Il Consiglio di Stato con sentenza 6835 /2026 ha respinto l’appello della società Bubbi s.r.l. contro il Comune di Santa Marinella, confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva già dato ragione all’amministrazione. Dietro un titolo che sembra semplice – “le concessioni fino al 2033 restano valide” – c’è una vicenda che riguarda soprattutto le regole processuali e le tempistiche per fare ricorso, più che un giudizio sul merito delle procedure comunali.
Una società balneare, la Bubbi s.r.l., costituita solo nell’aprile 2024, ha chiesto al Comune di Santa Marinella di indire delle gare pubbliche per l’affidamento di quattro concessioni demaniali marittime (gli stabilimenti La Scogliera, Le Due Baie, Ubaldo e Il Marinaio). Il Comune ha risposto che le procedure per quelle aree si erano già anni prima, con concessioni rilasciate già dal 2021, o che erano ancora in corso perché più operatori avevano presentato domande concorrenti.
La società ha impugnato davanti al TAR sia la risposta del Comune, sia tutti gli atti con cui, negli anni precedenti, le concessioni erano state rinnovate. Il TAR ha respinto il ricorso per due ragioni tecniche: la risposta del Comune non era un atto che si potesse impugnare (era solo informativa, non decisoria), e gli altri atti erano stati impugnati troppo tardi. Il Consiglio di Stato ha confermato entrambe le conclusioni.
Il punto centrale: gli atti concreti vanno impugnati nei termini Il Comune non ha semplicemente prorogato le concessioni per legge: ha avviato una vera procedura amministrativa, con delibere, avvisi pubblici, pubblicazioni all’albo pretorio e la possibilità per altri operatori di presentare domande concorrenti. Che questa procedura sia stata davvero sufficiente a garantire trasparenza e concorrenza, secondo gli standard europei, è proprio il punto contestato dalla società ricorrente – ma è una contestazione che, per essere valida, andava fatta in tempo.
La regola è quella che vale per qualsiasi provvedimento amministrativo: chi ritiene un atto scorretto deve impugnarlo entro 60 giorni davanti al TAR. Se nessuno lo fa in tempo, l’atto si consolida e non può più essere rimesso in discussione, anche se in astratto potrebbe essere stato viziato. Il Consiglio di Stato ha ribadito che questa regola vale anche quando la contestazione riguarda il rispetto delle norme europee, distinguendola dal caso delle proroghe automatiche per legge, che restano invece sempre contestabili perché derivano da una norma che i giudici devono disapplicare.
La differenza fra “si dice violato” e “è stato accertato che è violato” C’è un dettaglio nel testo della sentenza che merita attenzione. Il Consiglio di Stato parla sempre di atti “asseritamente” in contrasto con le regole europee – cioè presunti, sostenuti dalla parte che ha fatto ricorso – e non di una violazione “accertata” dai giudici stessi.
Questo perché il ricorso è stato respinto per una questione di forma (i termini scaduti), non di sostanza. I giudici non hanno mai realmente valutato se la procedura seguita dal Comune di Santa Marinella fosse conforme alle regole europee sulla concorrenza. Hanno detto: “anche se la vostra contestazione fosse fondata, l’avete fatta valere troppo tardi, quindi non possiamo più discuterne”.
Questo significa che la sentenza non certifica che il metodo usato dal Comune sia legittimo secondo le regole europee. Certifica solo che, in questo specifico caso, nessuno lo ha contestato in tempo. Chi in futuro dovesse impugnare tempestivamente una procedura simile in un altro Comune potrebbe ancora ottenere un giudizio pieno sul merito – come già accaduto in altre sentenze del Consiglio di Stato citate nel giudizio, dove i ricorsi erano stati presentati nei tempi giusti.
Per gli operatori balneari, il messaggio pratico è duplice: chi ritiene illegittimo un atto comunale relativo alle concessioni deve muoversi rapidamente, entro 60 giorni, altrimenti perde definitivamente la possibilità di contestarlo, anche se le sue ragioni fossero solide. Inoltre, viene messa in discussione la partita di fondo sul destino delle concessioni. Il Consiglio di Stato, in altre pronunce più recenti, ha confermato che le concessioni dovranno passare per gare pubbliche entro il 30 settembre 2027. Ma la vicenda di Santa Marinella riguarda una situazione generale e smentisce l’obbligo di gara che pende sul settore nei prossimi anni, sicuramente alla luce di due importanti decisioni, su cui tace il Consiglio di Stato anche nella sentenza sul Comune di Santa Marinella: l’ordinanza del 17 maggio 2026 n.14568 della Cassazione a Sezioni unite, che ha annullato l’efficacia erga omnes dei principi della sentenza n.17/2021 della Plenaria; l’ordinanza del 10 luglio 2026 della Corte Ue nella causa C-574/25 Balneari Rimini II, che ha validato la mappatura nazionale del governo, che aveva evidenziato la non scarsità della risorsa naturale con applicabilità della regola generale della durata illimitata e non limitata delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di un servizio su area demaniale.
L’intervento interpretativo della Corte dei Conti sulla corretta applicazione dell’ordinanza della Corte Ue del 10 luglio 2026 sembra aver chiuso il cerchio su un ripristino della legalità costituzionale e di corretta applicazione della normativa ordinaria e del diritto Ue nella recentissima giurisprudenza amministrativa.