Riassunto della Sentenza
Parti coinvolte:
- Ricorrente: Bubbi s.r.l., società che chiede l’annullamento di atti comunali relativi alle concessioni demaniali marittime.
- Resistente: Comune di Santa Marinella, rappresentato dal Sindaco in carica.
- Controinteressati: Titolari delle concessioni esistenti (Rosetta Angela Righetto, Giuseppe Galli, Ubaldo Brunori e Le Due Baie s.r.l.).
Oggetto del ricorso: Bubbi s.r.l. ha richiesto:
- Annullamento:
- Della nota comunale prot. n. 30100/2024 dell’11 settembre 2024, con cui il Comune ha risposto alla richiesta di Bubbi di indire gare pubbliche per alcune concessioni demaniali.
- Di tutti gli atti del Comune che hanno prorogato/rinnovato le concessioni fino al 2033, in presunta violazione dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Bolkestein) e delle delibere comunali correlate.
- Disapplicazione delle norme nazionali e degli atti comunali che hanno prorogato le concessioni senza procedure competitive.
- Accertamento e declaratoria che:
- Le proroghe fino al 2033 sono illegittime e prive di effetto.
- La validità delle concessioni è limitata al 31 dicembre 2023, o al massimo al 31 dicembre 2024.
- Il Comune ha l’obbligo di indire gare pubbliche per le concessioni demaniali indicate (es. La Scogliera, Le Due Baie, Ubaldo, Il Marinaio).
Questione centrale: Il ricorso verte sulla conformità delle azioni del Comune, che ha prorogato le concessioni demaniali senza gare competitive, con il diritto europeo, in particolare l’art. 49 del TFUE e l’art. 12 della Direttiva Bolkestein, che richiedono procedure trasparenti e competitive per le concessioni pubbliche con rilevanza economica.
Azioni del Comune:
- La nota dell’11 settembre 2024 ha dichiarato che il Comune ha pubblicato avvisi per le proroghe delle concessioni, con un periodo di 20 giorni per osservazioni pubbliche, sostenendo la conformità ai requisiti di trasparenza dell’UE.
- Il Comune si è basato su atti precedenti (es. delibere del 2019, 2021, 2022, 2024) per estendere le concessioni, seguendo una procedura ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, anziché proroghe automatiche previste dalla Legge 145/2018.
Argomentazioni della ricorrente:
- La nota e gli atti correlati violano il diritto europeo prorogando le concessioni senza gare competitive.
- La procedura ex art. 18 (pubblicazione delle domande) manca di trasparenza e imparzialità adeguate.
- Le proroghe contrastano con la delibera comunale n. 45/2024, che imponeva gare entro il 31 dicembre 2024.
Difese del Comune e dei controinteressati:
- La nota dell’11 settembre 2024 è meramente informativa, non provvedimentale, e quindi non impugnabile.
- Il ricorso è tardivo rispetto agli atti precedenti (es. delibere 2019–2021).
- Bubbi manca di legittimazione, essendo stata costituita nell’aprile 2024, dopo l’adozione degli atti impugnati.
Decisione del Tribunale
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, dichiarandolo in parte inammissibile e in parte irricevibile, con i seguenti punti chiave:
- Natura della nota contestata (11 settembre 2024):
- La nota è stata ritenuta meramente ricognitiva, in quanto riepiloga le azioni precedenti del Comune senza produrre nuovi effetti giuridici. La sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 100 del Codice di Procedura Civile, poiché il suo annullamento non apporterebbe benefici concreti a Bubbi.
- Tardività del ricorso contro gli altri atti:
- L’impugnazione degli atti precedenti (es. delibere 2019–2024) è stata giudicata irricevibile per tardività, poiché adottati anni prima del ricorso (presentato il 5 ottobre 2024), ben oltre il termine di 60 giorni previsto per l’impugnazione degli atti amministrativi.
- Natura della procedura comunale:
- Il Tribunale ha chiarito che il Comune non ha applicato proroghe automatiche ai sensi della Legge 145/2018, che sarebbero nulle secondo il diritto europeo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2021). Al contrario, ha adottato una procedura comparativa che includeva:
- La delibera n. 237/2019, che autorizzava una procedura pubblica e trasparente.
- La determina n. 1/2020, che approvava lo schema di avviso pubblico.
- La pubblicazione degli avvisi ex art. 18 Reg. Cod. Nav. e l’adozione di atti di estensione in assenza di opposizioni.
- Per le concessioni con domande concorrenti (es. nn. 93/2009, 94/2008, 146/2008), il Comune ha annunciato l’avvio di procedure competitive, dimostrando l’assenza di proroghe automatiche.
- Il Tribunale ha chiarito che il Comune non ha applicato proroghe automatiche ai sensi della Legge 145/2018, che sarebbero nulle secondo il diritto europeo (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2021). Al contrario, ha adottato una procedura comparativa che includeva:
- Violazione del diritto europeo:
- Il Tribunale ha riconosciuto che un’eventuale violazione del diritto europeo (art. 49 TFUE e art. 12 Direttiva Bolkestein) costituirebbe un vizio di annullabilità, non di nullità, ai sensi dell’art. 21-octies della Legge 241/1990. Pertanto, gli atti impugnati, consolidatisi per il decorso del termine di impugnazione, non possono più essere contestati.
- La giurisprudenza citata (es. Consiglio di Stato, 16 dicembre 2024, n. 10132) conferma che la violazione “mediata” del diritto europeo (tramite norme nazionali come l’art. 18 Reg. Cod. Nav.) comporta annullabilità, soggetta al termine decadenziale di 60 giorni.
- Domanda di accertamento:
- La richiesta di accertamento dell’illegittimità delle proroghe è stata ritenuta inammissibile, poiché finalizzata a eludere il termine decadenziale per l’azione di annullamento. L’azione di accertamento è ammessa solo per tutelare situazioni giuridiche non altrimenti proteggibili, non per aggirare i termini processuali.
Conclusioni
Il TAR ha respinto il ricorso per i seguenti motivi:
- Inammissibilità della domanda di annullamento della nota del 2024, priva di effetti lesivi.
- Irrecevibilità delle impugnative degli atti precedenti per tardività.
- Inammissibilità della domanda di accertamento, usata strumentalmente.
Le spese processuali sono state compensate per la novità delle questioni trattate.