su un’interpretazione delle sentenze Promoimpresa e AGCM della Corte Ue che porta ad escludere le concessioni balneari, come concessioni di beni, dal campo di applicazione del diritto dell’Unione sia per quanto riguarda le direttive 2006/123/CE e 2014/23/UE sia per quanto concerne le norme primarie dei Trattati: «1. Se le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente – che non svolge una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, bensì esercita un’attività economica in un’area demaniale statale – rientra[no] o non rientra[no] nella categoria delle concessioni di servizi e, quindi, se entra[no] o non entra[no] nel campo di applicazione delle autorizzazioni di cui alla direttiva servizi 2006/123/CE e/o della direttiva 2014/23/UE, trattandosi di alcuni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali terreni, mediante i quali lo Stato fissa unicamente le condizioni generali d’uso dei beni o delle risorse in questione, alla luce di quanto precisato dalla Corte di giustizia dell’Unione ai punti 45-48 della precedente sentenza Promoimpresa S.r.l. e Melis del 14 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558). 2. A prescindere dalla risposta della Corte al primo quesito, [se] le concessioni balneari come quella di cui è titolare la società ricorrente, iniziate prima del 28 dicembre 2009, sono comunque fuori dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE ai sensi dell’articolo 44 della stessa direttiva autorizzazioni, come sembrerebbe ricavarsi dal punto 73 della sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Comune di Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301). 3. A prescindere dalla risposta della Corte al primo e al secondo quesito, [se] l’articolo 195 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche alla luce dell’articolo 345 dello stesso TFUE e dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE, deve essere interpretato nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quella della società ricorrente, operanti nel settore del turismo, sono escluse dal campo di applicazione delle direttive di armonizzazione, come la direttiva 2006/123/CE. 4. A prescindere dalla risposta della Corte al primo, al secondo quesito e al terzo quesito, [se] l’articolo 51 (ex articolo 45 TCE) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 2, paragrafo 2, lettera i), della direttiva 2006/123/CE devono essere interpretati nel senso che le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative come quelle della società ricorrente, che svolge in maniera costante e non occasionale attività di interesse pubblico sul territorio del demanio statale, quali la salvaguardia della proprietà pubblica, la tutela della salute e dell’igiene pubblica, la tutela del diritto delle persone con disabilità all’accesso alle attività di elioterapia e di balneazione, nonché attività turistiche, culturali e ambientali, sono escluse dal campo di applicazione sia dell’articolo 49 del TFUE che della direttiva servizi».
  10. Il Governo italiano non ha proposto osservazioni scritte nella causa pregiudiziale C-464/24 Balneari Rimini, con una scelta di carattere eccezionale se non unico che disvela un atteggiamento di neutralità rispetto alla questione e di rispetto per la decisione della Corte di giustizia Ue e per i diritti dei concessionari balneari, a fronte dell’ingerenza della Commissione europea più volte stigmatizzata dallo scrivente.
  11. In secondo luogo, gli artt. 1, 2, commi terzo e quarto, e 3 della legge regionale della Toscana n. 30 del 29 luglio 2024, rubricata «Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla legge regionale n. 31/2016», muovono dal presupposto che spetti al legislatore regionale stabilire i principi e i criteri direttivi sulla cui base effettuare le procedure comparative per l’assegnazione delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e definire, «nelle more del riordino della disciplina statale in materia», i criteri per la determinazione dell’indennizzo, demandando la loro concreta individuazione a un provvedimento (le «linee guida») attribuito alla competenza dalla Giunta regionale; stabilendo di incorporare, a tal fine, nell’ordinamento regionale le previsioni contenute nella legge n. 118 del 2022, in forma di criteri di delegazione legislativa (poi non esercitata a livello statale); definendo altresì un aspetto essenziale della procedura di affidamento, quale i criteri di scelta del contraente, introducendo un criterio di premialità («l’essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo») e confermando quello già contenuto nella lettera b) dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 31 del 2016, riferito alla presentazione di progetti di riqualificazione ambientale e di valorizzazione paesaggistica del territorio costiero; infine, disciplinando un altro aspetto essenziale delle procedure di affidamento, come il riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente da porre a carico del subentrante, attribuendo alla Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti generali riguardo alla determinazione dell’indennizzo spettante ai concessionari uscenti, da commisurare al valore aziendale dell’impresa, attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato, a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati ove necessario dall’ente concedente, sia il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare, come definita dall’art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.
