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Tar Veneto stoppa i nuovi gestori del tratto di spiaggia UMG 2

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto si è pronunciato su un ricorso presentato dalla società Umg 2 S.C. A R.L. contro il Comune di Jesolo e la società Jesolo Beach Service S.a.s., in merito all’assegnazione di una concessione per l’uso di un tratto di spiaggia. Il Contenzioso Il Comune di Jesolo, con una decisione del 14 novembre 2024, aveva assegnato a Jesolo Beach Service S.a.s. la concessione di un’area demaniale marittima, identificata come “Unità Minima di Gestione n. 2” del Piano Particolareggiato dell’Arenile. Umg 2 S.C. A R.L., che evidentemente aveva partecipato alla selezione senza ottenere la concessione, ha impugnato questa decisione davanti al TAR, chiedendone l’annullamento. Oltre all’annullamento della concessione, la società ricorrente ha anche chiesto che il relativo contratto (se già firmato) venisse dichiarato inefficace e che il Comune fosse condannato al risarcimento dei danni subiti. La Decisione del TAR Il TAR ha ritenuto che la questione sollevata richieda un approfondimento più dettagliato e ha fissato un’udienza pubblica per il 16 aprile 2025, nella quale verrà esaminato il merito della vicenda. Nel frattempo, ha deciso di sospendere l’efficacia della decisione impugnata, ossia l’assegnazione della concessione, fino a quando non verrà presa una decisione definitiva. Tuttavia, ha concesso al Comune la possibilità di affidare temporaneamente l’area alla società vincitrice esclusivamente per eseguire lavori di sistemazione e manutenzione della spiaggia, senza che ciò pregiudichi l’esito finale del giudizio.

La durata indeterminata delle concessioni balneari: Il casus belli del comune di Jesolo e il revirement del Consiglio di Stato

Di Enzo De Michele Sommario: a) La corruzione delle Istituzioni europee e il “cold case” dei balneari italiani. - b) L’evoluzione “immanente” della legislazione nazionale di durata indeterminata delle concessioni demaniali marittime. - c) Il casus belli delle gare espletate dal Comune di Jesolo prima della scadenza (indeterminata) delle concessioni balneari. – d) Conclusioni: il revirement del Consiglio di Stato con la sentenza n.3240/2024 e l’intervento prioritario del Governo per sanare la lesione ai diritti delle imprese balneari. a) La corruzione delle Istituzioni europee e il “cold case” dei balneari italiani 1. E’ giunta tempestivamente in prossimità delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo la notizia dell’inchiesta giudiziaria aperta (già dal 2022) prima dalla Procura di Bruxelles e poi dalla Procura europea (l’EPPO: European Public Prosecutor’s Office) sul caso “Pfizergate”, sulla condotta della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ai tempi dell'acquisto dei vaccini durante la pandemia di coronavirus nel 2020. 1.1. Oggetto dell'indagine sono alcuni contatti informali avvenuti tramite sms tra von der Leyen e l'amministratore delegato del colosso farmaceutico Pfizer, Albert Bourla, prima della maxi-commessa di vaccini contro il Covid. Quelle trattative informali avrebbero contribuito alla stesura di un contratto da 1,8 miliardi di dosi di vaccino per i 27 Stati membri, il più grande appalto mai concluso dall’Unione europea. 1.2. Secondo il lobbista denunciante Baldan, durante la pandemia von der Leyen avrebbe agito al di fuori dei trattati Ue e al di là del suo mandato per conto degli Stati membri, compreso il Belgio, mentre negoziava i contratti per i vaccini. 2. L’allora Governo Draghi, come è noto, per sostenere la linea von der Leyen e la massima diffusione del vaccino Pfizer optò per la linea dell’obbligatorietà del vaccino, impedendo qualsiasi misura alternativa di protezione del lavoratore, costretto, in caso di rifiuto a vaccinarsi, alla sospensione dell’attività lavorativa senza nessun reddito, con provvedimenti normativi che sono stati avallati sia dal Consiglio di Stato sia dalla Corte costituzionale. 2.1. In realtà, la sperimentazione italiana sulla vaccinazione anticovid obbligatoria trovava un ostacolo giuridico insormontabile nel considerando 36 del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, che vietava la discriminazione delle persone che sceglievano di non vaccinarsi e, quindi, avrebbe dovuto impedire anche in Italia la obbligatorietà della vaccinazione di un vaccino (ancora oggi) sperimentale. 2.2. In aiuto al Governo Draghi è allora intervenuta la Commissione europea che, nella sua versione iniziale in lingua italiana pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 15 giugno 2021, ha espunto dal considerando 36 del regolamento 2021/953, alla fine della sua prima frase, l’espressione «o hanno scelto di non essere vaccinate», presente invece in tutte le altre versioni linguistiche del regolamento sul Green pass. 2.3. L’incredibile omissione fu segnalata dall’europarlamentare italiano Pedicini il 1° luglio 2021 e…