Sicilia, accesso alla battigia negli stabilimenti: l’ATBS chiarisce le regole e replica alle contestazioni di Hallisey

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L’Associazione Turistica Balneare Siciliana interviene sul tema dell’accesso libero alla battigia attraverso le aree demaniali in concessione: in assenza di varchi pubblici nelle immediate vicinanze, il concessionario deve consentire il transito attraverso lo stabilimento. Ma la disciplina non significa libertà di attraversamento indiscriminato né autorizza a occupare la battigia.

Il tema dell’accesso alla battigia torna al centro del dibattito in Sicilia, dopo alcune contestazioni rivolte nei giorni scorsi a concessionari balneari dell’Isola da esponenti politici, con particolare riferimento alle posizioni espresse da Matteo Hallissey e da esponenti del suo stesso movimento.

A intervenire sulla questione è ora l’Associazione Turistica Balneare Siciliana (ATBS), che con un comunicato stampa diffuso il 13 settembre 2026, firmato dal presidente Antonio Firullo, richiama il quadro normativo nazionale e regionale applicabile all’accesso alla battigia.

La questione, secondo l’associazione, deve essere affrontata distinguendo innanzitutto tra la normativa nazionale e la specifica disciplina regionale relativa alla gestione del demanio marittimo siciliano.

L’obbligo di consentire il passaggio alla battigia

Il punto di partenza indicato dall’ATBS è l’articolo 1, comma 251, lettera e), della legge 296/2006, secondo cui i titolari delle concessioni demaniali marittime sono tenuti a consentire il libero e gratuito accesso e transito per raggiungere la battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione.

L’associazione ricorda inoltre che tale principio è stato richiamato dalla legge 15 dicembre 2011, n. 217, la cosiddetta Legge comunitaria 2010.

Il quadro siciliano presenta però una specificazione importante.

Il riferimento è al Decreto interdirigenziale n. 476 del 1° giugno 2007 dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente. In particolare, l’articolo 3, comma 5, prevede che, qualora non esistano idonei varchi pubblici a mare nelle immediate vicinanze, il concessionario debba consentire il libero transito attraverso lo stabilimento balneare a coloro che sono diretti verso la fascia di bagnasciuga antistante la struttura.

È proprio su questo punto che l’ATBS concentra la propria replica.

Secondo l’associazione, dunque, non sarebbe corretto sostenere che ogni stabilimento balneare debba necessariamente consentire l’attraversamento indiscriminato dell’intera area in concessione indipendentemente dall’esistenza di accessi pubblici alternativi.

La regola regionale richiamata nel comunicato collega infatti l’obbligo di attraversamento dello stabilimento all’assenza, nelle immediate vicinanze, di idonei varchi pubblici a mare.

La Regione Siciliana, del resto, dispone di una disciplina specifica per la gestione del demanio marittimo e per la pianificazione dell’utilizzo delle aree costiere.

Se esiste un varco pubblico, il raggiungimento della battigia può essere indirizzato verso quello

La conseguenza pratica evidenziata dall’ATBS è significativa.

In presenza di un idoneo varco pubblico nelle immediate vicinanze, il raggiungimento della battigia può essere indirizzato verso quel varco, senza che ciò comporti automaticamente l’obbligo per il concessionario di consentire il passaggio attraverso la propria struttura.

Resta naturalmente fermo, sottolinea l’associazione, il divieto di ostacolare il libero transito o la sosta del bagnante sulla battigia, che costituisce area di uso pubblico.

La distinzione è quindi tra accesso alla battigia e attraversamento della concessione: il primo deve essere garantito secondo le modalità previste dalla normativa; il secondo assume rilievo soprattutto quando non siano disponibili idonei accessi pubblici nelle immediate vicinanze.

La battigia resta area di uso pubblico

Un altro passaggio importante del comunicato riguarda le delimitazioni della battigia.

L’ATBS richiama la Circolare prot. n. 4196 del 13 agosto 2025, evidenziando il divieto di installazione di staccionate di delimitazione della battigia. La stessa circolare regionale precisa che la battigia costituisce area di uso pubblico, liberamente accessibile e fruibile da chiunque. La documentazione ufficiale del Demanio Marittimo della Regione Siciliana conferma l’intervento regionale sul tema delle delimitazioni della battigia.

La precisazione contenuta nel comunicato dell’associazione è però altrettanto importante: il divieto riguarderebbe, secondo la lettura proposta dall’ATBS, le staccionate collocate per delimitare il fronte della battigia, non necessariamente ogni forma di delimitazione dell’intera area oggetto di concessione.

Una questione che richiede di distinguere tra accesso pubblico e area in concessione

La presa di posizione dell’ATBS porta quindi il dibattito su un terreno prettamente normativo.

Da una parte c’è il principio, previsto dalla legislazione nazionale, secondo cui la battigia deve rimanere raggiungibile liberamente e gratuitamente. Dall’altra, la disciplina regionale siciliana individua una specifica modalità per garantire tale accesso: in mancanza di idonei varchi pubblici nelle immediate vicinanze, il passaggio deve essere consentito attraverso lo stabilimento.

Non si tratta, pertanto, secondo l’associazione, di due principi contrapposti, ma di disposizioni che devono essere lette congiuntamente.

Il punto centrale diventa così verificare concretamente, caso per caso, se esistano effettivamente varchi pubblici idonei e sufficientemente vicini alla struttura balneare.

È su questo elemento fattuale che, secondo la posizione espressa dall’ATBS, dovrebbe essere valutata la correttezza dei comportamenti dei concessionari, evitando generalizzazioni.

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