  12. In terzo luogo, la nuova disciplina del settore, introdotta dal Governo con decretazione d’urgenza – dopo un articolato confronto e la finale intesa senza bollinatura non prevista con la Commissione europea per far archiviare la procedura di infrazione 2020/4811 -, con l’art.1 (recante «Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive – Procedura di infrazione n. 2020/4118») del decreto-legge 16 settembre 2024 n.131 [recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (24G00149)»], convertito con modificazioni dalla legge n.166/2024, con la modifica dell’art.3 commi 1 e 2 della legge n.118/2022, la riscrittura dell’art.4 della legge n.118/2022 e l’abrogazione dell’art.10-quater del d.l. n.198/2022, prevedendo la proroga delle concessioni demaniali marittime per uso turistiche e ricreative e sportive al 30 settembre 2027 e il termine massimo al 30 giugno 2027 per l’indizione delle gare per nuove assegnazioni delle concessioni.
  13. Il nuovo testo dell’art. 4 della legge n. 118/2022, come riscritto dall’art. 1 del decreto-legge n. 118/2022, ha previsto che il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo, a carico del concessionario subentrante, pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, rinviando, per definire i criteri per calcolare tale equa remunerazione, all’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025, la cui mancata adozione non giustifica, tuttavia, il mancato avvio della procedura di affidamento, precisando, altresì, che il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione sarà determinato con un’apposita perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, con spese a carico del concessionario uscente, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
  14. L’art.1 del d.l. n.131/2024 ha tolto ogni riferimento nel nuovo testo dell’art.4 della legge n.118/2022 ad una disciplina di riordino o revisione della materia con piena reviviscenza dell’art.24 comma 3-septies d.l. 113/2016 e della durata sine die o indeterminata per le concessioni demaniali marittime iniziate prima del 28 dicembre 2009, e, al comma 1 n.1.1) alinea, lo stesso articolo prevede che «gli effetti della disposizione di cui al presente numero non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberati anteriormente al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, delle nuove modalità e dei criteri previsti dall’articolo 4 legge 5 agosto 2022, n. 118».
  15. In quarto luogo, con ricorso n. 37/2024 ai sensi dell’art. 127 della Costituzione depositato il 4 ottobre 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, commi terzo e quarto, e 3 della legge regionale della Toscana n. 30 del 29 luglio 2024, perché, alla luce della nuova disciplina statale introdotta dall’art. 1 del decreto-legge n. 131/2024, detta disciplina regionale invade la competenza esclusiva dello Stato, in relazione all’art. 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione per violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza» e in relazione all’art. 117, comma primo, della Costituzione per violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, dal momento che ««le previsioni della legge regionale vanno al di là dell’equilibrio identificato dalla normativa statale al fine di contenere la portata dell’indennizzo nei limiti stabiliti dalla normativa europea, per come interpretata dalla Commissione, e pertanto – lungi dal garantire al concessionario uscente un equo ristoro nei limiti dell’affidamento tutelabile – finisca per accordare ad esso quel «vantaggio» vietato dall’art. 12, par. 2, della direttiva servizi e dalla norma nazionale di recepimento (art. 16, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)»».
  16. La Corte costituzionale deciderà sul ricorso n.37/2024 all’udienza pubblica del 9 aprile 2025, e il giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto agli artt. 1, 2, commi terzo e quarto, e 3 della legge regionale della Toscana n. 30/2024, riguarda, tra l’altro, la determinazione dell’indennizzo secondo il valore aziendale, che potrebbe non (più) rientrare nella competenza esclusiva del legislatore statale ove la Corte di giustizia nelle emanande decisioni sulle pregiudiziali della Corte costituzionale con l’ordinanza n.161/2024 (v. infra)e del Giudice di pace di Rimini dovesse determinarsi nel senso di escludere (in tutto o in parte) la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime e/o delle piccole imprese idroelettriche dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein.
  17. In quinto luogo, infatti, la Corte costituzionale con l’ordinanza del 7 ottobre 2024 n.161/2024 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna ha chiesto i seguenti chiarimenti alla Corte di giustizia Ue nell’ambito del giudizio n.4/2024 promosso dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri ex art. 127 Cost. per porre questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regione Emilia-Romagna n. 17 del 2023, secondo cui, «qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista all’articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»: «a) se l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso della sua applicabilità anche a impianti che svolgono attività di mera produzione di energia elettrica, quali gli impianti di piccole derivazioni idroelettriche; b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso che il riferimento al requisito della scarsità delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvalga, quale criterio generale e astratto per distinguere l’attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti (che rispettivamente producono una forza motrice con potenza nominale media annua maggiore o, viceversa, pari o inferiore a 3000 kW); c) infine, in caso di risposta affermativa al primo e al secondo quesito, se l’art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso che esso osti a una disciplina di uno Stato membro che preveda una proroga della durata della concessione, motivata dall’esigenza di consentire al concessionario l’utilizzo integrale degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, fermo restando il rispetto della durata massima (trent’anni) che sin dall’inizio può essere assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica».
