Nuove regole per l’estate: Regione Marche premia chi mantiene distanziamento 10 m2

 

La regione Marche, nell’integrazione delle linee guida operative per la prevenzione e il contrasto al Covid-19 nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari di cui all’ordinanza del Ministero della Salute 01 aprile 2022, ha ritenuto applicabili, per una ripartenza graduale che garantisca la sicurezza e la tranquillità degli utenti e limitatamente alla stagione balneare 2022, le seguenti disposizioni:

1) L’art.7 della Legge Regionale 3 giugno 2020, n.20 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”:

1. In via provvisoria e in relazione alle limitazioni imposte ai titolari degli stabilimenti balneari e delle attività di bar e ristorazione ai fini del contenimento del contagio da Sars-Cov-2, i Comuni o le Autorità competenti possono assegnare in concessione temporanea le fasce di spiaggia libera di lunghezza massima pari a 25 metri lineari contenute tra due concessioni demaniali marittime ovvero fasce di spiaggia libera confinanti con una singola concessione demaniale marittima per un massimo di 12 metri lineari al fine di attrezzarle garantendone il corretto utilizzo, in coerenza con le norme e le linee guida vigenti.

2. I Comuni e le Autorità competenti possono, altresì, assegnare in concessione temporanea le aree di spiaggia libera confinanti ad attività di bar o ristorazione per consentire il posizionamento di tavoli all’aperto e fino a un massimo di 100 mq.
Il comma 1 dell’art.7 della L.R. n.20/2020 è applicabile solo in favore degli stabilimenti balneari che assicurino un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone.

2) Per gli stabilimenti balneari che assicurino un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone, al fine di favorire, per quanto possibile, l’ampliamento delle zone d’ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde, derogando al piano spiagge, le aree destinate ad attività ludico-sportive, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento quali zone ombreggianti, gazebo, ombrelloni o altre attrezzature.
Per gli stabilimenti balneari che installino gli ombrelloni seguendo le distanze minime previste dal regolamento regionale n.2 del 13 maggio 2004 o comunque inferiori ai 10mq, le aree destinate ad attività ludico-sportive, potranno provvisoriamente essere organizzate dalle imprese balneari per diverso allestimento quali zone ombreggianti, gazebo o altro solo in funzione di un ampiamento di utilizzo delle aree comuni.

Per l’applicazione delle disposizioni sopra descritte è necessaria apposita comunicazione al Comune territorialmente competente.

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