La Proposta di legge n. 225, presentata l’8 settembre 2026 da dieci consiglieri regionali, istituisce un Registro delle disponibilità demaniali e una Commissione tecnica. La soglia indicata dal testo è il 60% di litorale balneabile libero: sopra questo limite la risorsa viene considerata, in linea generale, non scarsa. In caso di accertata non scarsità, per le concessioni esistenti viene prevista l’estensione temporale fino al 31 dicembre 2034.
La Sardegna apre un nuovo fronte nel confronto sulle concessioni demaniali marittime. È stata depositata l’8 settembre 2026 la Proposta di legge n. 225, sottoscritta dai consiglieri regionali Paolo Truzzu, Fausto Piga, Emanuele Cera, Antonello Floris, Maria Francesca Masala, Corrado Meloni, Francesco Paolo Mula, Gianluigi Rubiu, Alessandro Sorgia e Ignazio Usai, dal titolo “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Istituzione del sistema regionale di valutazione della scarsità della risorsa naturale”.
Il testo prende le mosse da un presupposto centrale: l’eventuale scarsità della risorsa demaniale non dovrebbe essere data per acquisita in modo generale, ma verificata attraverso una valutazione concreta e documentata. Nella relazione dei proponenti vengono richiamati, in particolare, l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e le più recenti pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea.
È proprio questo il cuore della proposta sarda: costruire una procedura regionale attraverso la quale stabilire, comune per comune, se esista effettivamente quella condizione di scarsità che può determinare la limitazione del numero delle autorizzazioni.
La Corte di giustizia, nell’ordinanza del 10 luglio 2026 relativa alla causa C-574/25, ha affermato che la scarsità deve essere valutata dall’autorità competente sotto il controllo del giudice nazionale e ha riconosciuto agli Stati membri un margine nella scelta dei criteri, ammettendo anche la combinazione di una valutazione generale e di un’analisi riferita al territorio costiero del singolo comune. I criteri, comunque, devono essere obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati.
La proposta di legge n. 225 prova quindi a tradurre questi principi in un sistema regionale strutturato e permanente.
La soglia del 60% di litorale libero
L’articolo 3 stabilisce che la valutazione venga condotta su base regionale, ma con riferimento al territorio di ciascun comune costiero. Tra gli elementi da prendere in considerazione figurano l’estensione complessiva del litorale balneabile, la percentuale di costa già concessa, la disponibilità di aree libere accessibili e balneabili, l’accessibilità pubblica al mare, la pressione della domanda di nuove concessioni, le caratteristiche geomorfologiche e le eventuali limitazioni ambientali.
La disposizione introduce poi un parametro numerico preciso: la risorsa viene considerata non scarsa quando la percentuale di litorale balneabile libero supera il 60% del totale del litorale balneabile regionale, salvo una diversa valutazione motivata della Commissione tecnica regionale.
È un passaggio particolarmente importante perché la proposta non si limita a chiedere una generica verifica della disponibilità di spiagge, ma individua una soglia quantitativa destinata a diventare il principale riferimento della valutazione.
Nella relazione, del resto, i proponenti evidenziano che oltre l’80% del litorale sardo sarebbe libero e che, considerando specificamente i circa 594 chilometri di costa sabbiosa, circa il 90% risulterebbe ancora libero e non oggetto di concessione. Su queste basi la relazione sostiene che non possa essere automaticamente presunta una situazione di scarsità.
Un Registro regionale per fotografare le coste
Per rendere verificabile il procedimento, l’articolo 5 istituisce il Registro regionale delle disponibilità demaniali marittime della Sardegna.
Il Registro dovrebbe contenere, per ogni comune costiero, la mappatura georiferita del litorale balneabile, le aree già concesse con indicazione del concessionario, della durata e dell’attività esercitata, le aree libere accessibili al pubblico e l’esito della valutazione di scarsità o non scarsità. Dovrebbero inoltre essere indicate la data dell’ultima valutazione e quella prevista per la successiva revisione. Il sistema sarebbe pubblico, consultabile online e aggiornato ogni tre anni, oppure prima in presenza di variazioni significative del quadro concessorio.
Si tratta dunque di una vera e propria banca dati regionale della risorsa demaniale, nella quale il dato sulla disponibilità di spiaggia libera diventerebbe elemento formalizzato e aggiornabile.
La Commissione tecnica decide sulla scarsità
Accanto al Registro, l’articolo 6 prevede l’istituzione di una Commissione tecnica regionale per la valutazione della scarsità della risorsa demaniale marittima.
La Commissione sarebbe composta da rappresentanti degli assessorati regionali competenti per demanio, turismo e ambiente, da un esperto di diritto europeo designato dal Consiglio regionale, da un rappresentante di ANCI Sardegna e da un rappresentante delle associazioni di categoria. I componenti resterebbero in carica cinque anni, rinnovabili una sola volta, a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate. Le decisioni verrebbero assunte a maggioranza e accompagnate da una relazione tecnica motivata.
Il modello proposto sposta quindi una parte rilevante del confronto sulla scarsità dal piano generale a quello tecnico-amministrativo regionale, attraverso una procedura formalizzata e documentata.
Cosa succederebbe alle concessioni esistenti
È qui che la proposta produce i suoi effetti più rilevanti.