  18. La Corte costituzionale con la citata ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 161/2024 nella causa C-653/24 Regione Emilia-Romagna pone alla Corte Ue la problematica dell’applicabilità al regime di proroga disposta con legge regionale delle concessioni demaniali di imprese idroelettriche di piccole dimensioni della direttiva Bolkestein in termini in parte coincidenti con i quesiti pregiudiziali sollevati dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza del 26 giugno 2024 in causa C-464/24 Balneari Rimini, da un lato sottolineando che «occorre altresì evidenziare che la mera cessione di beni o il prelievo di beni destinati all’uso proprio non sembrano rientrare fra le ‘‘prestazioni di servizi” (artt. 14 e 24 della direttiva 2006/112/CE)», dall’altro richiamando i principi enunciati dalla sentenza AGCM della Corte di giustizia sulle proroghe automatiche legislative delle concessioni demaniali marittime per quanto il profilo della (non) scarsità della risorsa naturale ed evidenziando al punto 8.1. della motivazione che «nella medesima sentenza la Corte di giustizia non ha escluso che sussista per gli Stati membri «un certo margine di discrezionalità nella scelta dei criteri applicabili alla valutazione della scarsità delle risorse naturali. Tale margine di discrezionalità può condurli a preferire una valutazione generale e astratta, valida per tutto il territorio nazionale, ma anche, al contrario, a privilegiare un approccio caso per caso» (punto 46)».
  19. In sesto luogo, pendono davanti alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite il giudizio n.5010/2024 e il giudizio n.425/2025, ai sensi degli artt.111 commi 7 e 8 Cost., proposti concessionari balneari per l’annullamento rispettivamente della sentenza n.17/2021 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato e della sentenza n.4479/2024 del Consiglio di Stato – VII Sezione, che ha confermato i principi enunciati dalla sentenza “gemella” n.18/2021 dell’Adunanza plenaria, riformata dalla sentenza n.32559/2023 della Corte di legittimità per eccesso di potere giurisdizionale.
  20. In conclusione, vi è sicuramente l’urgenza, da esercitare entro il 5 marzo 2025 quando vi saranno gli stati generali dell’inizio del periodo quaresimale dopo il martedì “grasso” di chiusura del Carnevale balneare, di un intervento del Governo, a causa del complessissimo quadro regolatorio innanzi delineato che ha creato e crea grave confusione agli operatori economici del settore del turismo balneare e alle pubbliche amministrazioni concedenti con un conflitto interpretativo immanente che soltanto la Corte di giustizia dell’Unione può definitivamente risolvere e dipanare.
  21. Il Governo deve fornire linee di indirizzo alle Regioni, alle Provincie autonome e ai Comuni in materia di assegnazione di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, indicando agli Enti concedenti come proroga automatica fino al 30 settembre 2027 la durata delle predette concessioni demaniali, prevista dall’art. 3 comma 1 della legge n.118/2022, potendo ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione a nuovi gestori delle suddette concessioni nei casi previsti dall’articolo 16 del codice della navigazione stessa o in caso di assegnazione di nuova area demaniale marittima in concessione precedentemente libera.
  22. Ne va di mezzo la credibilità delle Istituzioni politiche e il rispetto della sovranità nazionale e del principio di leale cooperazione tra lo Stato membro e le Istituzioni dell’Unione, che sia la giustizia amministrativa sia la Commissione europea hanno grandemente violato in subiecta materia.
