La sentenza della Corte di Giustizia dell’ 11.7.2024 esclude le concessioni demaniali marittime dalla Bolkestein

Di Vincenzo De Michele LA SENTENZA SIIB DELLA CORTE UE E L’ORDINANZA DI RINVIO PREGIUDIZIALE DEL GIUDICE DI PACE DI RIMINI Ad interrompere bruscamente gli spettacoli del Consiglio di Stato sull’interpretazione della normativa Ue in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (d’ora innanzi, CDM) sono intervenute in rapida successione l’ordinanza di rinvio pregiudiziale Ue del 26 giugno 2024 in causa C-464/24 e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22 Società Italiana Imprese Balneari srl (EU:C:2024:597, d’ora innanzi, sentenza SIIB), con l’inusuale presenza nel Collegio a cinque della III Sezione del Presidente della Corte Ue, il belga Koen Lenaerts. Come più volte sottolineato e contrariamente alla comune opinione non sostenuta da alcun serio orientamento dottrinale se non da petizioni di principio della Commissione Ue e del Consiglio di Stato, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue [sentenza Promoimpresa e Melis del 16 luglio 2016 nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 (EU:C:2016:558), d’ora innanzi sentenza Promoimpresa); sentenza “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Commune de Ginosa)” della Corte del 20 aprile 2023 in causa C-348/22 (EU:C:2023:301)] è possibile ricavare argomenti convergenti nella direzione di escludere le CDM dal campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, la c.d. direttiva Bolkestein. Non a caso, nella recente sentenza SIIB della Corte Ue può agevolmente ricavarsi una risposta anticipata e positiva ai quattro quesiti proposti dal Giudice di pace di Rimini nella commentata ordinanza di rinvio pregiudiziale, a conferma della sostanziale deviazione interpretativa e della non (corretta) applicazione della giurisprudenza comunitaria in subiecta materia nelle decisioni del Consiglio di Stato e nella procedura di infrazione della Commissione Ue conclusa dal parere motivato del 16 novembre 2023, ma anche la correzione di incertezze argomentative sul diritto dell’Unione da parte della Corte Ue nella sentenza SIIB sia rispetto alla sentenza Promoimpresa sia rispetto alla sentenza AGCM, salvo poi ricadere, a sua volta, in contraddizioni ed errori inspiegabili sulla ricognizione della corretta normativa interna. Si premette che le argomentazioni di chi scrive non sono il frutto di fantasie personali ma, da due anni, le riflessioni di un giurista che è partito, condividendola, dall’analisi sistematica della materia proposta da uno dei più autorevoli studiosi italiani di diritto dell’Unione - il prof. Massimo Condinanzi - nella risposta del 4 febbraio 2021 a sua firma che il Governo italiano ha fornito alla Commissione Ue che ha attivato, in piena emergenza Covid 19, la procedura di infrazione INFR(2020) 4118 con la lettera di messa in mora del 3 dicembre 2020. Dal 7 ottobre 2024 il prof. Massimo Condinanzi sarà il nuovo Giudice italiano in Corte di giustizia Ue al posto della prof.ssa Lucia Serena Rossi. Né il delirio mediatico e il caos interpretativo in danno dei concessionari balneari provocato dalle sconcertanti e spesso contradditorie sentenze del Consiglio di Stato può essere giustificato o avallato dal parere motivato INFR(2020)4118 del 16 novembre 2023 della Commissione Ue, che, diversamente da quello che ritiene l’analfabetica vulgata dei giornali nazionali, non ha nessun valore giuridico trattandosi di atto ispettivo…

Concessioni, Marzoli (Sib): “Sentenza Cgue su art. 49 rende sempre più urgente intervento governativo”

“La Corte di Giustizia dell’Ue ribadisce quale sia la conformità al diritto europeo e non entra nel merito sul ricorso della Società italiana imprese balneari contro il Comune di Rosignano Marittimo. Il problema è la mancanza di una norma nazionale che il Governo italiano non ha ancora emanato. Sono del tutto d’accordo con le parole del presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari Antonio Capacchione, che sottolinea come “l’interpello del Consiglio di Stato riguardava esclusivamente la conformità al diritto europeo della devoluzione delle opere di difficile rimozione alla scadenza delle concessioni in favore dello Stato, non di terzi privati”, in quanto la domanda “era in riferimento, esclusivamente, alla libertà di stabilimento ex art. 49 del Trattato non anche all’art. 17 della Carta di Nizza sul diritto di proprietà. La Corte di Giustizia ha ritenuto conforme la devoluzione delle opere in funzione della tutela della proprietà pubblica e delle finanze dello Stato. Diverso è il caso di confisca in favore di un altro privato eventuale subentrante. A tal proposito si ricorda che con il trasferimento della concessione si trasferisce anche l’azienda che ivi insiste creata dall’attuale concessionario. La mancata previsione di un indennizzo a carico del concessionario subentrante assicurerebbe a costui un arricchimento indebito in contrasto, non solo con i nostri principi costituzionale (v.art.42), ma anche con quelli della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 1 del Primo protocollo aggiuntivo) sulla tutela della proprietà”. Siamo a metà luglio e stiamo vivendo un’altra estate nella totale incertezza normativa. La situazione diventa sempre più complessa e il proliferare di sentenze non fa altro che acuire il senso di precarietà vissuto da migliaia di imprenditori, di un settore vitale per l’economia italiana. Diventa ancora più urgente un intervento legislativo chiarificatore da parte del Governo, che fino a oggi è rimasto colpevolmente fermo”.