Sib e Fiba: “La legge delega al Governo per la riforma delle concessioni è inaccettabile”

NON CONTIENE UN CORRETTO BILANCIAMENTO FRA L’ESIGENZA DI UNA MAGGIORE CONCORRENZA E LA
SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DEI CONCESSIONARI ATTUALMENTE OPERANTI

 

Le scriventi Organizzazioni maggiormente rappresentative delle decine di migliaia di aziende balneari attualmente operanti sono in mobilitazione a seguito della approvazione da parte del Senato della legge delega al Governo che, di fatto, distrugge la balneazione attrezzata italiana così come realizzata nel nostro Paese.
Si tratta della parte più preziosa del turismo italiano (il segmento mare è quello di gran lunga più rilevante sia per la domanda che per l’offerta) realizzata esclusivamente su iniziativa degli operatori.
Viene abrogata la legge nr. 145/2018 (art. 1 c. 675 e segg.) che prevedeva un processo di riforma, mai attuato dai diversi Governi che si sono succeduti in questa legislatura, e sostituita con una delega al Governo (artt. 3 e 4) del Ddl A.S. 2469.
È una decisione sbagliata perché in primo luogo non prevede una ricognizione dei beni finalizzata alla verifica della sussistenza della sua eventuale scarsità: presupposto INELUDIBILE per l’applicazione della direttiva Bolkestein.
Né un’attività di profilazione delle aziende attualmente operanti al fine di determinare se sussiste o meno la rilevanza transfrontaliera, anche questo prerequisito dell’obbligo di pubblica evidenza comunitaria. Il tutto in stridente contrasto con la sentenza Promoimpresa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Non vi è, poi, alcuna distinzione fra rilascio di concessione su un’area libera con quella del subingresso in un’area sulla quale insiste un’azienda. Circostanza che impone una disciplina differenziata, pena la violazione dell’elementare principio costituzionale di eguaglianza.
Assente, inoltre, la previsione di un indennizzo adeguato alla possibile perdita dell’effettivo valore aziendale delle imprese come prescritto dal diritto e dalla giurisprudenza europea.
Per non parlare del termine arbitrario del 31 dicembre del 2023. certamente insufficiente anche in riferimento della complessa attività amministrativa richiesta per l’avvio della riforma. La possibilità, in casi assolutamente eccezionali, di un ulteriore differimento al 31 dicembre 2024 non rende adeguato e ragionevole il termine per lo svolgimento delle gare.
In definitiva, si tratta di un provvedimento che necessita di una sua profonda riscrittura da parte della Camera per un giusto e corretto bilanciamento fra le esigenze di una maggiore concorrenza e la salvaguardia dei diritti dei concessionari attualmente operanti.

LE CRITICITA’ DELLA LEGGE DELEGA AL GOVERNO

1. MANCATO PRELIMINARE ACCERTAMENTO dell’eventuale scarsità di risorse e/o interesse transfrontaliero per un trattamento derogatorio nell’applicazione della cd Direttiva Servizi (l’art. 4, comma 2, lett a), limita la ricognizione solo per individuare spiagge libere -per cui manca alcun riferimento a quanto disposto al punto 43 della sentenza Promoimpresa);
2. ASSENZA DI UNA DISCIPLINA TRANSITORIA anche a tutela del lavoro autonomo balneare e comprendendo un adeguato periodo transitorio, perché è fissata una data di scadenza eccessivamente ravvicinata (31.12.2023) (art. 3, comma 1);
3. LA MANCATA CONSERVAZIONE degli atti amministrativi che prevedono una diversa scadenza ad oggi resi stabili dal decorso del tempo di legge e dalla mancata opposizione di terzi nei termini di legge (v. Legge Madia) (l’art. 3 comma 2 è estremamente e ingiustificatamente limitativo);
4. IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO dei concessionari non viene tutelato (nella Delega manca alcun riferimento a quanto disposto dalla sentenza Promoimpresa, punto 56);
5. ASSENZA DEL DIRITTO DI PREFERENZA del concessionario uscente, a parità di condizioni
6. IL VALORE AZIENDALE non viene riconosciuto in favore del concessionario uscente (V. sentenza Laezza) (l’art.4 comma 2 lett. i) è generico e lascia aperta la possibilità di un indennizzo irrisorio);
7. PREVISIONE DI UN DANNOSO FRAZIONAMENTO CONCESSIONI con conseguente distruzione di molte aziende (art. 4 comma 2 lett. d));
8. ASSENZA DEL RINVIO ALLE REGIONI non solo per disposizioni di dettaglio ma soprattutto per l’attività di pianificazione e programmazione di loro esclusiva competenza.

Lascia un commento