  23. Infatti, come il Natale, anche il Carnevale per i balneari è sempre fuori dalle gare e fuori dalla Bolkestein.

1 V. De Michele, Lo strano caso delle concessioni balneari e la giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato sulla primazia del diritto Ue, 15.9.2022, su europeanrights.eu; La sentenza AGCM della Corte Ue sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme interne sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 2.5.2023, su europeanrights.eu; La questione delle concessioni balneari dopo le sentenze del TAR Lecce e della Corte di cassazione a sezioni Unite, 1.12.2023, sempre su europeanrights.eu; Alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali non si applicano la Bolkestein e il diritto primario Ue sulla libertà di concorrenza e di stabilimento, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; L’ordinanza cautelare del 15.3.2024 del TAR Bologna riconosce come ammissibile la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; Le responsabilità governative sulla pessima gestione legislativa e giurisprudenziale della durata delle concessioni demaniali marittime, sempre su www.newsbalneari.com, marzo 2024; La durata indeterminata delle concessioni balneari: il casus belli del Comune di Jesolo e il revirement del Consiglio di Stato, ibidem, aprile 2024; La posizione consolidata del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 29.12.2009, che sono fuori dalla direttiva Bolkestein, ibidem, aprile 2024; La competenza esclusiva del giudice ordinario sulla legittima occupazione del demanio marittimo dei concessionari, ibidem, maggio 2024; La sentenza SIIB della Corte di giustizia Ue dell’11.7.2024 esclude le concessioni demaniali marittime dalla Bolkestein, ibidem, 28 luglio 2024; Babbo Natale 2024 regala alle imprese balneari la continuità indeterminata delle aziende e dei titoli concessori, ibidem, 21 dicembre 2024.

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Babbo Natale regala alle imprese balneari la continuità indeterminata delle aziende e dei titoli concessori

di Vincenzo De Michele

  1. Come più volte sottolineato1, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue – sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301), d’ora innanzi sentenza AGCM; sentenza Società Italiana Imprese Balneari dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 (EU:C:2024:597), d’ora innanzi sentenza S.I.I.B. – è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le concessioni demaniali marittime, lacuali, fluviali per finalità turistico-ricreative dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein, nonché della direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e del diritto primario Ue.
  2. La legittimazione ad un’affermazione così radicale, che smentisce la vulgata comune e anche (in parte) la disciplina vigente dal 16.9.2024 (di cui agli artt.3 e 4 della legge n.118/2022, nel testo riformato dall’art.1 del d.l. 16 settembre 2024 n.131, convertito con modificazioni dalla legge 14.11.2024 n.166, mi viene da due grandi magistrati ed eccezionali giuristi europei, il dott. Sergio Mattone e il dott. Sergio Mattarella, oltre che dal fatto che, occupandomi da tempi piuttosto recenti (giugno 2022), come dottrina, della problematica della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in mancanza di altra dottrina che si sia occupata di recente della materia, le mie tesi sono diventate dominanti ed esclusive, e, in quanto tali, si impongono alla riflessione degli interpreti e dei giuristi europei.
  3. Il compianto dott. Sergio Mattone, già Presidente titolare della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, nel presentare nell’Aula Magna “La Torre” della Suprema Corte di Cassazione la mia relazione al Convegno dal lui presieduto del 14 giugno 2012 sul tema “Il lavoro a termine nelle amministrazioni pubbliche: profili discriminatori”, organizzato da AGI, Magistratura democratica e Rivista giuridica del lavoro precisò davanti all’autorevole parterre dei presenti che lui aveva letto tutto quello che avevo scritto sulla problematica della tutela del precariato pubblico alla luce del diritto eurounitario, che avevo criticato sia la Corte costituzionale che la Corte di Cassazione per le decisioni adottate, ma che andavo attentamente ascoltato.
  4. Il Presidente della Repubblica prof. Sergio Mattarella, nella qualità di Giudice Relatore in Corte costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale in materia di precariato pubblico scolastico sollevate dai Giudici del lavoro dei Tribunali di Roma, Lamezia Terme e Trento all’udienza pubblica del 27 marzo 2013, ha convinto il Supremo Giudice delle leggi nazionali (Presidente Gallo), all’esito della discussione, con l’ordinanza del 18 luglio 2013 n.207, a sollevare, su sollecitazione scritta e orale dell’avvocatura del libero foro, e in particolare su mio invito, la prima questione pregiudiziale Ue in sede incidentale della Corte costituzionale sull’incompatibilità con il diritto dell’Unione della normativa in materia di reclutamento del personale docente e ATA della pubblica amministrazione scolastica.
  5. La Corte costituzionale con l’ordinanza “Mattarella” n.207/2012 ha così aperto la strada alla possibilità di risolvere, per tutto il precariato pubblico, sul piano legislativo il problema della sanzione effettiva contro l’abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato con la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici precari (cfr. anche, Corte costituzionale, ordinanza del 18 luglio 2013 n.206, “gemella” dell’ordinanza n.207/2013 e con essa coordinata).
