Con sentenza n. 13 del 9 novembre 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla sorte delle concessioni demaniali italiane.
In particolare, è stato affermato che la norma che ha disposto la proroga delle concessioni sino al 31 dicembre 2033 (i commi 682 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 145/2018) è contraria ai principi comunitari e, pertanto, deve essere displicata sia dal Giudice che dalle Pubbliche Amministrazioni.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, aderendo a quanto sostenuto dal concessionario (difeso, nel corso del giudizio, dagli avvocati Prof. Francesco Vetrò, Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano) ha precisato che “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”.
In altri termini, l’Adunanza Plenaria ha, comunque, chiarito che i titolari di concessione demaniale possono continuare a svolgere la propria attività, evitando così la paralisi del comparto.
Il Consiglio di Stato, inoltre – in questo senso in continuità con le sentenze del Tar Lecce – ha evidenziato la necessità di una riforma della materia.
Tra le altre cose, i Giudici di Palazzo Spada hanno auspicato l’emanazione di una normativa che riguardi, il “riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensabile per tutelare l’affidamento degli stessi”.
In definitiva, oltre a rendersi improrogabile l’intervento del Legislatore da tanto tempo invocato che possa regolamentare l’assegnazione delle concessioni demaniali, è importante l’apertura verso il riconoscimento dell’indennizzo nei confronti dei concessionari uscenti (che con le regole attuali sarebbe escluso, di qui l’ulteriore necessità dell’intervento del Legislatore e la modifica del Codice della Navigazione).
Mauro Della Valle, Presidente Federazioni Imprese Demaniali, è intervenuto affermando che “Questa è una sconfitta del legislatore, la politica non ha inteso affrontare il problema e questi sono i risultati.
In ogni caso la situazione è migliore rispetto a quanto prevedeva la delibera del Comune di Lecce. Anche se il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni al 2023, a differenza del Comune che imponeva di rinunciare ad ogni diritto futuro sull’area in concessione, i Giudici hanno affermato la necessità di una profonda riforma, in particolare in tema di indennizzo ai concessionari uscenti”.
Inoltre, l’avvocato Federico Massa, legale della Federazione Imprese Demaniali, intervenuta in giudizio, ha rilevato che “L’adunanza Plenaria, come tutti auspicavamo, ha dato una risposta chiara: la proroga generalizzata delle concessioni contrasta con il diritto comunitario, quindi occorre una disciplina per l’espletamento delle gare; ma deve essere una disciplina che contempla il riconoscimento del diritto del concessionario uscente al riconoscimento di un indennizzo a tutela del valore aziendale.
Quindi, serve una nuova legge, speriamo che sia la volta buona.
Infine, l’Adunanza Plenaria ha sancito che le concessioni in essere verranno a scadenza il 31.12.2023. Una proroga incondizionata e valida per tutta l’Italia, non le cento bandierine per segnare il punto del sindaco più bravo”.