Mangialardi (PD): “La Bolkestein non venga applicata alle concessioni ante 2009”

 

“Credo che siamo riusciti a dare un contributo serio e importante a questa mozione, stemperando la demagogia anti europeista con cui Fratelli d’Italia e Lega continuano a cavalcare strumentalmente la legittima protesta dei balneari.

 Lo abbiamo fatto valorizzando il grande lavoro svolto in Parlamento dal nostro Umberto Buratti e, in particolare, inserendo nel dispositivo finale l’impegno affinché la Regione Marche si batta per la non applicazione della direttiva “Bolkestein” almeno nei rapporti concessori instaurati prima del 2009, come previsto anche da una recente sentenza emanata dal Consiglio di Stato. Noi siamo per tutelare la libera concorrenza, ma è evidente che ciò non può essere fatto sulla pelle di migliaia di piccole imprese a carattere familiare che hanno sostenuto significativi investimenti, esponendosi anche a situazioni debitorie importanti”.

Così il capogruppo regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi commenta l’approvazione all’unanimità della mozione sulle problematiche relative alle concessioni demaniali per finalità turistiche e ricreative da parte del consiglio regionale.

“Torno a ripetere – conclude Mangialardi – che governo e Regioni hanno il dovere di dare certezze ai nostri operatori balneari per evitare una crisi sociale, tenendo bene a mente che su questo settore strategico per la nostra economia incombe un grande rischio: quello che la ricchezza prodotta da queste imprese – ricchezza che oggi resta nel territorio contribuendo alla sua crescita – venga captata da grandi gruppi economico-finanziari impoverendo così la nostra comunità”.

Questo articolo ha un commento

  1. Valter

    Leggete cosa ha promesso attraverso una legge lo stato…..
    Legge 16 marzo 2001, n. 88
    “Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime”
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001

    1. Il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
    «2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione.
    Serve altro per capire che tutto gli stabilimenti b. passati attraverso quel
    periodo in qui era in vigore la sopracitata legge, devono essere trattate diversamente in quanto sono titoli diversi, nati da una promessa/legge chiara e inequivocabile, lo stato e il grande fenomeno Draghi ci stanno truffando.

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