  6. La prima questione pregiudiziale Ue sollevata in sede incidentale dalla Corte costituzionale sarà decisa dalla Corte di giustizia con la sentenza Mascolo del 26 novembre 2014, e ha avviato quel percorso virtuoso e continuo di dialogo tra la Corte costituzionale italiana e la Corte di Lussemburgo che, ancora oggi, costituisce il vero pilastro della credibilità della giurisprudenza comunitaria, dopo il fallimento della Corte costituzionale tedesca e di altre Corti costituzionali dei paesi dell’Est dell’Unione, che hanno opposto la teoria dei controlimiti costituzionali interni e hanno cercato di minare dall’interno le fondamenta della tutela eurounitaria dei diritti fondamentali assicurata dalla Corte comunitaria attraverso il dialogo con i giudici nazionali.
  7. E’ sulla base di questa legittimazione da parte di due straordinari giuristi e magistrati “europei” e della credibilità professionale e dottrinale che ne è derivata che mi sono permesso di comunicare in data 3 novembre 2024 al Presidente della Repubblica l’appello solitario in difesa delle imprese del turismo balneare e delle prerogative del Parlamento (v. allegato 1).
  8. Il mio appello mirava a contrastare e demolire nelle sue inconsistenti argomentazioni l’appello di n.50 giuristi allo stesso Capo dello Stato pubblicato il 30.10.2024 (v. allegato 2)per sollecitarne l’esercizio del potere di rinvio ex art.74 comma 1 Cost. alle Camere, al fine di impedire la conversione in legge del decreto d’urgenza del 16 settembre 2024 n.131 in discussione al Senato, dopo l’approvazione alla Camera con voto di fiducia, presupponendo erroneamente il contrasto con il diritto dell’Unione della proroga triennale al 30 settembre 2027 della durata delle concessioni balneari, previsto, d’intesa con la Commissione Ue, dal nuovo testo dell’art.3 comma 1 della legge n.118/2022.
  9. Sono grato al Presidente della Repubblica, con il suo autorevolissimo silenzio, per aver consentito la conversione in legge del d.l. n.131/2024, senza alcun messaggio motivato di censura rispetto alla nuova disciplina appena introdotta, che peraltro appare rispettosa del dialogo tra il giudice nazionale e la Corte di giustizia, che porterà alla quarta sentenza della Corte comunitaria in subiecta materia in accoglimento dei quesiti pregiudiziali sollevati dal Giudice di pace di Rimini con l’ordinanza del 26 giugno 2024 nella causa Balneari Rimini C-464/24 (v. allegato 3), finalizzata all’esclusione dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein e del diritto primario dell’Unione della durata dei titoli concessori delle imprese balneari.
  10. Sono grato alla Presidente del Consiglio dei Ministri Sig.ra Giorgia Meloni e al Governo nonché al Parlamento per aver accolto il mio suggerimento di prorogare ulteriormente la durata delle concessioni balneari attualmente in corso fino al 30 settembre 2027, in attesa che la Corte di giustizia rimedi definitivamente agli errori interpretativi commessi dalla sentenza “italiana” Promoimpresa e confermi (almeno) la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative iniziate prima del 28.12.2009, cioè prima della scadenza del termine per il recepimento della direttiva servizi e, pertanto, escluse dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein in base all’art.44 della stessa direttiva 2006/123/CE.
  11. L’art.44 della direttiva 2006/123/CE, che escludeva (comunque) le concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009 dal campo di applicazione della stessa direttiva servizi, è stato “dimenticato”: a) dalla Corte di giustizia nella sbagliatissima (nelle sue clamorose contraddizioni) sentenza Promoimpresa; b) dall’allora Presidente del Consiglio di Stato nel decreto (legge) n.160/2021, con cui è stata spogliata la V Sezione del CdS della competenza sull’appello n.1975/2021 R.G.Cons. proposto dal Comune di Lecce avverso la sentenza n.73/2021 del TAR Lecce del Presidente Pasca, che aveva correttamente riconosciuto come legittima la proroga al 31.12.2033 delle concessioni demaniali marittime in applicazione dell’art.1 comma 682 della legge n.145/2018; c) dalle sentenze nn.17 e 18 del 9.11.2021 dell’Adunanza plenaria del CdS, che hanno deciso su fattispecie di concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009, e, che, non a caso, non hanno disapplicato – pur citandola – anche l’art.24 comma 3-septies d.l. n.113/2016, la norma “salva spiagge” introdotta in sede di conversione dal Parlamento durante il Governo Renzi con la legge “agostana” n.160/2016.
  12. Infatti, la questione dell’esclusione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative iniziate prima del 28.12.2009 dal campo di applicazione della direttiva Bolkestein era ben nota al legislatore nazionale, che, proprio con l’art.24 comma 3-septies del d.l. 113/2016, era intervenuto immediatamente a tamponare gli effetti perversi della fallimentare sentenza Promoimpresa della Corte di Lussemburgo, stabilendo la salvaguardia e la continuità dell’efficacia fino alla legge di riordino della materia delle concessioni balneari iniziate prima del 2010.