L’articolo 4 stabilisce che, qualora la Commissione accerti la non scarsità della risorsa, le concessioni esistenti non siano soggette all’obbligo di procedura selettiva previsto dall’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE e che i titoli in essere vengano estesi temporalmente secondo quanto previsto dall’articolo 7. La Regione dovrebbe inoltre comunicare le proprie valutazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’interlocuzione con le istituzioni europee.
L’articolo 7 fissa quindi il termine dell’estensione: le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge sarebbero estese fino al 31 dicembre 2034 oppure fino alla saturazione del mercato regionale, nel rispetto di alcune condizioni. Tra queste il regolare pagamento dei canoni, il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa, l’assenza di cause di decadenza e la presentazione, entro 180 giorni, di un piano di investimenti e valorizzazione dell’area.
Il meccanismo non sarebbe quindi una proroga incondizionata: il mantenimento dell’estensione verrebbe collegato anche alla regolarità del concessionario e alla programmazione degli investimenti.
Nuove concessioni e posizione degli operatori già presenti
La proposta cerca inoltre di distinguere la situazione delle concessioni esistenti da quella delle nuove concessioni non ancora rilasciate.
La relazione dei proponenti afferma infatti la necessità di distinguere le concessioni in essere, considerate meritevoli di tutela se legittimamente esercitate, dalle concessioni nuove o revocate, per le quali potrebbero essere utilizzate procedure selettive pubbliche.
L’articolo 8 prevede, nel caso disciplinato dal testo, l’assegnazione delle concessioni non ancora rilasciate nel rispetto di trasparenza, imparzialità e pubblicità dell’azione amministrativa. Per gli operatori già concessionari vengono inoltre previsti punteggi aggiuntivi collegati agli investimenti non ammortizzati, alla durata del rapporto concessorio e alla qualità del servizio, oltre che all’impatto occupazionale generato sul territorio.
La proposta introduce dunque due piani distinti: da una parte la tutela dei titoli esistenti nelle aree dichiarate non scarse, dall’altra procedure trasparenti per le nuove assegnazioni, con un meccanismo di valorizzazione degli elementi legati all’attività del concessionario.
Sardegna e microimprese familiari
Nella relazione assume un ruolo significativo anche la dimensione economica e territoriale delle imprese balneari.
I proponenti sottolineano infatti il peso delle microimprese familiari, sostenendo che la loro eventuale esclusione o l’introduzione di criteri che favoriscano operatori di maggiori dimensioni potrebbe produrre effetti sul tessuto economico locale. Il documento richiama occupazione residente, fiscalità locale, presidio economico e culturale e contrasto allo spopolamento delle aree costiere e interne.
Tra le finalità dichiarate dell’articolo 1 rientrano esplicitamente la tutela del tessuto imprenditoriale balneare sardo, la valorizzazione del radicamento territoriale e degli investimenti effettuati dai concessionari, la certezza del diritto e la preservazione dell’identità economica e sociale delle comunità costiere.
Nove mesi per la prima valutazione
Il percorso delineato dalla proposta prevede tempi relativamente precisi. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge la Giunta dovrebbe adottare le disposizioni regolamentari necessarie e costituire la Commissione tecnica. La prima valutazione della scarsità dovrebbe essere completata entro nove mesi. Nel frattempo, le concessioni esistenti sarebbero sospensivamente mantenute, fatte salve le disposizioni della normativa statale vigente.
La proposta contiene infine una specifica clausola di compatibilità europea: le disposizioni dovrebbero essere applicate nel rispetto del diritto dell’Unione e, qualora una disposizione risultasse incompatibile con il diritto europeo attraverso una sentenza definitiva, cesserebbe di avere efficacia dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Una proposta destinata ad aprire il confronto sulla scarsità
La Proposta di legge n. 225 non è una legge regionale già in vigore, ma un testo presentato al Consiglio regionale della Sardegna il cui iter dovrà ancora svilupparsi. Il Consiglio regionale ha pubblicato il documento tra le proposte di legge della XVII Legislatura.
Il punto politicamente e giuridicamente centrale del provvedimento è però già definito: la Regione vorrebbe dotarsi di una propria procedura per misurare la disponibilità della risorsa demaniale, utilizzando il dato sulle aree balneabili libere come elemento determinante per stabilire l’esistenza o meno della scarsità.
La questione non riguarda soltanto la durata delle concessioni. Nel modello delineato dal testo, il dato territoriale diventerebbe infatti il presupposto per stabilire quando ricorre l’obbligo di selezione e quando, invece, le concessioni già esistenti possono essere mantenute ed estese.
Resta inoltre da verificare, nel corso dell’iter legislativo, come verranno coordinati alcuni passaggi tecnici del testo con la concreta articolazione della valutazione comunale e regionale e con la normativa statale ed europea applicabile. Un elemento testuale meritevole di chiarimento è già presente nell’articolo 8: la rubrica parla di “Diritti dei concessionari nelle aree di scarsità”, mentre il comma 1 disciplina espressamente l’ipotesi di accertata non scarsità.
La proposta sarda porta così nuovamente al centro del dibattito il tema che, negli ultimi anni, ha rappresentato uno dei nodi principali della vicenda balneare: non tanto l’esistenza astratta di una risorsa naturale, quanto la concreta dimostrazione della sua scarsità nel territorio considerato.