Conferenza Unificata, parere favorevole su schema decreto mappatura e trasparenza concessioni

 

La Conferenza Unificata, convocata il 30 novembre scorso e presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Calderoli, ha esaminato tra i vari ordini del giorno, il punto 10, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sullo schema di decreto legislativo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici PNRR, esprimendo il parere favorevole, con la condivisione delle richieste emendative formulate dall’ANCI e con le ulteriori osservazioni di seguito riportate:

Lo schema di provvedimento in oggetto include otto articoli e prevede, in massima sintesi, l’istituzione di un nuovo sistema informativo, c.d. SICONBEP, la gestione del quale è affidata al MEF, che dovrà curarne il coordinamento e l’interoperabiliti con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia.
Ulteriori chiarimenti sull’avvio della banca dati sono rimesse a future Linee guida. E previsto che il Responsabile della trasmissione dei dati dell’Ente di riferimento sia il Responsabile della Trasparenza. salvo diversa nomina (art. 4. comma 3).
Va focalizzata l’attenzione sulla natura degli adempimenti richiesti dallo schema di decreto. In tal senso, si rileva la mancanza di coerenza tra tali adempimenti, riguardanti i dati relativi alle concessioni dei beni pubblici e la loro raccolta tramite un nuovo sistema informatizzato (SICONBEP), rispetto alle funzioni istituzionali del RPCT.
Prevedere un onere di comunicazione in capo a quest’ultimo (art. 4, comma 3 della bozza di decreto) piuttosto che al soggetto che presidia, all’interno dell’Ente, la gestione dei dati (es. RASA o Settore tecnico dedicato), non può essere giustificata dal solo collegamento con il PNRR. Peraltro, un tale assetto ridurrebbe lo stesso RPCT a un mero “passacarte”, essendo privo degli strumenti per entrare nel merito dell’attendibilitd e dell’idoneità dei dati oggetto di comunicazione.

Ancor più preoccupante appare quindi la previsione di una sanzione disciplinare in capo a un organo che non ha il govemo del processo considerato.
In questo quadro le amministrazioni si troverebbero di fatto a dover utilizzare quasi sempre la deroga (con individuazione di diverso soggetto) che il predetto comma 3 prevede. Si osserva anche che d’altra parte Anac non risulta essere stata coinvolta nel percorso istruttorio di questa proposta normativa.
Si propone quindi di sostituire il comma 3 con il seguente: “Ogni amministrazione individua il responsabile delle comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui al presente decreto, nell’ambito del proprio settore o ufficio competente in materia di concessioni di beni pubblici.” [eventuale: L’omessa comunicazione da parte del responsabile costituisce illecito disciplinare a carico dello stesso].”

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