  13. L’art.24 comma 3-septies d.l. n.113/2016 era così compatibile con il diritto dell’Unione da convincere la Commissione Ue che, per oltre quattro anni, non ha attivato alcuna procedura di infrazione fino alla lettera di messa in mora del 3 dicembre 2020, evidentemente concordata con con l’AGCM e con alcuni esponenti del Governo Conte II, grazie all’improvvida introduzione di una norma – l’art.182 comma 2 del d.l. n.34/2020 – che si andava a sovrapporre senza motivo all’art.1 comma 682 della legge n.145/2018, su cui la Commissione Ue per quasi due anni nulla aveva contestato.
  14. La nuova procedura di infrazione in pieno Covid della Commissione Ue era stata preparata anche da una pronunzia del Consiglio di Stato (VI Sezione, sentenza del 18 novembre 2019 n.7874), che per la prima volta, del tutto incidentalmente e senza alcuna attinenza con la fattispecie di causa, aveva enunciato la disapplicazione da parte dei funzionari comunali preposti alla gestione del demanio marittimo della proroga al 31.12.2033 della durata delle concessioni balneari di cui all’art.1 comma 682 n. 145/2018, precisando però da un lato, contraddittoriamente, che la proroga al 31.12.2020 prevista dall’art.1 comma 18 del d.l. n.194/2009 non poteva essere disapplicata per i titoli concessori assegnati prima del 28.12.2009 ai sensi dell’art.44 della direttiva Bolkestein per assicurare la certezza dei rapporti giuridici, dall’altro che le proroghe al 31.12.2033 riconosciute dai Comuni non erano nulle, ma annullabili nel termine decadenziale previsto per gli atti amministrativi.
  15. In precedenza, il Consiglio di Stato – V Sezione con le sentenze “gemelle” del 24 ottobre 2019 nn. 7251, 7252, 7253, 7254, 7255 e 7256 si era espresso per la legittima applicazione della proroga dei titoli concessori al 31.12.2033 di cui all’art.1 comma 682 n. 145/2018, confermando tale orientamento con la sentenza 26 ottobre 2020 n. 6472 sempre della V Sezione.
  16. Inauditamente, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la nuova guida della piacentina Paola De Micheli del Governo Conte II, con circolare del 20 dicembre 2019 ha richiamato la sentenza n.7874/2019 del Consiglio di Stato stravolgendone il contenuto, dando indicazioni alle pubbliche amministrazioni concedenti sostanzialmente di disapplicare l’art.1 comma 682 della legge n.145/2018 e di bandire le gare per concessioni balneari in scadenza al 31.12.2020, dal momento che la direttiva Bolkestein andava applicata dal momento della sua “adozione” (28.12.2006) e non dalla scadenza del termine per il recepimento (28.12.2009).
  17. Con l’art.22 comma 1 del d.l. 30 dicembre 2019 n.162 (convertito con modificazioni dalla legge n.8/2020) è stato modificato l’art.1 della legge n.186/1982, prevedendo l’aumento da sei a sette delle Sezioni del Consiglio di Stato, con un aumento dell’organico sia dei Giudici che del personale di Segreteria.
  18. Nel contempo, come anticipato, il legislatore dell’emergenza ha introdotto con l’art.182 comma 2 del d.l. n.34/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n.77/2020) una norma che, di fatto, andava ad aggiungersi per svuotarne l’efficacia alla proroga della durata delle concessioni di cui all’art.1 comma 682 della legge n.145/2018, ritenuta contraria al diritto dell’Unione dall’apodittica circolare del 20.12.2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
  19. Ecco spiegata, dunque, l’origine “interna” della nuova procedura di infrazione della Commissione Ue con la lettera di messa in mora del 3.12.2020, contrastata invano dalla risposta del Governo a firma del prof. Massimo Condinanzi del 4.2.2021, che sarà ignorata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze del 2021, come ignorerà anche la giurisprudenza consolidata della V Sezione del CdS del 2019 e del 2020 a favore della legittimità eurounitaria e costituzionale della proroga delle concessioni balneari al 31.12.2033.
  20. Ebbene, il novello legislatore d’urgenza con l’art.1 del d.l. n.131/2024, da un lato, ha tolto ogni riferimento nel nuovo testo dell’art.4 della legge n.118/2022 ad una disciplina di riordino o revisione della materia, dall’altro non ha abrogato l’art.24 comma 3-septies d.l. n.113/2016, e ha confermato, per facta concludentia, la durata indeterminata o, se si preferisce, indefinita delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative iniziate prima del 28.12.2009 fino ad una legge di riordino della materia, che per il momento il Parlamento nazionale esclude possa essere all’orizzonte e che la Corte di giustizia con l’emananda sentenza sulla pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini nella causa C-464/24 accerterà senza più altri dubbi o manipolazioni degli interpreti in sede giurisdizionale.
  21. Sono grato alla Corte costituzionale, che, con l’ordinanza del 5 ottobre 2024 n.161 nella causa C-653/24 Regione Emilia Romagna (v. allegato 4), ha sollevato una nuova questione pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue, finalizzata ad escludere dal campo di applicazione dell’art.12 della direttiva Bolkestein per la non scarsità della risorsa naturale la disciplina di assegnazione e/o di proroga della durata delle piccole concessioni demaniali idroelettriche.
  22. La Corte costituzionale nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale ha offerto una lettura della sentenza AGCM della Corte di giustizia in aperto contrasto con quella manipolativa del Consiglio di Stato nelle sentenze nn.4479 e 4480 del 20 maggio 2024, riprendendo il percorso di non condivisione delle sentenze nn.17 e 18 del 2021 dell’Adunanza plenaria che aveva già intrapreso con la sentenza n.46/2022.
  23. Il Consiglio di Stato, purtroppo, nonostante l’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dall’art.1 del d.l. n.131/2024 e che è stata concordata con la Commissione Ue in attesa della definizione della causa pregiudiziale C-464/24 sui quesiti proposti alla Corte di giustizia dal Giudice di pace di Rimini, ha continuato a pronunciarsi con argomentazioni anticostituzionali e contrarie al diritto dell’Unione (Consiglio di Stato, VII Sezione, sentenze del 16 novembre 2024 nn.10131 e 10132).
  24. Nelle due più recenti decisioni il Consiglio di Stato ha disapplicato anche l’art.37 del codice della navigazione e l’art.18 del regolamento attuativo cod.nav., considerate norme “arcaiche” perché escludono le gare trasparenti e imparziali che deriverebbero dall’applicazione dell’art.12 della direttiva Bolkestein e/o (a seconda della convenienza), dagli artt.49 e 56 del TFUE.
  25. Sono stato costretto, dopo queste ennesime decisioni “arcaiche” di Palazzo Spada, a notificare in data 20 dicembre 2024, per conto di un concessionario balneare di Rimini intervenuto nel giudizio n.1975/2021 R.G.Cons., un ricorso per cassazione davanti alle Sezioni unite (v. allegato 5), ai sensi dell’art.111 commi 7 e 8 della Costituzione, per impugnare la sentenza della VII Sezione del Consiglio di Stato del 20 maggio 2020 n.4479, che ha annullato la sentenza n.73/2021 del TAR Lecce e ha confermato i principi erga omnes affermati dall’Adunanza plenaria del CdS nella sentenza n.18/2021 e poi ribaditi nel giudizio di merito n.1975/2021 R.G.Cons. dalla VII Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n.4072/2022, decisioni entrambe riformate dalla Cassazione a Sezioni unite per eccesso di potere giurisdizionale rispettivamente con la sentenza n.32559/2023 e con l’ordinanza n.782/2024.
  26. In particolare, la Cassazione a Sezioni unite con la sentenza n.32559/2023, nell’annullare la sentenza n.18/2021 della Plenaria, nell’accogliere il primo motivo dei ricorsi proposti da SIB, da Asso.N.A.T. e dalla Regione Abruzzo, assorbendo gli altri, aveva invitato il Consiglio di Stato a «pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti».
  27. Ha sbagliato la VII Sezione del Consiglio di Stato, nella riassunzione del giudizio n.1975/2021 R.G.Cons., a riformare la pregevole sentenza n.73/2021 del TAR Lecce di Pasca, nonostante l’invito delle Sezioni unite rivolto a Palazzo Spada ad abbandonare i panni non consentiti dall’ordinamento di novello legislatore e novello esecutivo.
  28. Purtroppo, sulla scia di quanto già rappresentato alla Corte di giustizia nelle mie osservazioni scritte del concessionario ricorrente nel giudizio principale di cui alla causa C-464/24 (v. allegato 6) e nel mio citato appello al Presidente della Repubblica del 3 novembre 2024, sarebbe stato opportuno e necessario che il Consiglio di Stato – dopo il decreto presidenziale n.160/2021 e dopo il decreto presidenziale del 22 dicembre 2021 n.322 che aveva nuovamente sottratto alla V Sezione la competenza a decidere la causa nel merito n.1975/2021 R.G.Cons. dopo la sentenza n.18/2021 dell’Adunanza plenaria (che alla V Sezione l’aveva rimessa) – rientrasse nei binari della legalità costituzionale e ordinamentale per quanto riguarda la materia della durata delle concessioni balneari.
  29. Nel frattempo, sarebbe opportuno e necessario che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, On/le Matteo Salvini, non solo non adotti il decreto ministeriale previsto dall’art.4 comma 9 della legge n.118/2021 almeno fino a quando non è intervenuta la Corte di giustizia Ue a decidere la causa pregiudiziale C-464/24 del Giudice di pace di Rimini, ma adotti una circolare che imponga ai Comuni di non bandire alcuna gara, fino ad ora incompatibile con la disciplina del settore che è esclusa dal codice dei contratti pubblici e salvo i casi di decadenza o di revoca del titolo concessorio, fino al 30 settembre 2024, precisando comunque che giammai le gare potrebbero essere previste per le concessioni balneari iniziate prima del 28.12.2009, nell’attuale vigenza dell’art.24 comma 3-septies d.l. n.113/2016, norma mai abrogata e che il Consiglio di Stato si è ben guardato dal disapplicare anche nelle recentissime fantasiose decisioni.
  30. Eviteremmo situazioni di procedure di gara non previste dalla legge con evidenti connotati di potenziale corruzione come nel caso del Comune di Chiavari sulla costa ligure o l’imperversare sulla costiera romagnola dei Vanni Marchi del progetto di finanza preconcordato con le amministrazioni comunali per fantasiosi rinnovi sicuri ventennali degli attuali concessionari, grazie anche a piattaforme network in grado di assicurare, ovviamente a costi sostenuti ma con risultato certo, competenze elevate e agganci politici inossidabili, oltre che l’accesso a fondi di investimento.
  31. Sarebbe un bel regalo di Natale 2024 per tutti i concessionari balneari, che comunque la Corte di Lussemburgo ha già anticipato in estate con la sentenza S.I.I.B. (che andrebbe ridenominata sentenza “salva spiagge italiane”), con la straordinaria presenza nel Collegio a cinque giudici della III Sezione del Presidente Laenarts della Corte Ue, forse il vero Babbo Natale ante tempus per la tutela effettiva delle imprese balneari italiane.

1 V. De Michele, Lo strano caso delle concessioni balneari e la giurisprudenza creativa del Consiglio di Stato sulla primazia del diritto Ue, 15.9.2022, su europeanrights.eu; La sentenza AGCM della Corte Ue sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme interne sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 2.5.2023, su europeanrights.eu; La questione delle concessioni balneari dopo le sentenze del TAR Lecce e della Corte di cassazione a sezioni Unite, 1.12.2023, sempre su europeanrights.eu; Alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali non si applicano la Bolkestein e il diritto primario Ue sulla libertà di concorrenza e di stabilimento, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; L’ordinanza cautelare del 15.3.2024 del TAR Bologna riconosce come ammissibile la durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime, su www.newsbalneari.com, marzo 2024; Le responsabilità governative sulla pessima gestione legislativa e giurisprudenziale della durata delle concessioni demaniali marittime, sempre su www.newsbalneari.com, marzo 2024; La durata indeterminata delle concessioni balneari: il casus belli del Comune di Jesolo e il revirement del Consiglio di Stato, ibidem, aprile 2024; La posizione consolidata del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali marittime iniziate prima del 29.12.2009, che sono fuori dalla direttiva Bolkestein, ibidem, aprile 2024; La competenza esclusiva del giudice ordinario sulla legittima occupazione del demanio marittimo dei concessionari, ibidem, maggio 2024; La sentenza SIIB della Corte di giustizia Ue dell’11.7.2024 esclude le concessioni demaniali marittime dalla Bolkestein, ibidem, 28 luglio 2024.

Allegato 1 – appello al Presidente della Repubblica del 3.11.2024

Allegato 2 – appello n.50 giuristi per la non conversione d.l. n.131-2024

Allegato 3 – ordinanza di rinvio pregiudiziale GdP di Rimini del 26.6.24 causa C-464-24

Allegato 4 – ordinanza n.161-2024 della Corte costituzionale

Allegato 5 – ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza n.4479-2024 del Consiglio di Stato

Allegato 6 – osservazioni scritte parte ricorrente nella causa C-464-24 Balneari Rimini

Webinar del 5 dicembre 2024